31979R2478

Regolamento (CEE) n. 2478/79 della Commissione, del 9 novembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e altri prodotti alimentari, per quanto concerne le paste crude

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 10/11/1979 pag. 0025 - 0025
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0323
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0323


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2478/79 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre

recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria , di gelati e altri prodotti alimentari , per quando concerne le peste crude

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1761/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 , paragrafo 7 ,

considerando che a decorrere dal 5 marzo 1979 l ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 262/79 della Commissione ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 545/79 ( 4 ) , prevede la possibilità di trasformare in pasta cruda il burro venduto in virtù di detto regolamento ;

considerando che alla luce dell ' esperienza acquisita in sede di utilizzazione di detta possibilità e per incrementare l ' impiego di burro nella fabbricazione di detto prodotto si ravvisa l ' opportunità di rendere meno rigorose le prescrizioni relativa al suo tenore minimo di farina e al suo tenore massimo di sostanze grasse provenienti dal latte ;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 262/79 è modificato come segue :

Al punto 3 , « formula c » , sub a ) aa ) , la percentuale di « 5,5 % » figurante nel primo trattino è sostituita dalla percentuale di « 51 % » e la percentuale di « 40 % » figurante nel terzo trattino è sostituita dalla percentuale di « 45 % » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso si applica ai prodotti fabbricati dopo questa data .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 9 novembre 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 204 del 28 . 7 . 1978 , pag . 6 .

( 3 ) GU n . L 41 del 16 . 2 . 1979 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 72 del 23 . 3 . 1979 , pag . 16 .