31979R2436

Regolamento (CEE) n. 2436/79 del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativo all' applicazione del sistema di certificati d' origine previsto nel quadro dell' accordo internazionale del 1976 sul caffè, quando sono in vigore i contingenti

Gazzetta ufficiale n. L 282 del 12/11/1979 pag. 0001 - 0052
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 15 pag. 0191


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2436/79 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 1979

relativo all ' applicazione del sistema di certificati nel quadro dell ' Accordo internazionale del 1976 sul caffè , quando sono in vigore i contingenti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 926/79 del Consiglio , dell ' 8 maggio 1979 , relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( 1 ) , in particolare l ' articolo 13 , paragrafo 1 , lettera b ) ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che in virtù delle decisione 76/845/CEE ( 2 ) la Comunità applica , a titolo provvisorio , l ' Accordo internazionale del 1976 sul caffè , dopo l ' entrata in vigore dell ' accordo stesso , intervenuta a titolo provvisorio il 1° ottobre 1976 e titolo definitivo il 1° agosto 1977 ;

considerando che il comitato esecutivo dell ' Organizzazione internazionale del caffè ha stabilito le norme riguardanti l ' applicazione di un sistema di certificati d ' origine nel quadro dell ' accordo stesso quando sono in vigore i contingenti ;

considerando che l ' Accordo internazionale del 1976 sul caffè prevede all ' articolo 45 che , per impedire ai paesi non membri di aumentare le loro esportazioni a detrimento dei membri esportatori , ciascun membro di detto Accordo limiti , quando è in vigore il contingentamento , le sue importazioni annuali di caffè provenienti da paesi non membri dell ' Accordo ;

considerando che è necessario prendere le misure appropriate per applicare tale sistema di certificati nella Comunità e prevedere che questo sistema sia applicato senza discriminazione tra gli importatori della Comunità ;

considerando che è opportuno prevedere le disposizioni tecniche relative all ' esportazione per assicurare il controllo del caffè che deve attraversare il territorio di due o più Stati membri prima di uscire dalla Comunità ; che occorre che la Commissione provveda alle necessarie modifiche delle formalità di controllo secondo la procedura di cui all ' articolo 57 del regolamento ( CEE ) n . 222/77 del Consiglio del 13 dicembre 1979 relativo al transito comunitario ( 3 ) ;

considerando che per assicurare una buona gestione amministrativa e stabilire chiaramente i periodi di applicazione effettiva del presente regolamento , è opportuno prevedere che la Comunità precisi conformemente alle decisioni del consiglio dell ' Organizzazione internazionale del caffè o del suo comitato esecutivo , non appena i contingenti vengono applicati o sospesi , la data alla quale sono applicabili le relative disposizioni o cessano di esserlo ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai fini dell ' attuazione dell ' Accordo internazionale sul caffè del 1976 , il sistema dei certificati d ' origine previsto quando i contingenti sono in vigore , adottato dal comitato esecutivo della Organizzazione internazionale del caffè e figurante in allegato al presente regolamento , si applica conformemente alle disposizioni degli articoli seguenti .

Articolo 2

1 . L ' importazione nella Comunità del caffè e degli estratti o essenze di caffè di cui alle sottovoci 09.01 A e 21.02 A della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione , all ' ufficio doganale dove vengono espletate le formalità doganali d ' importazione , del certificato previsto a tale scopo dalle norme di cui all ' articolo 1 .

2 . Le importazioni provenienti da paesi non membri dell ' Accordo internazionale sul caffè , che non figurano nell ' allegato 6 delle norme di cui all ' articolo 1 sono limitate ad un quantitativo pari per la Comunità e per ciascuno Stato membro della Comunità , a quello di cui all ' allegato 7 di dette norme .

Articolo 3

1 . L ' esportazione fuori della Comunità del caffè e degli estratti o delle essenze di caffè di cui alle sottovoci 09.01 A e 21.02 A della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione alle autorità doganali del certificato previsto a tal fine dalle norme di cui all ' articolo 1 .

2 . Sono considerati oggetto di un ' esportazione fuori della Comunità , ai termini del paragrafo 1 , i prodotti di cui a tale paragrafo esportati al di fuori del territorio doganale della Comunità .

3 . Le modalità d ' applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 57 del regolamento ( CEE ) n . 222/77 .

Articolo 4

La Commissione fissa la data a partire dalla quale le disposizioni del presente regolamento nonchù le misure adottate per la sua applicazione sono applicabili o cessano di esserlo .

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 9 ottobre 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

D . O ' MALLEY

( 1 ) GU n . L 131 del 29 . 5 . 1979 , pag . 15 .

( 2 ) GU n . L 309 del 10 . 11 . 1976 , pag . 28 .

( 3 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 1 .