Regolamento (CEE) n. 2391/79 della Commissione, del 26 ottobre 1979, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sull' idrossido di litio originario degli Stati Uniti d' America e dell' Unione Sovietica
Gazzetta ufficiale n. L 274 del 31/10/1979 pag. 0026 - 0027
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2391/79 DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 1979 che istituisce un dazio provvisorio antidumping sull ' idrossido di litio originario degli Stati d ' America e dell ' Unione Sovietica LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 459/68 del Consiglio , del 5 aprile 1968 , relativo alla difesa contro le pratiche di dumping , premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1681/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 15 , sentito il parere del comitato consultivo istituito a norma del regolamento ( CEE ) n . 459/68 , considerando che , nel febbraio 1979 , la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal CEFIC ( Consiglio europeo delle federazioni dell ' industria chimica ) a nome della società « Metallgesellschaft AG/Frankfurt » , unica produttrice di idrossido di litio nella Comunità , contenente elementi di prova in merito all ' esistenza di pratiche di dumping relative a prodotti analoghi originari degli Stati Uniti e dell ' Unione Sovietica , nonchù al grave pregiudizio che ne risulta ; considerando che , dato che le informazioni ricevute hanno fatto ritenere ricevibile la denuncia e fondata la necessità di prendere misure antidumping , la Commissione ha avvisato ufficialmente gli importatori e gli esportatori interessati ed ha publicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 19 maggio 1979 un avviso di apertura di procedura antidumping relativa alle importazioni di idrossido di litio originarie degli Stati Uniti e dell ' Unione Sovietica ( 3 ) ; considerando che la Commissione ha offerto alle parti interessate la possibilità di far conoscere il loro parere per iscritto ; considerando che la Comunità ha offerto alle parti direttamente in causa la possibilità di sviluppare verbalmente il loro punto di vista e di incontrarsi per confrontare le tesi e gli argomenti di contestazione ; considerando che , ai fini di un calcolo preliminare del margine di dumping e del pregiudizio , la Commissione ha effettuato un controllo sul posto presso due produttori americani , Foote Mineral Company , Exton , Pennsylvania e Lithium Corporation of America , Gastonia , North Carolina , presso il produttore comunitario , nonchù presso un importatore comunitario le cui transazioni richiedevano tale verifica ; che un ' inchiesta sul posto presso un altro importatore si è rivelata impossibile a causa del rifiuto di tale controllo da parte quest ' ultimo ; considerando che , ai fini di un esame preliminare dell ' esistenza di dumping da parte dei produttori americani , la Commissione ha paragonato i loro prezzi all ' esportazione nella Comunità con quelli prevalenti sul mercati statunitense ; considerando che tali confronti si sono basati sulle medie ponderate e sono stati effettuati allo stadio « franco fabbrica » per le vendite effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 1979 , tenendo conto , per quanto necessario , delle differenze nelle condizioni di vendita in rapporto diretto con le vendite in questione , vale a dire quelle relative ai costi di trasporto nonchù alle spese di vendita ; che l ' importo di tali spese di vendita è stato calcolato in basi ai costi sostenuti dal venditore ; che , in mancanza di prove sufficienti a sostenere la tesi della Lithium Corporation , secondo la quale non esistono assolutamente spese di vendita per l ' esportazione nella Comunità , la distribuzione di tali costi si è basata sui dati contabili disponibili , ripartiti in modo proporzionale al volume di affari per prodotto e mercato considerato ; che l ' esportatore in questione ha inoltre richiesto un adeguamento supplementare per talune spese generali ed amministrative ; che , in mancanza di prove sufficienti in merito al rapporto diretto tra tali spese generali e le vendite considerate , la Commissione non ha potuto tener conto di tale richiesta ; considerando che , per quanto riguarda le importazioni originarie dell ' Unione Sovietica , il valore nominale è stato determinato in base al prezzo interno negli Stati Uniti modificato secondo i calcoli di cui sopra ; considerando che dall ' esame preliminare dei fatti risulta che esiste un dumping in tutte le importazioni oggetto dell ' inchiesta , il cui margine medio ponderato è pari al 9,3 % per la Lithium Corporation of America , all ' 8,1 % per la Foote Mineral Company ed al 16 % per le esportazioni sovietiche ; considerando che , in ordine al pregiudizio per la produzione comunitaria , gli elementi di prova di cui la Comunità dispone dimostrano che le importazioni nella Comunità di idrossido di litio originarie degli Stati Uniti d ' America e dell ' Unione Sovietica sono aumentate passando nel periodo 1976/1978 da circa 988 a 1 237 tonnellate ; considerando che le importazioni in questione nella Comuni hanno raggiunto una quota di mercato del 58 % nel 1976 e del 62 % nel 1978 e hanno pertanto una notevole influenza ; considerando che i prezzi di queste importazioni sul mercato comunitario sono stati estremamente bassi , esercitando cosí un effetto depressivo sui prezzi del produttore comunitario , costretto a vendere a prezzi inferiori ai propri costi di produzione ; considerando che questa evoluzione si è verificata a detrimento di detto produttore , che si trova quindi in una situazione estremamente difficile , caratterizzata da gravi perdite per tale prodotto ; che , in mancanza di misure di difesa , si prospetta il blocco della linea di produzione con una conseguente riduzione di personale ; considerando che le importazioni in dumping sono la causa principale delle difficoltà suddette ; considerando che , in tali circonstanze , gli interessi della Comunità richiedono un ' azione immediata con l ' istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di idrossido di litio originario degli Stati Uniti d ' America e dell ' Unione Sovietica ; che l ' importo di tale dazio deve consistere nella differenza tra i prezzi all ' importazione nella Comunità e il valore normale minimo degli esportatori interessati rapportato ad una base franco frontiera della Comunità ; considerando che , nel frattempo , uno degli esportatori statunitensi , vale a dire la Foote Mineral Company , si è impegnato volontariamente a portare i propri prezzi a livelli che sono stati considerati soddisfacenti ; che tale impegno è stato accettato dalla Commissione e che quindi è opportuno escluderlo dall ' applicazione di tale dazio provvisorio , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . È istituito un dazio provvisorio antidumping sull ' idrossido di litio , di cui alla sottovoce 28.28 B della tariffa doganale comune , corrispondente al codice Nimexe 28.28-10 , originario degli Stati Uniti d ' America e dell ' Unione Sovietica . Detto dazio non si applica all ' idrossido di litio fabbricato dalla società Foote Mineral Cy USA . Al dazio suddetto si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali . 2 . L ' importo del dazio corrisponde alla differenza tra il valore normale stabilito al paragrafo 3 e il prezzo franco frontiera della Comunità , non sdoganato , al primo importatore . 3 . Ai fini del presente regolamento , il valore normale dell ' idrossido il litio originario degli Stati Uniti d ' America e dell ' Unione Sovietica , rapportato a una base cif franco frontiera della Comunità , non sdoganato , è di 1,46 dollari USA per libbra . 4 . Il valore nominale suddetto è netto se le condizioni di vendita stabiliscono che il pagamento ha luogo entro 30 giorni dalla fine del mese della consegna . Tale valore è aumentato o diminuito dell ' 1 % rispettivamente se il termine di pagamento viene anticipato o rinviato di un mese . Articolo 2 L ' immissione al consumo nella Comunità dei prodotti di cui all ' articolo 1 è soggetta a un deposito cauzionale pari all ' importo del dazio provvisorio . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Fermo restando il disposto degli articoli 16 e 18 del regolamento ( CEE ) n . 459/68 , il regolamento si applica fino all ' entrata in vigore di un atto del Consiglio con i quale si approvano provvedimenti definitivi o si estende il dazio provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 26 ottobre 1979 . Per la Commissione Claude CHEYSSON Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 93 del 17 . 4 . 1968 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 196 del 2 . 8 . 1979 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 126 del 19 . 5 . 1979 , pag . 2 .