Regolamento (CEE) n. 2382/79 del Consiglio, del 29 ottobre 1979, che modifica il regolamento n. 724/67/CEE per quanto riguarda lo smercio dei semi oleosi acquistati dagli organismi d' intervento
Gazzetta ufficiale n. L 274 del 31/10/1979 pag. 0007 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0151
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 26 pag. 0198
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0151
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0317
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0317
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2382/79 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1979 che modifica il regolamento n . 724/67/CEE per quanto riguarda lo smercio dei semi oleosi acquistati dagli organismi d ' intervento IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 590/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 26 , paragrafo 2 , vista la proposta della Commissione , considerando che il regolamento n . 724/67/CEE ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 986/73 ( 4 ) , stabilisce che la vendita dei semi di colza , di ravizzone e di girasole , detenuti dall ' organismo d ' intervento , si effettui mediante gara ; che , tuttavia , talune situazioni particolari possono rendere opportuna l ' utilizzazione di procedure diverse dalla gara , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Nel regolamento n . 724/67/CEE è inserito il seguente articolo : « Articolo 2 bis Qualora situazioni particolari lo rendano necessario , lo vendita dei grani oleosi detenuti dall ' organismo d ' intervento può essere effettuata ricorrendo ad un sistema di vendita diversa da quella prevista dall ' articolo 2 » . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1979 . Per il Consiglio Il Presidente B . LENIHAN ( 1 ) GU n . L 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 . ( 2 ) GU n . L 78 del 30 . 3 . 1979 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 252 del 19 . 10 . 1967 , pag . 10 . ( 4 ) GU n . L 99 del 13 . 4 . 1973 , pag . 4 .