31979R2379

Regolamento (CEE) n. 2379/79 del Consiglio, del 29 ottobre 1979, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d' entrata dell' olio d' oliva, nonché la percentuale dell' aiuto al consumo destinata alla promozione del consumo dell' olio d' oliva

Gazzetta ufficiale n. L 274 del 31/10/1979 pag. 0004 - 0004
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 26 pag. 0179


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2379/79 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1979

che fissa , per la campagna di commercializzazione 1979/1980 , il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d ' entrata dell ' olio d ' oliva , nonchù la percentuale dell ' aiuto al consumo destinata alla promozione del consumo dell ' olio d ' oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 590/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 4 , secondo comma , e l ' articolo 11 , paragrafo 3 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che il prezzo rappresentativo di mercato dev ' essere fissato secondo i criteri dagli articoli 7 e 10 del regolamento n . 136/66/CEE ;

considerando che il prezzo d ' entrata dev ' essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato si situi , nel luogo di transito di frontiera di cui all ' articolo 9 del regolamento n . 136/66/CEE , al livello del prezzo rappresentativo di mercato , tenuto conto dell ' incidenza delle misure di cui all ' articolo 11 , paragrafo 3 , del regolamento suddetto ;

considerando che l ' applicazione di questi criteri induce a fissare il prezzo rappresentativo di mercato ed il prezzo di entrata ai livelli indicati all ' articolo 1 del presente regolamento ;

considerando che a norma dell ' articolo 11 , paragrafo 3 , del regolamento n . 136/66/CEE , una determinata percentuale dell ' aiuto dev ' essere destinata , nel corso di ciascuna campagna aleicola , al finanziamento di azioni intese a promuovere il consumo di olio d ' oliva nella Comunità ; che occore fissare tale percentuale per la campagna di commercializzazione 1979/1980 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1979/1980 il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo di entrata dell 'olio d ' oliva sono fissati nel modo seguente :

- prezzo rappresentativo di mercato : 147,00 ECU/100 kg ,

- prezzo di entrata : 144,96 ECU/100 kg .

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1979/1980 la percentuale dell ' aiuto al consumo da destinare alle azioni di cui all ' articolo 11 , paragrafo 3 , del regolamento n . 136/66/CEE è fissata a 4,5 .

Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

B . LENIHAN

( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .

( 2 ) GU n . L 78 del 30 . 3 . 1979 , pag . 1 .