Regolamento (CEE) n. 2379/79 del Consiglio, del 29 ottobre 1979, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d' entrata dell' olio d' oliva, nonché la percentuale dell' aiuto al consumo destinata alla promozione del consumo dell' olio d' oliva
Gazzetta ufficiale n. L 274 del 31/10/1979 pag. 0004 - 0004
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 26 pag. 0179
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2379/79 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1979 che fissa , per la campagna di commercializzazione 1979/1980 , il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d ' entrata dell ' olio d ' oliva , nonchù la percentuale dell ' aiuto al consumo destinata alla promozione del consumo dell ' olio d ' oliva IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 590/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 4 , secondo comma , e l ' articolo 11 , paragrafo 3 , vista la proposta della Commissione , considerando che il prezzo rappresentativo di mercato dev ' essere fissato secondo i criteri dagli articoli 7 e 10 del regolamento n . 136/66/CEE ; considerando che il prezzo d ' entrata dev ' essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato si situi , nel luogo di transito di frontiera di cui all ' articolo 9 del regolamento n . 136/66/CEE , al livello del prezzo rappresentativo di mercato , tenuto conto dell ' incidenza delle misure di cui all ' articolo 11 , paragrafo 3 , del regolamento suddetto ; considerando che l ' applicazione di questi criteri induce a fissare il prezzo rappresentativo di mercato ed il prezzo di entrata ai livelli indicati all ' articolo 1 del presente regolamento ; considerando che a norma dell ' articolo 11 , paragrafo 3 , del regolamento n . 136/66/CEE , una determinata percentuale dell ' aiuto dev ' essere destinata , nel corso di ciascuna campagna aleicola , al finanziamento di azioni intese a promuovere il consumo di olio d ' oliva nella Comunità ; che occore fissare tale percentuale per la campagna di commercializzazione 1979/1980 , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1979/1980 il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo di entrata dell 'olio d ' oliva sono fissati nel modo seguente : - prezzo rappresentativo di mercato : 147,00 ECU/100 kg , - prezzo di entrata : 144,96 ECU/100 kg . Articolo 2 Per la campagna di commercializzazione 1979/1980 la percentuale dell ' aiuto al consumo da destinare alle azioni di cui all ' articolo 11 , paragrafo 3 , del regolamento n . 136/66/CEE è fissata a 4,5 . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1979 . Per il Consiglio Il Presidente B . LENIHAN ( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 . ( 2 ) GU n . L 78 del 30 . 3 . 1979 , pag . 1 .