31979R2300

Regolamento (CEE) n. 2300/79 del Consiglio, del 16 ottobre 1979, relativo alla fornitura di carne suina alla Repubblica di Malta a titolo di aiuto eccezionale

Gazzetta ufficiale n. L 264 del 20/10/1979 pag. 0007 - 0008
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 26 pag. 0173


REGOLAMENTO (CEE) N. 2300/79 DEL CONSIGLIO del 16 ottobre 1979 relativo alla fornitura di carne suina alla Repubblica di Malta a titolo di aiuto eccezionale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la Repubblica di Malta ha presentato alla Comunità una richiesta di fornitura di carne suina a titolo di aiuto eccezionale;

considerando che i suoi bisogni, specie in seguito all'epizoozia di peste suina che ha recentemente decimato il patrimonio suino, giustificano tale aiuto;

considerando che la Comunità ha preso iniziative per partecipare con un aiuto finanziario al piano di estirpazione della peste suina africana a Malta;

considerando che un aiuto eccezionale in carne suina può costituire una misura determinante a complemento dell'assistenza finanziaria prestata dalla Comunità a Malta;

considerando che, attesa la situazione che è alla base della concessione di questo aiuto eccezionale, l'intervento può effettuarsi solo una volta che siano state portate a termine le operazioni relative alla macellazione dei suini, all'eliminazione della carne suina e alla decontaminazione delle aziende, dei mattatoi e dei locali destinati all'immagazzinamento delle carni sul territorio maltese;

considerando che, viste le attuali disponibilità nella Comunità, i quantitativi di carne suina da fornire a questo titolo debbono essere mobilitati sul mercato comunitario;

considerando che l'acquisto e il trasporto delle merci debbono essere effettuati al miglior prezzo; che a tal fine occorre prevedere una procedura di gara;

considerando che detto aiuto riveste un carattere di eccezionalità e che i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina non prevedono procedure di gara in questa campo; che occorre di conseguenza che il paese beneficiario organizzi esso stesso, conformemente alle condizioni che saranno stabilite dalla Commissione, la mobilitazione e il trasporto delle merci;

considerando che tale intervento è atto a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione specifici a tal uopo richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È accordato alla Repubblica di Malta un aiuto eccezionale consistente nella fornitura di 2 500 tonnellate di carne suina, in carcasse o mezzene, senza testa, piedi e lardo, di qualità non inferiore alla classe II della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino, avente un prezzo unitario non superiore al prezzo medio costatato sui mercati di riferimento per detta classe II, adattato, se necessario, in base alla presentazione del prodotto e al luogo di commercializzazione; tale carne è da destinarsi all'alimentazione umana sul posto.

Articolo 2

L'aiuto eccezionale di cui all'articolo 1 è mobilitato dal paese beneficiario sul mercato comunitario mediante gara. La Commissione stabilisce le condizioni appropriate relative all'aggiudicazione e all'utilizzazione dell'aiuto da parte del paese beneficiario.

Articolo 3

L'operazione di aiuto eccezionale potrà aver luogo non appena saranno state soddisfatte, a Malta, le seguenti condizioni sanitarie:

- macellazione dei suini;

- eliminazione di tutte le carni di animali della specie suina, nonché di tutti i prodotti a base di carni suine, escluse le conserve condizionate in scatole sterilizzate;

- pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione delle aziende e di tutti gli altri luoghi che possano essere stati contaminati da suini o da carni suine, nonché da prodotti derivati da tali carni.

Articolo 4

Alle merci consegnate a titolo dell'aiuto eccezionale previsto dal presente regolamento non si applica alcuna restituzione.

Articolo 5

Il trasporto in celle frigorifere dell'aiuto eccezionale fino al porto di sbarco è finanziato dalla Comunità.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 ottobre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GIBBONS

(1) Parere reso il 28 settembre 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).