31979R2282

Regolamento (CEE) n. 2282/79 della Commissione, del 17 ottobre 1979, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 55.09 A I della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 18/10/1979 pag. 0023 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 2 pag. 0141
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0294
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 2 pag. 0141
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 6 pag. 0072
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 6 pag. 0072


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2282/79 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1979

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 55.09 A I della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 97/69 del Consiglio , del 16 gennaio 1969 , relativo alle misure da adottare per l ' applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 280/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

considerando che , al fine di garantire l ' applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune , è opportuno adottare le disposizioni riguardanti la classificazione tariffaria di pezze di tessuto di cotone ( garza idrofila ) , non impregnate nù ricoperte di sostanze farmaceutiche , della lunghezza di 100 m e della larghezza di 0,65 m , pieghettate a fisarmonica , confezionate ed etichettate individualmente ;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 882/79 ( 4 ) , contempla alla voce 30.04 le ovatte , garze , bende e prodotti analoghi ( fasciature , sparadrappi , senapismi , ecc . ) impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici , diversi dai prodotti della nota 3 del capitolo e dagli altri tessuti di cotone della voce 55.09 ;

considerando che per la classificazione delle suddette pezze di tessuto di cotone possono essere prese in esame le due voci citate ;

considerando che , per le loro dimensioni , tali articoli , anche se confezionati ed etichettati individualmente , non possono essere ritenuti , all ' atto dell ' importazione , condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici ; che , pertanto , non possono essere classificati nella voce 30.04 ;

considerando che , per la natura e le dimensioni degli stessi , gli articoli in questione devono essere classificati nella sottovoce 55.09 A I ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le pezze di tessuto di cotone ( garza idrofila ) non impregnate nù ricoperte di sostanze farmaceutiche , della lunghezza di 100 m e della larghezza di 0,65 m , pieghettate a fisarmonica , confezionate ed etichettate individualmente , vanno classificate nella seguente sottovoce della tariffa doganale comune :

55.09 Altri tessuti di cotone :

A . contenenti almeno 85 % , in peso , di cotone :

I . di larghezza inferiore a 85 cm .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l ' ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 17 ottobre 1979 .

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 40 dell ' 11 . 2 . 1977 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 111 del 4 . 5 . 1979 , pag . 14 .