Regolamento (CEE) n. 2035/79 della Commissione, del 18 settembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2696/77, che determina le condizioni per l' ammissione delle merci nelle sottovoci 04.05 B II, 11.04 ex B I e C I, 25.01 A II a) e ex 35.02 A I della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 235 del 19/09/1979 pag. 0022 - 0023
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0283
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 6 pag. 0068
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 6 pag. 0068
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2035/79 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 1979 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2696/77 , che determina le condizioni per l ' ammissione delle merci nelle sottovoci 04.05 B II , 11.04 ex B I e C I , 25.01 a II a ) e ex 35.02 A I della tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 97/69 del Consiglio , del 16 gennaio 1969 , relativo alle misure da adottare per l ' applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 280/77 ( 2 ) , in particolare gli articoli 3 e 4 , considerando che negli allegati da A a E del regolamento ( CEE ) n . 2696/77 della Commissione ( 3 ) figura un elenco obbligatorio di denaturanti da impiegare per denaturare le merci in questione ; che , tuttavia per tener conto di esigenze impreviste , nel suddetto regolamento è anche previsto che ogni Stato membro possa ammettere provvisoriamente l ' impiego di un denaturante non riportato nell ' elenco precitato ; considerando che , in tal caso , lo Stato membro in questione è tenuto a informarne la Commissione entro un termine massimo di 30 giorni , fornendole indicazioni particolareggiate sulla composizione del denaturante e sui quantitativi utilizzati ; che la Commissione informa di ciò gli altri Stati membri nel più breve termine ; che il comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune viene investito dell ' esame della questione conformemente all ' articolo 2 e , eventualmente , all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 97/69 ; considerando che la Repubblica francese , con lettera che la Commissione ha ricevuto in data 18 dicembre 1978 , ha comunicato di aver ammesso provvisoriamente l ' azoturo di sodio come denaturante delle albumine , da rendere inadatte all ' alimentazione umana , della sottovoce ex 35.02 A I ) , fissando il quantitativo minimo da impiegare a 0,1 kg di azoturo di sodio , in soluzione acquosa per ogni 100 kg di albumine ; che , con la detta lettera , il governo francese ha chiesto che il denaturante precitato sia incluso nell ' allegato E del regolamento ( CEE ) n . 2696/77 ; considerando che la Commissione ha informato gli altri Stati membri con il documento UD/1358/78 del 18 dicembre 1978 ; considerando che il comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune , investito della questione conformemente all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 97/69 , ha risconoscuito che il denaturante di cui trattasi permette una denaturazione che soddisfa le condizioni del regolamento ( CEE ) n . 2696/77 ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa comune , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' allegato E del regolamento ( CEE ) n . 2696/77 è sostituito dal seguente testo : ALLEGATO E Prodotto da denaturare * Denaturante * Denominazione * Quantitativo minimo ( in g ) da impiegare per 100 kg di prodotto da denaturare * 1 * 2 * 3 * Albumine da rendere inadatte all ' alimentazione umana ( sottovoce ex 35.02 A I ) * - Olio di rosmarino ( unicamente per albumine liquide ) * 150 * * - Olio di canfora grezzo ( per albumine liquide e solide ) * 2 000 * * - Azoturo di sodio ( per albumine liquide e solide ) * 100 * Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi r direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 18 settembre 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 40 dell ' 11 . 2 . 1977 , pag . 1 . ( 3 ) GU N . L 314 dell ' 8 . 12 . 1977 , pag . 17 .