31979R1996

Regolamento (CEE) n. 1996/79 del Consiglio, dell' 11 settembre 1979, concernente un meccanismo di sostegno comunitario nel settore dell' informatica

Gazzetta ufficiale n. L 231 del 13/09/1979 pag. 0001 - 0004
edizione speciale greca: capitolo 16 tomo 1 pag. 0050
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 10 pag. 0156
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 10 pag. 0156


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1996/79 DEL CONSIGLIO

dell ' 11 settembre 1979

concernente un meccanismo di sostegno comunitario nel settore dell ' informatica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che il Consiglio , con decisione 79/783/CEE ( 3 ) , ha stabilito un programma pluriennale ( 1979-1983 ) nel settore dell ' informatica ;

considerando che il Consiglio , nella risoluzione del 15 luglio 1974 , concernente una politica comunitaria dell ' informatica ( 4 ) , ha giudicato auspicabile prevedere negli appropriati settori d ' interesse europeo comune un finanziamento comunitario ;

considerando che l ' innovazione industriale nel settore dell ' informatica comporta elevati rischi di carattere tecnico e finanziario che possono superare le capacità delle imprese ;

considerando inoltre che la cooperazione fra imprese a utenti di Stati membri diversi è un fattore di sviluppo più efficace e un indispensabile complemento degli sforzi nazionali ; che è necessario pertanto accordare un sostegno comunitario ai progetti svolti in cooperazione da più imprese e attuati da più Stati membri ;

considerando che è opportuno che il sostegno comunitario assuma la forma di aiuti rimborsabili in caso di sfruttamento dei risultati dei progetti in questione ;

considerando pertanto che la concessione di tali aiuti risulta necessaria per raggiungere , nel funzionamento del mercato comune , alcuni scopi della Comunità ; che il trattato che istituisce la Comunità economica europea non ha tuttavia previsto i poteri d ' azione a tal uopo richiesti ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell ' ambito del programma pluriennale ( 1979-1983 ) nel settore dell ' informatica stabilito dal Consiglio con decisione 79/783/CEE e allo scopo di conseguire alcuni dei suoi obiettivi , la Comunità può concludere contratti di sostegno comunitario con imprese o con utenti della Comunità ed eventualmente degli Stati non membri , sui di seguito denominati « beneficiari dei contratti » .

Articolo 2

I contratti possono riguardare studi di fattibilità , studi di presviluppo , progetti di sviluppo e progetti pilota secondo gli obiettivi e i criteri del programma pluriennale ( 1979/1983 ) . Nell ' ambito di tali criteri , la Commissione , dopo avere ascoltato il parere del comitato consultivo in materia di gestione e di coordinamento dei programmi di informatica , istituito con decisione 79/784/CEE ( 5 ) , sui di seguito denominato « comitato » , adotta periodicamente gli orientamenti più particolareggiati per la concessione del sostegno , tenendo conto dell ' evoluzione del settore dell ' informatica .

Articolo 3

I contratti possono essere attribuiti alle azioni di interesse comunitario atte a favorire la sviluppo nella Comunità di un ' industria europea dell ' informatica più competitiva e più forte nonchù un ' applicazione più efficace dell ' informatica , avviate da :

a ) utenti di almeno due Stati membri ,

b ) utenti e imprese di almeno due Stati membri ,

c ) imprese , in particolare associazioni che comprendono , almeno due imprese con sede in Stati membri diversi .

Articolo 4

La Commissione può proporre azioni di interesse comunitario .

Articolo 5

La partecipazione finanziaria della comunità è adeguata alla natura dell ' azione :

a ) il finanziamento copre sino al 100 % del costo complessivo dell ' azione per gli studi di fattibilità con un massimale di 100 000 unità di conto europee e per progetti pilota , studi di presviluppo la cui importanza commerciale non sia dominante e progetti di sviluppo di interesse pubblico lanciati per iniziativa della Commissione ;

b ) il finanziamento non può superare il 50 % del costo complessivo dell ' azione per gli studi di presviluppo , i progetti di sviluppo e i progetti pilota avviati dalle imprese o dagli utenti .

Articolo 6

Le domande sono presentate dalle imprese o dagli utenti interessati alla Commissione . Esse devono essere motivate ai sensi degli articoli 2 e 3 e fornire tutte le indicazioni appropriate .

Se riguardano studi di presviluppo , progetti di sviluppo , o progetti pilota , esse devono essere corredate di informazioni che possono riguardare il mercato potenziale del prodotto , il programma o il calendario di realizzazione del progetto , la valutazione particolareggiata dei costi , nonchù un programma di finanziamento che comprenderà in particolare gli aiuti nazionali eventualmente ottenuti o richiesti .

La Commissione può richiedere qualsiasi altro documento o informazione ulteriore necessaria per la costituzione del fasciolo .

Articolo 7

La Commissione provvede , in condizioni che garantiscano il segreto industriale , alla costituzione del fascicolo ascoltando il parere di esperti indipendenti sugli aspetti tecnici e scientifici .

Articolo 8

Se , dopo la costituzione del fascicolo , la Commissione intende dargli un seguito favorevole , essa presenta al comitato un progetto di decisione corredato di una relazione .

Il comitato esprime il parere sul progetto di decisione entro il termine di due mesi . Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti . In seno al comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

La Commissione adotta il progetto allorchù esso è conforme al parere del comitato . Qualora il progetto di decisione non sia conforme a tale parere o in mancanza di parere , la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta sotto forma di progetto di decisione . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

Articolo 9

Nel caso di progetti di sviluppo o di studi di presviluppo che consentano di fabbricare un prodotto commerciale , i contratti vengono conclusi sotto forma di prestiti senza o con interesse . La durata e le condizioni dei prestiti sono stabilite in base alle caratteristiche dei progetti .

Articolo 10

Su richiesta dei beneficiari del contratto , la Commissione può autorizzare rinvii della scadenza in caso di ritardato sfruttamento commerciale . Inoltre , durante il periodo del rimborso la Commissione può differire o annullare le scadenze rimanenti qualora i risultati ottenuti differiscano notevolmente da quelli previsti al momento della conclusione del contratto . Vengono applicati interessi di mora se in caso di successo commerciale il rimborso viene effettuato con ritardo .

Articolo 11

Qualora i lavori non abbiano potuto portare per un periodo di cinque anni a uno sfruttamento commerciale , la Commissione , se accetta le motivazioni fornite dai beneficiari del contratto , li esenta dal rimborso del prestito concesso .

Tuttavia , se i beneficiari del contratto riprendono i lavori nel settore considerato entro sette anni dal compimento del progetto , il loro obbligo di rimborso sarà ripristinato e i termini dello stesso saranno negoziati con la Commissione .

Articolo 12

Nel caso degli studi di fattibilità , i contratti sono conclusi sotto forma di aiuto non rimborsabile .

Lo stesso può valere per gli altri casi previsti all ' articolo 5 in cui l ' iniziativa dell ' azione spetta alla Commissione .

Articolo 13

La Commissione vigila all ' esecuzione di ogni contratto .

I beneficiari del contratto nominano un corrispondente incaricato di coordinare l ' esecuzione . Quando i principali beneficiari del contratto sono degli utenti , i contratti prevedono le modalità secondo le quali la Commissione può informarsi dell ' andamento dei lavori affidati dai beneficiari del contratto si subcontraenti .

Qualora durante l ' esecuzione del contratto si renda necessaria una modifica degli obiettivi e delle modalità di esecuzione , la Commissione ascolta il parere del comitato e segue la procedura di cui all ' articolo 8 .

I beneficiari del contratto informano immediatamente per iscritto la Commissione di qualsiasi fatto importante relativo all ' esecuzione del contratto . Essi presentano periodicamente un rapporto sullo stato d ' avanzamento del progetto . Essi devono aderire a tutte le richieste di informazione o di ispezione sui luoghi di esecuzione del contratto secondo le modalità in esso previste .

Articolo 14

I contratti possono essere risolti dalla Commissione in caso di mancata o parziale esecuzione del contratto da parte di uno dei beneficiari del contratto , o quando uno dei beneficiari del contratto ha fornito , intenzionalmente o per negligenza , informazioni inesatte al momento della presentazione della domanda di contratto , o quando uno dei beneficiari del contratto non ha osservato le disposizioni del contratto relative all ' utilizzazione del prestito , all ' avanzamento dei lavori , all ' invio dei rapporti o al controllo . In tal caso viene richiesto immediatamente il saldo delle somme da rimborsare , senza pregiudizio dell ' azione per riscarcimento dei danni che potrebbe essere intentata .

Quando uno dei beneficiari del contratto ha fornito intenzionalmente informazioni inesatte al momento della presentazione della domanda di contratto o durante la sua esecuzione , e ha percepito per tale motivo una somma superiore all ' importo richiesto per l ' esecuzione dei lavori , la Commissione può anche , senza esercitare necessariamente il suo diritto di risolvere il contratto , esigere il rimborso delle somme indebitamente percepite , maggiorate degli interessi al tasso praticato sul mercato finanziario .

Articolo 15

I vantaggi accordati dalla comunità non devono modificare le condizioni della concorrenza in modo incompatibile con le dispozioni del trattato al riguardo .

Articolo 16

I beneficiari del contratto sono proprietari delle cognizioni .

Essi devono sfruttare nella Comunità gran parte dei risultati ottenuti durante l ' esecuzione del contratto , in condizioni conformi all ' interesse generale . In tal caso , se dopo un anno dalla fine del contratto i risultati del contratto non sono stati ancora sfruttati , la Commissione può esigere che i beneficiari del contratto concedano , a condizioni commerciali , licenze alle persone od organizzazioni della Comunità che ne facciano richiesta .

Quando il finanziamento comunitario viene concesso a fondo perduto e supera l ' 80 % del costo complessivo , i contratti devono prevedere l ' obbligo per i beneficiari del contratto di mettere a disposizione delle persone e imprese competenti e interessate della Comunità le cognizioni , brevettate o meno , necessarie alla fabbricazioni dei prodotti o all ' applicazione dei procedimenti oggetto dei contratti . Tali cognizioni vengono messe a disposizione alle condizioni stabilite nei contratti stessi , che tengono conto dell ' apporto finanziario e tecnico dei beneficiari del contratto .

Articolo 17

Gli stanziamenti necessari alla conclusione dei contratti vengono iscritti ogni anno nel bilancio delle Comunità europee .

I rimborso sono iscritti nelle entrate del bilancio delle Comunità europee , secondo il ritmo prevedibile per il loro incasso .

Articolo 18

Conformemente al regolamento finanziario , la Commissione assume le conseguenze finanziarie delle decisioni da essa prese nell ' ambito del presente regolamento .

Articolo 19

La Commissione presenta un rapporto annuale al Consiglio sull ' applicazione del presente regolamento .

Articolo 20

I contratti conferiscono alla Corte di giustizia delle Comunità europee la competenza di deliberare su qualsiasi controversia dovesse sorgere fra i contraenti in occasione dei contratti stessi .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 11 settembre 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

R . Mc SHARRY

( 1 ) GU n . C 241 del 10 . 10 . 1977 , pag . 41 .

( 2 ) Parere reso il 27 ottobre 1977 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 3 ) Vedi pag . 23 della presente Gazzetta ufficiale .

( 4 ) GU n . L 29 86 del 20 . 7 . 1974 , pag . 1 .

( 5 ) Vedi pag . 29 della presente Gazzetta ufficiale .