31979R1964

Regolamento (CEE) n. 1964/79 della Commissione, del 6 settembre 1979, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 223/77, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 227 del 07/09/1979 pag. 0012 - 0014
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0278
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 6 pag. 0065
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 6 pag. 0065


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1964/79 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1979

recante terza modifica del regolamento ( CEE ) n . 223/77 , che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 222/77 del Consiglio , del 13 dicembre 1976 , relativo al transito comunitario ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 983/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 57 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 983/79 del Consiglio ha portato l ' importo forfettario esigibile nel quadro del sistema di garanzia forfettaria da 5 000 UC a 7 000 UCE ; che è pertanto opportuno modificare le relative disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 223/77 della Commissione ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 526/79 ( 4 ) ;

considerando che , ai sensi dell ' articolo 32 , paragrafo 3 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , occorre determinate le modalità di applicazione delle disposizioni relative al controvalore dell ' unità di conto europea in monete nazionali ;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del transito comunitario ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CE ) n . 223/77 è così modificato :

1 . Nell ' articolo 23 , paragrafo 2 e nell ' articolo 24 , paragrafi 1 , 2 3 e 4 , la frase « 5 000 unità di conto » è sostituita da « 7 000 unità di conto europee » .

2 . All ' articolo 24 viene aggiunto il seguente paragrafo 5 :

« 5 . Il controvalore in monete nazionali degli importi in unità di conto europee di cui al presente regolamento è calcolato sulla base dei tassi di conversione in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre con effetto dal 1° gennaio dell ' anno successivo .

Quando , per una determinata moneta nazionale , tale tasso non è disponibile , ad essa viene applicato il tasso dell ' ultimo giorno per il quale è stato pubblicato un tasso . Ai fini di tale disposizione , sono applicabili i tassi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il controlavore dell ' unità di conto europea da prendere in considerazione per l ' applicazione del primo comma è quello applicabile alla date di registrazione della dichiarazione di transito comunitario accompagnata dal/dai titoli di garanzia forfettaria . »

3 . L ' allegato X è sostituito dall ' allegato A del presente regolamento .

4 . L ' allegato XIII è sostituito dall ' allegato B del presente regolamento .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 6 settembre 1979 .

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 123 del 19 . 5 . 1979 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 20 .

( 4 ) GU n . L 74 del 24 . 3 . 1979 , pag . 1 .

ALLEGATO A

( Recto )

TRANSITO COMUNITARIO * C.E . E.F . E.G . E.C . * A 000 000 *

CERTIFICATO DI GARANZIA FORFETTARIA

Rilasciato da :

Cognome o ragione sociale e indirizzo

( impegno del garante accettato il

dall ' ufficio di garanzia di )

Il presente certificato è valido sino a concorrenza di 7 000 unità di conto europee per un operazione di transito comunitario iniziata al più tardi il

e nei confronti della quale agisce come obbligato principale

Cognome o ragione sociale e indirizzo

Firma dell ' obbligato principale ( 1 ) * Firma e timbro di coltri che rilascia il certificato *

( 1 ) Firma facoltativa

( Verso )

Spazio riservato all ' ufficio di partenza

Operazione di transito comunitario effettuata in base al documento T 1 / T 2 registrato

il * al n . * dall ' ufficio *

di

Timbro * Firma *

ALLEGATO B

ELENCO DELLE MERCI IL CUI TRASPORTO PUO DAR LUOGO AD AUMENTO DELLA GARANZIA FORFETTARIA

1 * 2 * 3 *

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Quantità corrispondenti all ' importo forfettario di 7 000 UCE *

09.01 A I * Caffè non torrefatto * 5 000 kg *

09.01 A II * Caffè torrefatto * 3 500 kg *

ex 21.02 A * Estratti ed essenze di caffè * 1 200 kg *

09.02 * Tè * 3 500 kg *

ex 21.02 B * Estratti ed essenza di tè * 1 200 kg *

22.05 A * Bevande alcoliche ad eccezione dei vini non spumanti * 20 hl *

22.06 * * *

ex 22.09 * * *

ex 22.08 * Alcool etilico non denaturato * 10 hl *

ex 22.09 * * *

24.02 A * Sigarette * 125 000 pezzi *

ex 24.02 B * Sigaretti * 125 000 pezzi *

ex 24.02 B * Sigari * 50 000 pezzi *

24.02 C * Tabacco da fumo * 1 000 kg *

ex 27.10 * Benzina , gasolio * 400 hl *

ex 33.06 A II * Profumi e acque di toletta * 10 hl