Regolamento (CEE) n. 1964/79 della Commissione, del 6 settembre 1979, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 223/77, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 227 del 07/09/1979 pag. 0012 - 0014
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0278
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 6 pag. 0065
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 6 pag. 0065
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1964/79 DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 1979 recante terza modifica del regolamento ( CEE ) n . 223/77 , che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 222/77 del Consiglio , del 13 dicembre 1976 , relativo al transito comunitario ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 983/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 57 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 983/79 del Consiglio ha portato l ' importo forfettario esigibile nel quadro del sistema di garanzia forfettaria da 5 000 UC a 7 000 UCE ; che è pertanto opportuno modificare le relative disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 223/77 della Commissione ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 526/79 ( 4 ) ; considerando che , ai sensi dell ' articolo 32 , paragrafo 3 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , occorre determinate le modalità di applicazione delle disposizioni relative al controvalore dell ' unità di conto europea in monete nazionali ; considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del transito comunitario , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento ( CE ) n . 223/77 è così modificato : 1 . Nell ' articolo 23 , paragrafo 2 e nell ' articolo 24 , paragrafi 1 , 2 3 e 4 , la frase « 5 000 unità di conto » è sostituita da « 7 000 unità di conto europee » . 2 . All ' articolo 24 viene aggiunto il seguente paragrafo 5 : « 5 . Il controvalore in monete nazionali degli importi in unità di conto europee di cui al presente regolamento è calcolato sulla base dei tassi di conversione in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre con effetto dal 1° gennaio dell ' anno successivo . Quando , per una determinata moneta nazionale , tale tasso non è disponibile , ad essa viene applicato il tasso dell ' ultimo giorno per il quale è stato pubblicato un tasso . Ai fini di tale disposizione , sono applicabili i tassi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il controlavore dell ' unità di conto europea da prendere in considerazione per l ' applicazione del primo comma è quello applicabile alla date di registrazione della dichiarazione di transito comunitario accompagnata dal/dai titoli di garanzia forfettaria . » 3 . L ' allegato X è sostituito dall ' allegato A del presente regolamento . 4 . L ' allegato XIII è sostituito dall ' allegato B del presente regolamento . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 6 settembre 1979 . Per la Commissione Étienne DAVIGNON Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 123 del 19 . 5 . 1979 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 20 . ( 4 ) GU n . L 74 del 24 . 3 . 1979 , pag . 1 . ALLEGATO A ( Recto ) TRANSITO COMUNITARIO * C.E . E.F . E.G . E.C . * A 000 000 * CERTIFICATO DI GARANZIA FORFETTARIA Rilasciato da : Cognome o ragione sociale e indirizzo ( impegno del garante accettato il dall ' ufficio di garanzia di ) Il presente certificato è valido sino a concorrenza di 7 000 unità di conto europee per un operazione di transito comunitario iniziata al più tardi il e nei confronti della quale agisce come obbligato principale Cognome o ragione sociale e indirizzo Firma dell ' obbligato principale ( 1 ) * Firma e timbro di coltri che rilascia il certificato * ( 1 ) Firma facoltativa ( Verso ) Spazio riservato all ' ufficio di partenza Operazione di transito comunitario effettuata in base al documento T 1 / T 2 registrato il * al n . * dall ' ufficio * di Timbro * Firma * ALLEGATO B ELENCO DELLE MERCI IL CUI TRASPORTO PUO DAR LUOGO AD AUMENTO DELLA GARANZIA FORFETTARIA 1 * 2 * 3 * N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Quantità corrispondenti all ' importo forfettario di 7 000 UCE * 09.01 A I * Caffè non torrefatto * 5 000 kg * 09.01 A II * Caffè torrefatto * 3 500 kg * ex 21.02 A * Estratti ed essenze di caffè * 1 200 kg * 09.02 * Tè * 3 500 kg * ex 21.02 B * Estratti ed essenza di tè * 1 200 kg * 22.05 A * Bevande alcoliche ad eccezione dei vini non spumanti * 20 hl * 22.06 * * * ex 22.09 * * * ex 22.08 * Alcool etilico non denaturato * 10 hl * ex 22.09 * * * 24.02 A * Sigarette * 125 000 pezzi * ex 24.02 B * Sigaretti * 125 000 pezzi * ex 24.02 B * Sigari * 50 000 pezzi * 24.02 C * Tabacco da fumo * 1 000 kg * ex 27.10 * Benzina , gasolio * 400 hl * ex 33.06 A II * Profumi e acque di toletta * 10 hl