Regolamento (CEE) n. 1838/79 della Commissione, del 17 agosto 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica del Libano a titolo di aiuto
Gazzetta ufficiale n. L 209 del 18/08/1979 pag. 0014 - 0016
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1838/79 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 1979 relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica del Libano a titolo di aiuto LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1418/76 del Consiglio , del 21 giugno 1976 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1260/78 ( 2 ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 2750/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari ( 3 ) , in particolare l ' articolo 6 , visto il regolamento ( CEE ) n . 129 del Consiglio , relativo al valore dell ' unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 5 ) , in particolare l ' articolo 3 , visto il parere del comitato monetario , considerando che l ' 8 maggio 1979 , il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l ' intenzione di concedere , nel quadro di una azione comunitaria , 759 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica del Libano a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1978/1979 ; considerando che , ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 2750/75 del Consiglio , i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario ; considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave nel porto d ' imbarco ; che la merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario ; considerando che , viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri , il rispetto di tali condizioni non è garantito con l ' applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poichù gli importi compensativi monetari non sono d ' applicazione nel settore del riso ; che e quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte ; considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l ' offerta migliore ; considerando che risulta necessario precisare , per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell ' operazione di cui trattasi nei termini previsti , chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione ; considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l ' osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara ; considerando che è opportuno incaricare l ' organismo d ' intervento italiano dell ' esecuzione dell ' aggiudicazione di cui trattasi ; considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara , nonchù di quelle approvate dall ' organismo d ' intervento ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . È indetto un bando di gara per la fornitura , nel quadro di un ' azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari , alla Repubblica del Libano di 759 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi . 2 . Il bando di gara verrà realizzato in Italia , in una partita . Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità . Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità . 3 . Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti nel perimetro della nave nel porto di imbarco . Tale merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario , mentre la cadenza delle consegne viene fissata dall ' aggiudicatario e dal mandatario del paese di destinazione . Peso minimo dei sacchi 600 g . I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull ' imballaggio esterno nel modo seguente : « Riz blanchi à grains longs / Don de la Communautù ùconomique europùenne à la Rùpublique libanaise / À distribuer gratuitement » . Per un eventuale rinsaccamento l ' aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti , nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce , ma con l ' iscrizione seguita da una « R » maiuscola . Articolo 2 1 . La gara di cui all ' articolo 1 avrà luogo il 3 settembre 1979 . 2 . La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 3 settembre 1979 , alle ore 12 . 3 . La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte . Articolo 3 1 . Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara . 2 . I tassi utilizzati per la conversione in ECU per le offerte depositate in moneta nazionale sono : - il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all ' interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 % , - negli altri casi , la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte . Articolo 4 È aggiudicatario colui che presenta l ' offerta più favorevole . Tuttavia , se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato , l ' organismo d ' intervento può annullare la gara . Articolo 5 Quando l ' aggiudicatario non è in grado di consegnare i prodotti in conformità all ' articolo 1 , paragrafo 3 , alla data da determinarsi nel bando di gara , perchù le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente , le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell ' organismo d ' intervento . Articolo 6 1 . L ' aggiudicatario deve costituire una cauzione di 12 ECU per tonnellata , a garanzia dell ' effettuazione delle operazioni di cui all ' articolo 1 . Detta cauzione è incamerata se le operazioni non vengono effettuate nei termini previsti salvo per quei quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore . 2 . La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro . Articolo 7 1 . Il riso lavorato a grani lunghi di cui all ' articolo 1 , in ordine alla fornitura alla Repubblica del Libano , deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso : - umidità : 15 % , - rotture di riso : massimo 5 % , - grani gessati : massimo 5 % , - grani striati rossi : massimo 3 % , - grani vaiolati : massimo 1,5 % , - grani macchiati : massimo 1 % , - grani gialli : massimo 0,050 % , - grani ambrati : massimo 0,20 % . Se il riso non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra , esso è rifiutato . 2 . Le offerte di riso lavorato a grani lunghi di cui all ' articolo 1 , per la fornitura alla Repubblica del Libano , debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso : - umidità : 15 % , - rotture di riso : massimo 5 % , - grani gessati : massimo 5 % , - grani striati rossi : massimo 3 % , - grani vaiolati : massimo 1,5 % , - grani macchiati : massimo 1 % , - grani gialli : massimo 0,050 % , - grani ambrati : massimo 0,20 % . Articolo 8 1 . L ' organismo d ' intervento italiano è incaricato dell ' esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento . 2 . Esso indirizza immediatamente alla Commissione l ' elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara , specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonchù il nome e la ragione sociale dell ' aggiudicatario . 3 . Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara , l ' organismo d ' intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara , compreso il pagamento all ' aggiudicatario . In tal caso , l ' organismo d ' intervento che ha designato l ' aggiudicatario ne informa immediatamente l ' organismo d ' intervento dello Stato membro interessato , fornendogli tutti gli elementi d ' informazione necessari . Inoltre , l ' importo dell ' offerta accettata , convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , viene pagato all ' aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara . 4 . L ' organismo d ' intervento richiede all ' aggiudicatario le seguenti informazioni : a ) dopo ogni spedizione , un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto ; b ) la data di partenza delle navi . L ' organismo d ' intervento trasmette dette informazioni alla Commissione appena le riceve . 5 . Nel caso in cui l ' organismo d ' intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l ' organismo d ' intervento che ha designato l ' aggiudicatario , esso trasmette al più presto , a quest ' ultimo , le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione . Articolo 9 Un certificato di presa a conto è rilasciato all ' aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità dal mandatario del paese destinatario al momento della consegna della merce al porto di imbarco , o , in mancanza di tale ricevente , dall ' organismo d ' intervento dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo l ' imbarco . Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 17 agosto 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 156 del 14 . 6 . 1978 , pag . 11 . ( 3 ) GU n . L 281 dell ' 1° . 11 . 1975 , pag . 89 . ( 4 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 . ( 5 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 .