31979R1799

Regolamento (CEE) n. 1799/79 della Commissione, del 13 agosto 1979, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1391/78 e (CEE) n. 2962/78 concernenti le modalità d'applicazione del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero- caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 14/08/1979 pag. 0012 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0073
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 26 pag. 0057
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0073
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0207
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0207


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1799/79 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 1979

che modifica i regolamenti ( CEE ) n . 1391/78 e ( CEE ) n . 2692/78 concernenti le modalità d ' applicazione del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1078/77 del Consiglio , del 17 maggio 1977 , che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1270/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 ,

considerando che l ' applicazione del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero è stato prorogato fino alla fine della campagna lattiera 1979/1980 ; che alla luce dell ' esperienza occorre adeguare talune disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 1391/78 della Commissione , del 23 giugno 1978 , recante modalità d ' applicazione modificate dal regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2692/78 ( 4 ) ;

considerando che occorre precisare , in particolare , le disposizioni relative ai casi di forza maggiore e prevedere soltanto il parziale ricupero del premio di riconversione qualora il beneficiario non detenga più al termine del periodo di riconversione i capi di bestiame stabiliti ; che , d ' altro canto , si può ammettere che il beneficiario che abbia sottoscritto gli impegni validi per questo premio opti in un secondo tempo per il regime del premio di non commercializzazione , rimanendo inteso che , in questo caso , gli importi del premio e il periodo di non commercializzazione debbono essere adeguati in conformità ;

considerando che , per quanto riguarda le schede segnaletiche rilasciate a decorrere dal 24 giugno 1978 , il paragrafo 5 ( aggiunto con regolamento ( CEE ) n . 2692/78 ) dell ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 1391/78 consente il rilascio di un duplicato in caso di perdita dell ' originale ; che è opportuno applicare questa disposizione , su richiesta di eventuali interessati , alle schede segnaletiche rilasciate anteriormente alla data succitata ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 1391/78 è modificato come segue ;

1 . L ' articolo 12 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 12

1 . Se , in seguito ad un caso di forza maggiore sopraggiunto dopo la data di accettazione della domanda di premio , il beneficiario o il suo successore , di cui all ' articolo 9 , paragrafo 2 , non è in grado , o lo è soltanto a prezzo di enormi sacrifici , di rispettare un obbligo risultante dal regime di premi , lo Stato membro interessato stabilisce le misure necessarie in ragione della circostanza invocata .

Queste misure possono comprendere , secondo il caso , il rinvio dell ' inizio del periodo di non commercializzazione o di riconversione di cui all ' articolo 5 , paragrafo 3 , ovvero la sospensione degli obblighi per un tempo determinato nel corso di questo periodo e il non ricupero dei premi già versati che dovrebbero essere rimborsati conformemente all ' articolo 9 , paragrafo 1 .

2 . Fatte salve le circostanze concrete da prendere in considerazione in singoli casi , sono suscettibili di giustificare une delle misure di cui al paragrafo 1 in particolare le seguenti situazioni :

a ) decesso del beneficiario ove questi abbia personalmente gestito l ' azienda ;

b ) incapacità del beneficiario di esercitare la propria attività per un luogo periodo ove egli abbia personalmente gestito l ' azienda ;

c ) espropriazione di una parte rilevante della superficie agricola utile dell ' azienda gestita dal beneficiario , semprechù essa non fosse prevedibile il giorno dell ' accettazione della domanda ;

d ) catastrofe naturale grave che danneggi notevolmente la superficie agricola del beneficiario ;

e ) distruzione accidentale dei fabbricati del beneficiario destinati all ' allevamento bovino o ovino ;

f ) epizoozia che colpisca in tutto o in parte il bestiame bovino o ovino del beneficiario .

3 . Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di forza maggiore da essi riconosciuti .

4 . In deroga all ' articolo 9 , paragrafo 1 , in un caso che non possa essere considerato come caso di forza maggiore ed in cui il beneficiario del premio di riconversione non rispetti più , nel corso del quarto anno del periodo di riconversione , l ' impegno di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 , l ' importo del premio da ricuperare o , se il saldo non gli è stato ancora versato , l ' importo da trattenere , è pari al 25 % dell ' importo totale del premio al quale avrebbe avuto diritto ; questa percentuale è diminuita in proporzione alla differenza tra il numero di UBG detenuto ed il numero di UBG richiesto » .

2 . È aggiunto il seguente articolo 12 bis :

« Articolo 12 bis

1 . Prima della fine del terzo anno del periodo di riconversione , ogni beneficiario del premio di riconversione può dichiarare per iscritto all ' autorità competente di voler essere considerato come beneficiario del premio di non commercializzazione e di accettare le condizioni di cui all ' articolo 2 e all ' articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 .

2 . In tal caso , l ' autorità competente effettua gli adeguamenti necessari dell ' autorizzazione inizialmente rilasciata e modifica in particolare il periodo di non commercializzazione e gli importi del premio non ancora versati , in base alla situazione che sarebbe stata constatata se l ' interessato avesse chiesto , fin dall ' inizio , il premio di non commercializzazione » .

3 . All ' articolo 15 è aggiunto il seguente comma :

« Il disposto dell ' articolo 8 , paragrafo 5 , si applica , su richiesta degli interessati , alle schede segnaletiche rilasciate in virtù del regolamento ( CEE ) n . 1307/77 » .

Articolo 2

All ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2962/78 è soppresso il secondo comma .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 13 agosto 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 131 del 26 . 5 . 1977 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 161 del 29 . 6 . 1979 , pag . 10 .

( 3 ) GU n . L 167 del 24 . 6 . 1978 , pag . 45 .

( 4 ) GU n . L 352 del 16 . 12 . 1978 , pag . 23 .