31979R1725

Regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 07/08/1979 pag. 0001 - 0009
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 26 pag. 0012
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0181
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0181
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0044
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0044


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1725/79 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1979

relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all ' alimentazione dei vitelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1761/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 10 , paragrafo 3 , e l ' articolo 28 ,

considerando che , in applicazione del regolamento ( CEE ) n . 986/68 del Consiglio , del 15 luglio 1968 , che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all ' alimentazione degli animali ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1273/79 ( 4 ) , le condizioni di pagamento degli aiuti sono state determinate dal regolamento ( CEE ) n . 990/70 della Commissione , del 15 maggio 1972 , relativo alle modalità per la concessione di aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all ' alimentazione degli animali ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 270/78 ( 6 ) ;

considerando che si rende necessario apportare talune modifiche all ' attuale regolamentazione ; che , per potenziare l ' efficacia delle norme intese a garantire la destinazione specifica del latte scremato e del latte scremato in polvere , è opportuno , tenuto conto dell ' esperienza , rendere più rigorose talune disposizioni tecniche riguardanti la denaturazione e l ' utilizzazione del latte scremato in polvere e rafforzare le misure di controllo ; che , per motivi di chiarezza , è opportuno recepire la totalità delle disposizioni in un nuovo regolamento ;

considerando che è necessario assicurare che il latte scremato ed il latte scremato in polvere ai quali sono concessi aiuti siano effettivamente utilizzati per l ' alimentazione degli animali ; che , a tale scopo , è necessario determinare le condizioni cui i suddetti prodotti debbono soddisfare ; che bisogna pertanto prevedere che il beneficio degli aiuti sia riservato al latte scremato ed al latte scremato in polvere trasformati in alimenti composti per animali conformemente a taluni requisiti o al latte scremato in polvere utilizzato previa denaturazione ; che è inoltre opportuno prevedere disposizioni atte ad evitare che il medesimo prodotto benefici diverse volte dell ' aiuto ;

considerando che , per quanto riguarda la denaturazione del latte scremato in polvere , è necessario determinare i metodi di denaturazione che devono essere utilizzati affinchù essi permettano di differenziare chiaramente il latte scremato in polvere denaturato ; che è opportuno assicurare una sorveglianza efficace per un buono svolgimento di tale operazione ; che un controllo in loco delle aziende di denaturazione costituisce uno dei mezzi adatti ;

considerando che , nel caso in cui il latte scremato in polvere o il latte scremato sono utilizzati nella fabbricazione di alimenti composti per animali , è opportuno concedere gli aiuti soltanto se gli alimenti soddisfano a talune norme abituali osservate nell ' industria per quanto riguarda la composizione degli alimenti composti per animali e se essi hanno raggiunto l ' ultima fase della fabbricazione industriale ; che , inoltre , è necessario prescrivere , a fini di controllo , che i suddetti prodotti siano condizionati in imballaggi che permettano la loro identificazione ; che è necessario che gli Stati membri abbiano la possibilità di precisare le modalità secondo le quali sono soddisfatti i suddetti requisiti ;

considerando che un imballaggio particolare non è necessario per il controllo dell ' utilizzazione finale degli alimenti composti per animali quando questi abbiano subito l ' aggiunta di prodotti previsti per la denaturazione del latte scremato in polvere ; che , d ' altra parte , questo requisito non è adeguato al trasporto effettuato da taluni utilizzatori con cisterne o con containers ; che è pertanto opportuno sottoporre tale sistema di trasporto a particolari modalità di controllo e prescrivere che la corresponsione dell ' aiuto abbia luogo soltanto a conclusione del previsto controllo ;

considerando che è possibile assicurare efficacemente il controllo dell ' utilizzazione del latte scremato e del latte scremato in polvere a prezzo ridotto quando sono trasformati in alimenti composti per animali , soltanto se le aziende che beneficiano degli aiuti offrono delle garanzie sufficienti ; che è opportuno sancire l ' esistenza di queste garanzie con il riconoscimento dell ' azienda trasformatrice da parte dell ' organismo competente dello Stato membro interessato e prescrivere una contabilità conforme ai particolari requisiti per la concessione degli aiuti ;

considerando che è opportuno permettere alle aziende di adattarsi alle nuove condizioni prescritte senza perdere il beneficio degli aiuti e prevedere pertanto una scadenza per l ' attuazione delle presenti disposizioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Fatte salve le disposizioni che disciplinano gli aiuti speciali previsti ai sensi dell ' articolo 2 bis , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 986/78 ,

a ) il latte scremato in polvere può beneficiare dell ' aiuto soltanto dopo essere stato denaturato conformemente all ' articolo 3 oppure utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti per animali alle condizioni di cui all ' articoli 4 ;

b ) il latte scremato utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti per animali può beneficiare dell ' aiuto soltanto se l ' alimento composto soddisfa alle condizioni di cui all ' articolo 4 .

2 . Il latte scremato e il latte scremato in polvere possono beneficiare dell ' aiuto soltanto se , al momento della loro utilizzazione in conformità del paragrafo 1 ,

a ) rispondono alle definizioni che figurano nell ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 986/68 , senza aver subito preventive aggiunte , e

b ) non hanno beneficiato ovvero non sono suscettibili di beneficiare ancora di un aiuto o di un ribasso di prezzo in virtù di altre disposizioni comunitarie .

3 . Tuttavia , il latte scremato in polvere preventivamente incorporato in una miscela può beneficiare dell ' aiuto a condizione che la miscela sia stata utilizzata nella fabbricazione di alimenti composti ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , e che , al momento dell ' utilizzazione , essa non contenga prodotti diversi da :

a ) latte scremato in polvere conforme al disposto del paragrafo 2 e , a seconda dei casi ,

b ) sostanze grasse ,

c ) vitamine ,

d ) sali minerali ,

e ) saccarosio ,

f ) sostanze antiagglomeranti ( 0,2 % al massimo ) ,

g ) altri agenti tecnologici liposolubili , in particolare antiossidanti , emulsionanti e fluidificanti .

4 . Il tenore massimo d ' acqua del latte scremato in polvere di cui all ' articolo 1 , lettera d ) , del regolamento ( CEE ) n . 986/68 è fissato al 5 % .

Questo tenore massimo d ' acqua si applica nella fase e alle condizioni di cui all ' articolo 10 , paragrafo 1 .

Se si tratta di una miscela ai sensi del paragrafo 3 , il tenore d ' acqua viene calcolato in base alla parte non grassa della miscela .

Per il quantitativo per il quale il tenore d ' acqua supera il 5 % , l ' importo dell ' aiuto è ridotto dell ' 1 % per ogni frazione supplementare di 0,2 % del tenore d ' acqua .

Articolo 2

1 . L ' aiuto per il latte scremato in polvere denaturato in conformità dell ' articolo 3 viene concesso soltanto per i quantitativi non eccedenti , al mese , i quantitativi di latte scremato in polvere denaturati dall ' impresa interessata durante il mese corrispondente dell ' anno civile 1975 , accertati dal controllo di cui all ' articolo 3 e maggiorati del 30 % .

2 . Gli Stati membri sono autorizzati a scegliere , invece del quantitativo denaturato durante il mese corrispondente dell ' anno civile 1975 , un quantitativo di riferimento uguale ad un quinto del quantitativo denaturato durante il mese corrispondente di detto anno civile , i due mesi precedenti e i due mesi successivi .

Articolo 3

1 . Il latte scremato in polvere viene denaturato mediante aggiunta , per 100 kg di prodotto , di 2,5 kg di farina di erba o di farina di erba medica , contenenti almeno il 70 % di particelle non eccedenti 300 micron e ripartiti uniformemente nella miscela .

2 . La denaturazione viene controllata sul posto .

Ciascuno Stato membro designa un organismo competente per l ' esecuzione del controllo .

3 . L ' impresa che effettua la denaturazione comunica per iscritto all ' organismo di cui al paragrafo 2 , in tempo utile prima della denaturazione :

a ) la ragione sociale e l ' indirizzo ,

b ) il quantitativo di latte scremato in polvere da denaturare ,

c ) il luogo della denaturazione ,

d ) il periodo previsto per la denaturazione .

L ' organismo competente può chiedere ulteriori informazioni .

Articolo 4

1 . Sono considerati alimenti composti per animali ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera d ) , del regolamento ( CEE ) n . 986/68 i prodotti che :

a ) contengano , per 100 kg di prodotti finiti ,

- non meno di 60 kg e non più di 70 kg di latte scremato in polvere ,

nonchù

- almeno 5 kg di materie grasse non butirriche e almeno 2 kg di amido o amido rigonfiato ,

oppure

- almeno 2,5 kg di materie grasse non butirriche e almeno 2 kg di amido o amido rigonfiato , qualora siano incorporati , per 100 kg di latte scremato in polvere , 2,5 kg di farina di erba medica o di farina di erba costituita , per almeno il 70 % , da particelle di dimensioni non superiori a 300 micron ;

b ) presentino una composizione tipica degli alimenti per animali ;

c ) siano direttamente utilizzabili per l ' alimentazione animale e non vengano nù trasformati nù miscelati prima dell ' arrivo all ' azienda agricola o all ' azienda d ' allevamento o d ' ingrasso utilizzatrici ;

d ) abbiano un tenore in rame , espresso in p.p.m . , calcolato in base alla composizione finale dell ' alimento composto , non superiore a 25 p.p.m .

Il contenuto massimo di 70 kg di latte scremato in polvere , indicato alla lettera a ) , può essere aumentato fino a 80 kg dagli Stati membri nel cui territorio siano stati fabbricati , durante la campagna lattiera 1975/1976 , alimenti composti per i quali è concesso un aiuto contenenti latte scremato in polvere in misura superiore al 70 % .

2 . Fatti salvi l ' articolo 5 e le disposizioni della direttiva 79/373/CEE del Consiglio , del 2 aprile 1979 , relativa alla commercializzazione degli alimenti per gli animali ( 1 ) , gli alimenti composti per animali di cui al presente regolamento sono condizionati in sacchi di un contenuto massimo di 50 kg sui quali sono stampati , in caratteri chiaramente leggibili :

a ) una menzione attestante che si tratta di un alimento composto per animali ;

b ) una dicitura che permetta di identificare l ' impresa beneficiaria dell ' aiuto . La dicitura può essere redatta in codice e , in tal caso , deve comprendere la prima lettera del nome del paese d ' origine ;

c ) il mese e l ' anno di fabbricazione ;

d ) il tenore di latte scremato in polvere del prodotto finito .

3 . Gli Stati membri possono precisare :

- la composizione degli alimenti composti per animali da essi ritenuta tipica ;

- le modalità della stampigliatura degli imballaggi prescritta al paragrafo 2 , nonchù menzioni complementari che possono figurare su un ' etichetta .

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi adottate in applicazione delle suddette disposizioni .

4 . Per la fabbricazione di un alimento composto ai sensi del paragrafo 1 , il latte scremato in polvere incorporato in una miscela può essere utilizzato soltanto se :

a ) la miscela risponde alle esigenze fissate all ' articolo 1 , paragrafo 3 , e

b ) gli imballaggi contenenti la miscela recano , chiaramente leggibili ,

- una o più delle seguenti diciture :

« Miscela destinata alla fabbricazione di alimenti composti - regolamento ( CEE ) n . 1725/79 » ,

- l ' indicazione del tenore di latte scremato in polvere , del tenore di sali minerali e di saccarosio aggiunti , nonchù del tenore di grassi , compresi gli agenti tecnologici liposolubili .

Articolo 5

L ' articolo 4 , paragrafo 2 , non si applica :

a ) agli alimenti composti per animali ai quali siano incorporati , per 100 kg di latte scremato in polvere , 2,5 kg di farina di erba medica o di farina di erba alle condizioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 ;

b ) agli alimenti composti per animali consegnati mediante cisterne o containers ad una azienda agricola oppure ad una azienda di allevamento o di ingrasso utilizzatrici di alimenti composti , alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7 .

Articolo 6

1 . La consegna mediante cisterne o containers degli alimenti composti per animali viene effettuata secondo le seguenti disposizioni :

a ) l ' azienda beneficiaria dell ' aiuto è autorizzata , dall ' organismo competente dello Stato membro nel cui territorio è stabilita , previa domanda , ad utilizzare tale modo di trasporto ;

b ) la consegna si effettua sotto controllo amministrativo . Tale controllo assicura in particolare che la consegna venga effettuata ad una azienda agricola oppure ad una azienda di allevamento o di ingrasso utilizzatrici .

2 . In tal caso , la corresponsione dell ' aiuto viene effettuata soltanto quando l ' azienda fornisce all ' organismo competente i documenti giustificativi dai quali risulti che la consegna è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 , lettera b ) .

Articolo 7

1 . Nel caso in cui la consegna mediante cisterne o containers di cui all ' articolo 5 , lettera b ) , viene effettuata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore , la prova della consegna alle condizioni di cui all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera b ) , può essere fornita soltanto mediante presentazione dell ' esemplare di controllo di cui all ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 223/77 .

2 . Le caselle nn . 101 , 103 e 104 che figurano sull ' esemplare di controllo devono essere riempite . La casella n . 104 è riempita cancellando le menzioni inutili e inserendo al secondo trattino una della seguenti menzioni :

- « Applicazione regolamento ( CEE ) n . 1725/79 - alimenti composti per animali destinati ad azienda agricola oppure ad azienda di allevamento o di ingrasso utilizzatrici » .

3 . Lo Stato membro di destinazione controlla che il destinatario soddisfi alle condizioni di cui all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera b ) .

Articolo 8

1 . Un ' azienda che produce alimenti composti per animali può beneficiare dell ' aiuto soltanto se :

a ) è riconosciuta a questo fine dall ' organismo competente dello Stato membro nel cui territorio si effettua la produzione ,

b ) tiene il bilancio mensile di cui al paragrafo 3 , nonchù la contabilità di cui al paragrafo 5 .

2 . Il riconoscimento è accordato alle aziende che dispongono di impianti tecnici appropriati e di mezzi amministrativi e contabili che permettano l ' esecuzione delle disposizioni del presente regolamento nonchù dei requisiti supplementari fissati in applicazione dell ' articolo 4 , paragrafo 3 .

Il riconoscimento è revocato quando queste garanzie non sussistano più o sia stato constatato che l ' azienda interessata non ha rispettato uno degli obblighi di cui al presente regolamento .

3 . Il bilancio mensile dei quantitativi deve contenere almeno le seguenti indicazioni :

a ) consegne del latte e della crema da parte dei produttori ;

b ) consegne del latte , del latte scremato e della crema da parte delle latterie ;

c ) data di fabbricazione e quantitativi di latte scremato e di latte scremato in polvere fabbricati ;

d ) quantitativi di altri prodotti lattiero-caseari fabbricati ;

e ) data di consegna e quantitativi di latte scremato e di latte scremato in polvere ricevuti allo stato o sotto forma di miscele utilizzate per la fabbricazione di alimenti composti per animali , nonchù nome e indirizzo del fornitore ;

f ) data di fabbricazione e quantitativi di alimenti composti per animali fabbricati , con indicazione della composizione del prodotto e percentuale degli elementi costitutivi ;

g ) data di vendita e quantitativi di latte scremato , di latte scremato in polvere e di alimenti composti per animali venduti , nonchù nome e indirizzo del destinatario ;

h ) perdite , campioni , quantitativi di latte scremato , di latte scremato in polvere e di alimenti composti per animali restituiti o sostituiti .

4 . Le indicazioni di cui al paragrafo 3 vengono in particolare documentate dai buoni di consegna e dalle fatture .

5 . L ' impresa di cui al paragrafo 1 tiene in permanenza la contabilità prescritta dall ' organismo competente del rispettivo Stato membro , in cui indica :

a ) l ' origine delle materie prime impiegate ;

b ) i quantitativi utilizzati :

- di latte scremato in polvere come tale o incorporato in una miscela ,

- di latte scremato come tale o incorporato in una miscela ;

c ) la quantità e la composizione dei prodotti ottenuti , nonchù la percentuale dei relativi elementi costitutivi ;

d ) la data di uscita dei prodotti stessi , nonchù il nominativo e l ' indirizzo degli acquirenti .

Articolo 9

1 . L ' importo dell ' aiuto è quello applicabile , secondo il caso , il giorno della denaturazione del latte scremato o del latte scremato in polvere o il giorno della loro trasformazione in alimenti composti .

2 . Salvo nel caso in cui possano essere esibiti i documenti giustificativi relativi al periodo per il quale è chiesto l ' aiuto , il pagamento dell ' aiuto è subordinato alle condizioni seguenti :

a ) il beneficiario deve dimostrare all ' autorità competente che il quantitativo corrispondente di latte scremato o di latte in polvere è stato denaturato o trasformato in alimenti composti nel mese per il quale è chiesto l ' aiuto

e

b ) dal bollettino d ' analisi e dal bollettino di controllo di cui all ' articolo 10 , paragrafo 3 , rilasciati a seguito dei controlli effettuati in conformità dell ' articolo 10 , paragrafi 1 e 2 , lettere a ) , b ) e c ) , nel mese precedente quello per il quale è chiesto l ' aiuto non risulti che le disposizioni del presente regolamento non sono state rispettate .

3 . Qualora dai bollettini di cui al paragrafo 2 , lettera b ) , risulti che l ' interessato non ha rispettato le disposizioni del presente regolamento nel mese precedente in causa :

a ) il versamento dell ' aiuto per il mese oggetto della domanda è sospeso in attesa dei bollettini d ' analisi e di controllo rilasciati a seguito dei controlli effettuati durante lo stesso mese e

b ) l ' aiuto indebitamente versato per il mese precedente in causa viene ricuperato entro un termine di 4 settimane .

4 . Per stabilire l ' importo dell ' aiuto indebitamente versato si assume che l ' inosservanza delle disposizioni del presente regolamento riguardi la totalità del latte scremato o del latte scremato in polvere utilizzato dall ' interessato in tutto il periodo compreso tra la data del controllo precedente che non ha data luogo ad osservazioni e la data del controllo con il quale è accertato che l ' interessato si conforma nuovamente alle disposizioni del presente regolamento .

L ' organismo di controllo procede tuttavia con la massima celerità - su richiesta dell ' interessato - a un ' indagine speciale , le cui spese sono a carico di quest ' ultimo .

Se viene fornita la prova che l ' inosservanza delle disposizioni del presente regolamento riguarda un quantitativo minore di quello risultante dell ' applicazione del comma precedente , l ' importo da ricuperare viene adeguato in conformità .

5 . Qualora dal controllo di cui all ' articolo 10 , paragrafo 2 , lettera d ) , risulti che le disposizioni del presente regolamento non sono rispettate , l ' interessato rimborsa l ' importo dell ' aiuto indebitamente riscosso .

L ' importo del rimborso viene detratto dalle spese d ' intervento nel settore dei prodotti lattiero-caseari , indicando separatamente nella contabilità le somme e i quantitativi in oggetto .

6 . Gli Stati membri che si avvalgono dell ' autorizzazione di cui all ' articolo 10 , paragrafo 2 , lettera f ) , possono versare acconti , a condizione che l ' interessato costituisca una cauzione di importo equivalente .

Articolo 10

Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento , gli Stati membri adottano , in particolare , le seguenti misure di controllo :

1 . Per quanto riguarda il tenore massimo d ' acqua di cui all ' articolo 1 , paragrafo 4 , il controllo si effettua all ' atto della denaturazione del latte scremato in polvere come tale o dell ' utilizzazione del latte scremato in polvere , come tale o incorporato in una miscela , nella fabbricazione degli alimenti composti .

Tuttavia , qualora il latte scremato in polvere utilizzato come tale o incorporato in una miscela provenga direttamente dallo stabilimento in cui è prodotto , il controllo di cui al comma precedente può essere effettuato prima dell ' uscita del latte scremato in polvere dallo stabilimento di produzione .

In tal caso :

a ) l ' organismo di controllo interessato adotta le disposizioni necessarie affinchù l ' intero quantitativo di latte scremato in polvere che è oggetto del controllo sia denaturato o utilizzato negli alimenti composti , senza tener conto per il pagamento dell ' aiuto di un ' eventuale variazione di peso dovuta a un aumento del tenore d ' acqua ;

b ) i sacchi , gli imballaggi o i recipienti in cui è condizionato il latte scremato in polvere recano le diciture che consentono di identificare il latte scremato in polvere e lo stabilimento di produzione ed indicano la data di fabbricazione e il peso netto del prodotto ;

c ) i documenti di controllo redatti dall ' organismo di controllo devono :

- indicare almeno la quantità di latte scremato in polvere , la sua identificazione , la data di fabbricazione e il tenore d ' acqua constatato ;

- accompagnare il latte scremato in polvere fino alla sua denaturazione o incorporazione in alimenti composti ;

- essere allegati alla contabilità di cui all ' articolo 8 , paragrafo 5 .

2 . Per quanto riguarda l ' utilizzazione del latte scremato e del latte scremato in polvere come tale o incorporato in una miscela nella fabbricazione di alimenti composti ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , le modalità di controllo , determinate dallo Stato membro interessato , devono soddisfare almeno alle seguenti condizioni :

a ) Il controllo sulle imprese interessate concerne , in particolare :

- la composizione del latte scremato e del latte scremato in polvere come tale utilizzati , per vigilare sul rispetto dell ' articolo 1 , paragrafi 2 e 4 ;

- la composizione delle miscele utilizzate , per vigilare sul rispetto dell ' articolo 1 , paragrafi 3 e 4 ;

- la composizione degli alimenti composti fabbricati , per vigilare sul rispetto dell ' articolo 4 .

Il controllo è inteso ad accertare l ' assenza , nel latte scremato in polvere utilizzato come tale o incorporato in una miscela , principalmente dei seguenti prodotti :

- farina di erba medica o farina di erba ,

- cereali triturati ,

- amido o amido rigonfiato ,

- panelli triturati ,

- farina di pesce ,

- olio di pesce non deodorato .

b ) I controlli sulle imprese interessate si svolgono in loco e riguardano , in particolare , le condizioni di fabbricazione accertate mediante :

- un esame delle materie prime utilizzate ,

- il controllo delle entrate e uscite di prodotti ,

- il prelievo di campioni ,

- verifiche concernenti la tenuta della contabilità di cui all ' articolo 8 , paragrafi 3 e 5 .

c ) Detti controlli sono frequenti e imprevisti . Essi sono effettuati almeno una volta ogni 14 giorni di fabbricazione . La loro frequenza viene decisa tenendo conto , in particolare , dell ' entità dei quantitativi di latte scremato in polvere utilizzato dall ' impresa interessata e della frequenza del controllo approfondito della sua contabilità a norma della lettera d ) .

Le imprese che non utilizzano latte scremato o latte scremato in polvere in modo permanente comunicano il loro programma di fabbricazione all ' organismo di controllo dello Stato membro interessato affinchù questo organismo possa prevedere i relativi controlli .

d ) I controlli di cui alla lettera c ) sono completati da un controllo approfondito e imprevisto dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino specifica di cui all ' articolo 8 , paragrafi 3 e 5 .

Questo controllo complementare viene effettuato almeno ogni dodici mesi .

e ) Se il controllo di cui alla lettera d ) viene eseguito almeno ogni tre mesi , la frequenza dei controlli di cui alla lettera c ) può essere ridotta da almeno un controllo ogni 14 giorni ad almeno un controllo ogni 28 giorni di fabbricazione .

f ) Gli Stati membri sono autorizzati a derogare sino al 31 dicembre 1980 alla frequenza dei controlli di cui alle lettere c ) , d ) ed e ) , semprechù istituiscano misure di controllo supplementari di cui comunicano tutte le modalità alla Commissione anteriormente al 1° aprile 1980 .

g ) La frequenza di cui alla lettera c ) non si applica qualora la fabbricazione degli alimenti composti di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , sia oggetto di un controllo in loco permanente eseguito secondo le modalità precisate alla lettera b ) ; in tal caso , il controllo del requisito di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera d ) , non è necessario .

3 . L ' organismo incaricato del controllo registra i risultati dei controlli dell ' articolo 3 , paragrafo 2 , e paragrafo 2 , lettere a ) , b ) e c ) , del presente articolo nel bollettino di analisi e nel bollettino di controllo i cui facsimile figurano negli allegati I e II .

L ' organismo incaricato del controllo :

- trasmette una copia dei documenti di controllo , in particolare dei bollettini di cui al comma precedente , al servizio od organismo pagatore menzionato all ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 ;

- trasmette un ' altra copia di tali documenti all ' interessato , principalmente per gli scopi indicati al paragrafo 1 , lettera c ) , terzo trattino .

Articolo 11

Il regolamento ( CEE ) n . 990/72 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1980 .

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 26 luglio 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 204 del 28 . 7 . 1978 , pag . 6 .

( 3 ) GU n . L 169 del 18 . 7 . 1968 , pag . 4 .

( 4 ) GU n . L 161 del 29 . 6 . 1979 , pag . 14 .

( 5 ) GU n . L 115 del 17 . 5 . 1972 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 40 del 10 . 2 . 1978 , pag . 8 .

ALLEGATO I

Nome dell ' organismo incaricato del controllo :

Indicazioni che consentono l ' identificazione dell ' impresa interessata :

Data del controllo :

BOLLETTINO DI ANALISI

Latte scremato in polvere ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 1725/79 della Commissione , del 26 luglio 1979 ( articolo 1 , paragrafi 2 , 3 e 4 e articolo 10 ( 1 ) )

A . Latte scremato in polvere come tale ( art . 1 , par . 2 e par . 4 ) * *

1 . Dosaggio : * *

a ) del tenore d ' acqua ( 2 ) * 0,0 % *

b ) di altri componenti , se le autorità nazionali richiedono il dosaggio * 0,0 % oppure 00,0 % *

2 . Individuazione di prodotti estranei , secondo le modalità definite dalle autorità nazionali : * assenza ( 3 ) * presenza ( 3 ) *

a ) amido * * *

b ) cereali triturati * * *

c ) farina di erba o di erba medica * * *

d ) olio di pesce non deodorato * * *

e ) farina di pesce * * *

f ) panelli triturati * * *

g ) altri , in particolare siero di latte , se la ricerca di questo è richiesta dalle autorità nazionali . * * *

B . Latte scremato in polvere incorporato in una miscela ( art . 1 . par . 3 ) * *

Esami supplementari a quelli di cui alla lettera A . * *

1 . Dosaggio : * *

a ) tenore di latte scremato in polvere ( per differenza e per dosaggio di almeno un componente ) ( 4 ) * 00,0 % ( 5 ) *

b ) tenore di grassi , compresi gli agenti tecnologici liposolubili ( 4 ) * 00,0 % *

2 . Altri esami , se richiesti dalle autorità nazionali * *

C . Latte scremato in polvere denaturato ( art . 3 , par . 1 ) * *

Esami supplementari a quelli di cui alla lettera A . * *

Controllo della denaturazione mediante farina di erba o di erba medica : * *

1 ) percentuale ( 6 ) * 0,0 % *

2 ) granulometria ( controllata prima dell ' incorporazione ) * 00 % di particelle che non superano 300 micron *

Luogo e data : * Firma del responsabile : *

( 1 ) Per il prelievo di campioni si applicano le disposizioni adottate conformemente alla direttiva 70/373/CEE del Consiglio , del 20 luglio 1970 , relativa all ' introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali ( GU n . L 170 del 3 . 8 . 1970 , pag . 2 ) .

( 2 ) Il metodo di analisi di riferimento e quello che figura nella norma internazionale FIL 26 : 1964 .

( 3 ) Contrassegnare con una crocetta la casella interessata .

( 4 ) Tale percentuale può determinata mediante l ' analisi di laboratorio oppure controllo in loco durante le fabbricazione della miscela .

( 5 ) Scarto massimo tra due prove 0,5 % in valore assoluto .

( 6 ) Tale percentuale può essere determinata mediante l ' analisi di laboratorio oppure controllo in loco di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , del presente regolamento .

ALLEGATO II

Nome dell ' organismo incaricato del controllo :

Indicazioni che consentono l ' identificazione dell ' impresa interessata :

Data del controllo :

BOLLETTINO DI CONTROLLO

Alimenti composti per animali conformemente al regolamento ( CEE ) n . 1725/79 della Commissione , del 26 luglio 1979 ( articolo 4 , paragrafo 1 , lettere a ) e d ) , e articolo 10 , paragrafo 2 ( 1 ) )

A . Risultati dell ' analisi di laboratorio , eventualmente sostituiti dal controllo permanente in loco oppure completati da controlli frequenti e imprevisti ai sensi dell ' articolo 10 , paragrafo 2 , lettere b ) e c ) * *

a ) tenore di latte scremato in polvere * 00 % ( 2 ) *

b ) tenore di amido * 0,0 % *

c ) tenore di grassi * 0,0 % *

d ) tenore di farina di erba e di erba medica * 0,0 % *

B . Risultati dell ' analisi di laboratorio * *

1 . Dosaggio del tenore di rame ( 3 ) * 00 p.p.m . *

2 . Granulometria della farina di erba o di erba medica ( controllata prima dell ' incorporazione ) * 00 % particelle che non superano 300 micron *

Luogo e data : * Firma del responsabile : *

( 1 ) In materia di prelievo di campioni , si applicano le disposizioni adottate conformemente alla direttiva 70/373/CEE del Consiglio , del 20 luglio 1970 , relativa all ' introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali ( GU n . L 170 del 3 . 8 . 1970 , pag . 2 ) .

( 2 ) Scarto massimo fra due esami : 2 % in valore assoluto .

( 3 ) Il metodo di analisi di riferimento e quello di cui al capitolo 3 dell ' allegato dell ' ottava direttiva 78/633/CEE della Commissione , del 15 giugno 1978 , che fissa i metodi d ' analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali ( GU n . L 206 del 29 . 7 . 1978 , pag . 43 ) .