31979R1697

Regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 03/08/1979 pag. 0001 - 0003
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0254
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 6 pag. 0054
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 6 pag. 0054


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1697/79 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1979

relativo al ricupero a posteriori dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l ' obbligo di effettuarne il pagamento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che i dazi all ' importazione o i dazi all ' esportazione che il debitore deve corrispondere per una merce che abbia formato oggetto di una dichiarazione per un regime doganale comportante l ' obbligo di effettuarne il pagamento possono risultare inferiori agli importi legalmente dovuti , per errore di calcolo o di trascrizione da parte delle competenti autorità ovvero perchù queste ultime hanno preso in considerazione elementi di tassazione inesatti o incompleti , soprattutto per quanto concerne la specie , la quantità , il valore , l ' origine o la destinazione della merce considerata ; che , tenuto conto del carattere essenzialmente economico dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione in vigore nella Comunità , la loro insufficiente riscossione ha conseguenze pregiudizievoli sull ' economica comunitaria ; che pertanto è opportuno permettere alle autorità competenti di procedere al ricupero a posterori dei dazi che restano esigibili qualora esse constatino un tale errore ;

considerando che il ricupero a posteriori di dazi all ' importazione o di dazi all ' esportazione pregiudica in un certo senso la certezza che i debitori debbono nutrire nei confronti degli atti amministrativi aventi conseguenze pecuniarie ; che di conseguenza è opportuno limitare le possibilità di azione delle autorità competenti in materia , mediante la fissazione di un termine oltre il quale la liquidazione primitiva dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione deve essere ritenuta definitiva ; che tuttavia tale limite all ' azione delle autorità competenti non può applicarsi quando l ' importo esatto dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione non abbia potuto essere stabilito dalle autorità competenti al momento dello sdoganamento delle merci a causa di un atto passibile di un ' azione giudiziaria repressiva ; che , invece , l ' esercizio di un ' azione di ricupero non è in alcun caso giustificata quando la liquidazione primitiva dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione sia stata stabilita sulla base di informazioni fornite dalle autorità competenti medesime e aventi per queste valore vincolante o sulla base di elementi di tassazione espressamente riconosciuti dalle stesse come conformi agli elementi dichiarati dal debitore , semprechù risulti che costui abbia agito in buona fede e si sia interamente conformato alla normativa in vigore nella compilazione della dichiarazione doganale ;

considerando che non esiste alcun motivo tecnico o economico di concedere , per il pagamento dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione da ricuperare a posteriori , le agevolazioni previste dalla direttiva 78/453/CEE del Consiglio , del 22 maggio 1978 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione ( 4 ) ; che è invece opportuno esonerare da ogni interesse di mora le somme ricuperate a posteriori dalle autorità competenti quando la mancata riscossione dei dazi all ' importazione legalmente dovuti sia imputabile e un errore di tali autorità ;

considerando che non è utile procedere al ricupero a posteriori di somme non superiori a 10 UCE ;

considerando che l ' articolo 1 del regolamento ( CEE Euratom , CECA ) n . 2891/77 ( 5 ) prevede che le risorse proprie delle Comunità sono accertate dagli Stati membri conformemente alle loro disposizioni nazionali ; che in materia di tale accertamento occorre adottare norme uniformi sul piano comunitario ; che in attesa dell ' entrata in vigore di queste norme è opportuno , mentre con il presente regolamento si procede alla fissazione di norme comuni che stabiliscano che in taluni casi non vengono recuperate le risorse proprie delle Comunità costituite dai dazi doganali , ricordare che gli Stati membri non sono in detti casi obbligati ad effettuare il corrispondente accertamento ;

considerando che il presente regolamento riguarda il ricupero a posteriori dei dazi all ' importazione e dei dazi all ' esportazione risultanti dall ' applicazione della politica agricola comune o dall ' applicazione delle disposizioni del trattato relative all ' unione doganale ; che , sotto questo secondo aspetto , le disposizioni del trattato non conferiscono alle istituzioni delle Comunità il potere di stabilire disposizioni obbligatorie in materia di ricupero a posteriori dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione ; che pertanto risulta necessario basare le disposizioni del presente regolamento anche sull ' articolo 235 del trattato .

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Il presente regolamento determina le condizioni cui è subordinato il ricupero a posteriori , da parte delle autorità competenti , dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione che , per qualsiasi ragione , non siano stati richiesti al debitore per merci dichiarate per un regime doganale comportante l ' obbligo di effettuarne il pagamento .

2 . Ai sensi del presente regolamento , si considerano :

a ) dazi all ' importazione , tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e le altre imposizioni all ' importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili , in virtù dell ' articolo 235 del trattato , a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli ;

b ) dazi all ' esportazione , i prelievi agricoli e le altre imposizioni all ' esportazione previste nell ' ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili , a norma dell ' articolo 235 del trattato , a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli ;

c ) contabilizzazione , l ' atto amministrativo col quale viene debitamente stabilito l ' importo dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione che deve essere riscosso dalle autorità competenti ;

d ) obbligazione doganale , l ' obbligo di una persona fisica o giuridica di corrispondere l ' importo dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione applicabili , in virtù delle disposizioni in vigore , alle merci soggette ai dazi medesimi .

Articolo 2

1 . Quando le autorità competenti accertano che i dazi all ' importazione o all ' esportazione legalmente dovuti per una merce dichiarata per un regime doganale comportante l ' obbligo di effettuarne il pagamento non sono stati richiesti in tutto o in parte al debitore , esse iniziano un ' azione di ricupero dei dazi non riscossi .

Tuttavia , tale azione non può più essere avviata dopo la scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione dell ' importo originariamente richiesto al debitore ovvero , se non vi è stata contabilizzazione , a decorrere dalla data in cui è nato il debito doganale relativo alla merce in questione .

2 . Ai sensi del paragrafo 1 , l ' azione di ricupero inizia con la notifica all ' interessato dell ' importo dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione di cui è debitore .

Articolo 3

Il termine previsto dell ' articolo 2 non è applicabile qualora le autorità competenti accertino di non aver potuto determinare l ' importo esatto dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione legalmente dovuti per la merce in questione , a causa di un atto passibile di un ' azione giudiziaria repressiva .

In questo caso , l ' azione di ricupero delle autorità competenti si esercita conformemente alle disposizioni vigenti in materia negli Stati membri .

Articolo 4

L ' azione di ricupero è esercitata dalle autorità competenti , nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia , nei confronti sia delle persone fisiche o giuridiche tenute al pagamento dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione inerenti alla merce in questione , a titolo principale o sussidiario , sia dei loro aventi causa .

Articolo 5

1 . Le autorità competenti non possono iniziare nessuna azione di ricupero quando l ' importo dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione , che a posteriori è risultato inferiore all ' importo legalmente dovuto , era stato calcolato ;

- sulla base di informazioni fornite dalle stesse autorità competenti e aventi per queste valore vincolante , o

- sulla base di disposizioni di carattere generale che una decisione giudiziaria abbia successivamente invalidato .

2 . Le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al ricupero a posteriori dell ' importo dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore , purchù questi abbia , dal canto suo , agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste , per la sua dichiarazione in dogana , dalla regolamentazione vigente .

I casi in cui si possono applicare le disposizioni del primo comma sono definiti conformemente alle disposizioni d ' applicazione adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 10 .

Articolo 6

Le disposizioni adottate per l ' applicazione della direttiva 78/453/CEE non sono applicabili alle somme da ricuperare ai sensi dell ' articolo 2 del presente regolamento , fatto salvo l ' articolo 7 di detta direttiva .

Articolo 7

Quando la mancata riscossione dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione legalmente dovuti è imputabile a un errore delle autorità competenti , non è riscosso alcun interesse di mora sulle somme ricuperate a posteriori .

Articolo 8

Non si procede al ricupero a posteriori dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione il cui importo , per una determinata azione di ricupero , sia inferiore a 10 UCE .

Gli Stati membri possono arrotondare , per eccesso o per difetto , la somma che risulta dalla conversione dell ' importo di cui al primo comma nella moneta nazionale .

Articolo 9

Fino all ' entrata in vigore delle disposizioni comunitarie che definiscono le condizioni alle quali gli Stati membri devono effettuare l ' accertamento delle risorse proprie risultanti dall ' applicazione dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione , gli Stati membri non sono tenuti , qualora non abbiano proceduto al ricupero a posteriori di tali dazi in applicazione del presente regolamento , a procedere all ' accertamento delle risorse proprie corrispondenti ai sensi del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2891/77 .

Articolo 10

1 . Il comitato per le franchigie doganali previsto dall ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio , del 10 luglio 1975 , relativo all ' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti di carattere educativo , scientifico o culturale ( 6 ) , può esaminare ogni questione relativa all ' applicazione del presente regolamento che il suo presidente abbia sollevato di propria iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Le disposizioni necessarie all ' applicazione degli articoli 2 e 3 e 5 del presente regolamento sono adottate secondo la procedura definita dall ' articolo 0 , paragrafi 2 e 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 .

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 24 luglio 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . O ' KENNEDY

( 1 ) GU n . C 138 dell ' 11 . 6 . 1977 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . C 36 del 13 . 2 . 1978 , pag . 12 .

( 3 ) GU n . C 59 dell ' 8 . 3 . 1978 , pag . 45 .

( 4 ) GU n . L 146 del 2 . 6 . 1978 , pag . 19 .

( 5 ) GU n . L 336 del 27 . 12 . 1977 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 184 del 15 . 7 . 1975 , pag . 1 .