31979R1639

Regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 31/07/1979 pag. 0003 - 0003
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 26 pag. 0005


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1639/79 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1979

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 516/77 relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 516/77 del Consiglio , del 14 marzo 1977 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1152/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 bis , paragrafo 1 , terzo comma , e l ' articolo 10 , paragrafo 3 , primo comma ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che l ' articolo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 516/77 ha istituito un regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli , riportati nell ' allegato I bis ; che scopo di questo aiuto , basato sulla differenza di prezzo tra i prezzi alla produzione della Comunità e quelli dei paesi terzi , è di permettere la vendita dei prodotti comunitari a prezzi competitivi rispetto ai prezzi praticati dai principali paesi terzi produttori ;

considerando che la situazione constatata per i prodotti riportati nell ' allegato I bis del regolamento ( CEE ) n . 516/77 si riscontra anche per altri prodotti che rivestono particolare importanza nelle regioni mediterranee della Comunità ; che occorre quindi estendere a questi prodotti il regime di aiuti alla produzione di cui sopra , includendoli in detto allegato ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' allegato I bis del regolamento ( CEE ) n . 516/77 è sostituito dal seguente testo :

« ALLEGATO I bis

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

ex 07.02 B * Pomodori pelati surgelati *

ex 07.04 B * Fiocchi di pomodori *

ex 08.12 C * Prugne secche ottenute da susine da innesto ( cosiddette " prunes d ' Ente " ) *

ex 20.02 C * Concentrati di pomodori *

ex 20.02 C * Pomodori pelati *

ex 20.02 C * Succo di pomodoro *

ex 20.06 B * Pesche sciroppate *

ex 20.06 B * Pere Williams conservate allo sciroppo *

ex 20.06 B * Ciliege conservate allo sciroppo *

ex 20.07 * Succo di pomodoro » *

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso si applica :

- per i prodotti a base di pomodori , le prugne secche ottenute da susine da innesto ( cosiddette « prunes d ' Ente » ) , le pesche sciroppate e le pere Williams conservate allo sciroppo , dall ' inizio della campagna 1979/1980 ;

- per le ciliege conservate allo sciroppo , dall ' inizio della campagna 1980/1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 24 luglio 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . GIBBONS

( 1 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1977 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 144 del 31 . 5 . 1978 , pag . 1 .