Regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 192 del 31/07/1979 pag. 0003 - 0003
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 26 pag. 0005
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1639/79 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1979 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 516/77 relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 516/77 del Consiglio , del 14 marzo 1977 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1152/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 bis , paragrafo 1 , terzo comma , e l ' articolo 10 , paragrafo 3 , primo comma , vista la proposta della Commissione , considerando che l ' articolo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 516/77 ha istituito un regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli , riportati nell ' allegato I bis ; che scopo di questo aiuto , basato sulla differenza di prezzo tra i prezzi alla produzione della Comunità e quelli dei paesi terzi , è di permettere la vendita dei prodotti comunitari a prezzi competitivi rispetto ai prezzi praticati dai principali paesi terzi produttori ; considerando che la situazione constatata per i prodotti riportati nell ' allegato I bis del regolamento ( CEE ) n . 516/77 si riscontra anche per altri prodotti che rivestono particolare importanza nelle regioni mediterranee della Comunità ; che occorre quindi estendere a questi prodotti il regime di aiuti alla produzione di cui sopra , includendoli in detto allegato , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' allegato I bis del regolamento ( CEE ) n . 516/77 è sostituito dal seguente testo : « ALLEGATO I bis Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * ex 07.02 B * Pomodori pelati surgelati * ex 07.04 B * Fiocchi di pomodori * ex 08.12 C * Prugne secche ottenute da susine da innesto ( cosiddette " prunes d ' Ente " ) * ex 20.02 C * Concentrati di pomodori * ex 20.02 C * Pomodori pelati * ex 20.02 C * Succo di pomodoro * ex 20.06 B * Pesche sciroppate * ex 20.06 B * Pere Williams conservate allo sciroppo * ex 20.06 B * Ciliege conservate allo sciroppo * ex 20.07 * Succo di pomodoro » * Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica : - per i prodotti a base di pomodori , le prugne secche ottenute da susine da innesto ( cosiddette « prunes d ' Ente » ) , le pesche sciroppate e le pere Williams conservate allo sciroppo , dall ' inizio della campagna 1979/1980 ; - per le ciliege conservate allo sciroppo , dall ' inizio della campagna 1980/1981 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 24 luglio 1979 . Per il Consiglio Il Presidente J . GIBBONS ( 1 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1977 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 144 del 31 . 5 . 1978 , pag . 1 .