Regolamento (CEE) n. 1569/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa, per la campagna 1979/1980, il prezzo minimo d' acquisto delle arance consegnate all' industria e l' importo della compensazione finanziaria versata dopo la loro trasformazione
Gazzetta ufficiale n. L 188 del 26/07/1979 pag. 0038 - 0039
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1569/79 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1979 che fissa , per la campagna 1979/1980 , il prezzo minimo d ' acquisto delle arance consegnate all ' industria e l ' importo della compensazione finanziaria versata dopo la loro trasformazione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2601/69 del Consiglio , del 18 dicembre 1969 , che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1154/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 3 , e l ' articolo 3 , paragrafo 2 , considerando che , a norma dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2601/69 , il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori nel quadro dei contratti è calcolato sulla base del prezzo d ' acquisto , maggiorato del 10 % del prezzo di base , valido per le varietà che , a causa delle loro caratteristiche , vengono normalmente avviate alla trasformazione ; considerando che l ' esperienza ha dimostrato che , oltre alle arance della varietà Biondo comune , le sole che siano state finora prese in considerazione , la disposizione in causa interessa anche i prodotti della classe III o mista delle arance pigmentate ; che , conseguentemente , è opportun che il prezzo minimo venga fissato sulla base del prezzo medio d ' acquisto della campagna in corso , valido per le arance di tale varietà in applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1300/79 del Consiglio ( 3 ) , nonchù del regolamento ( CEE ) n . 1203/73 della Commissione ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 648/79 ( 5 ) , maggiorato del 10 % del prezzo medio di base corrispondente allo stesso periodo ; considerando che , ai sensi dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2601/69 , la compensazione finanziaria deve venir fissata a un livello tale che la differenza fra il prezzo minimo e la compensazione stessa non possa variare , rispetto a quella della campagna precedente , di una percentuale superiore alla percentuale di variazione del prezzo minimo ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Per la campagna 1979/1980 , il prezzo minimo di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2601/69 è fissato ai livelli seguenti : a ) per le arance della varietà Biondo comune : - 10,28 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe I ; - 8,45 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe II ; - 6,65 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe III o mista ; b ) per le arance della classe III o mista appartenenti alle varietà : - Moro e Tarocco : 13,12 ECU/100 kg peso netto ; - Sanguinello : 12,17 ECU/100 kg peso netto ; - Sanguigno : 10,29 ECU/100 kg peso netto . 2 . Tale prezzo minimo è fissato per merce partenza centri di condizionamento dei produttori . Articolo 2 La compensazione finanziaria di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2601/69 è fissata ai livelli seguenti : a ) per le arance della varietà Biondo comune : - 6,89 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe I ; - 5,06 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe II ; - 3,26 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe III o mista ; b ) per le arance della classe III o mista appartenenti alle varietà : - Moro e Tarocco : 9,73 ECU/100 kg peso netto ; - Sanguinello : 8,78 ECU/100 kg peso netto ; - Sanguigno : 6,90 ECU/100 kg peso netto . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 25 luglio 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 324 del 27 . 12 . 1969 , pag . 21 . ( 2 ) GU n . L 144 del 31 . 5 . 1978 , pag . 5 . ( 3 ) GU n . L 162 del 30 . 6 . 1979 , pag . 20 . ( 4 ) GU n . L 123 del 10 . 5 . 1973 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 83 del 3 . 4 . 1979 , pag . 12 .