31979R1555

Regolamento (CEE) n. 1555/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 26/07/1979 pag. 0012 - 0012
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0241


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1555/79 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1979

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2742/75 relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1547/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 11 , paragrafo 4 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1418/76 del Consiglio , del 21 giugno 1976 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1552/79 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 9 , paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che , data la situazione che verrà a crearsi a decorrere dall ' inizio della campagna di commercializzazione 1979/1980 , in seguito soprattutto all ' aumento dei prezzi dei prodotti agricoli della Comunità per detta campagna , occorre adeguare il prezzo minimo ottenuto dai produttori di patate destinate alla trasformazione in fecola ;

considerando che occorre mantenere una relazione equilibrata tra il prezzo dello fecola di patate e quello dell ' amido di granturco ; che , a tal fine , occorre fissare , per la durata della campagna di commercializzazione 1979/1980 , il premio da versare ai produttori di fecola di patate a 16,93 ECU per tonnellata di fecola di patate ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1547/79 del Consiglio , del 24 luglio 1979 , che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali , e il regolamento ( CEE ) n . 1552/79 del Consiglio , del 24 luglio 1979 , che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1418/76 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso , permettono di prorogare per un ' altra campagna di commercializzazione la possibilità di concedere restituzioni alla produzione per i prodotti utilizzati nell ' industria della birra e nella fabbricazione del quellmehl destinato alla panificazione ; che è necessario prorogare il periodo di cui al regolamento ( CEE ) n . 2742/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1127/78 ( 6 ) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2742/75 , l ' importo di « 178,50 unità di conto » è sostituito , con effetto 1° agosto 1979 , da « 219,04 ECU » .

Articolo 2

L ' articolo 3 bis del regolamento ( CEE )n . 2742/75 è sostituito dal seguente testo :

« Articolo 3 bis

Per la durata dalla campagna di commercializzazione 1979/1980 nel settore dei cereali , gli Stati membri versano ai produttori di fecola un premio dell ' importo di 16,93 ECU per tonnellata di fecola di patate » .

Articolo 3

All ' articolo 7 bis del regolamento ( CEE ) n . 2742/75 , i termini « campagna di commercializzazione 1978/1979 » sono sostituiti da « campagna di commercializzazione 1979/1980 » .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso si applica dal 1° agosto 1979 ai prodotti contemplati dal regolamento ( CEE )n . 2727/75 e dal 1° settembre 1979 a quelli contemplati dal regolamento ( CEE ) n . 1418/76 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 24 luglio 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . GIBBONS

( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 3 ) GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976 , pag . 1 .

( 4 ) Vedi pag . 9 della presente Gazzetta ufficiale .

( 5 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 57 .

( 6 ) GU n . L 142 del 30 . 5 . 1978 , pag . 24 .