Regolamento (CEE) n. 1521/79 della Commissione, del 20 luglio 1979, che modifica per quanto riguarda taluni tipi di guanti, il regolamento (CEE) n. 749/78, relativo alla determinazione dell' origine di taluni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 185 del 21/07/1979 pag. 0018 - 0019
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0250
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 6 pag. 0050
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 6 pag. 0050
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1521/79 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 1979 che modifica , per quanto riguarda taluni tipi di guanti , il regolamento ( CEE ) n . 749/78 , relativo alla determinazione dell ' origine di taluni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 802/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 relativo alla definizione comune della nozione d ' origine delle merci ( 1 ) , in particolare l ' articolo 14 , considerando che , in applicazione dell ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 749/78 ( 2 ) , i prodotti dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune sono considerati originari di un paese o della Comunità se vi hanno formato oggetto di una trasformazione completa a norma dell ' articolo 2 ; considerando che , secondo l ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 749/78 , tra l ' altro si considerando complete le lavorazioni o trasformazioni a seguito delle quali i prodotti ottenuti vengono classificati in una voce tariffaria diversa da qualla relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati , escluse quelle che figurano all ' elenco A o B di detto regolamento , alle quali si applicano le disposizioni special di detti elenchi ; considerando che , per quanto riguarda i guanti a maglia incompleti o non finiti ottenuti direttamente in forma di cui alla voce 60.02 ed i guanti incompleti o non finiti che non siano manufatti a maglia della voce 61.10 , l ' elenco A del regolamento ( CEE ) n . 749/78 stabilisce che la lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di prodotto originario è la fabbricazione a partire da filati ; considerando che , per quanto riguarda i guanti a maglia , cuciti o confezionati con stoffa a maglia in pezzi ( ritagliati o ottenuti direttamente in forma ) della voce 60.02 , l ' elenco B del regolamento ( CEE ) n . 749/78 stabilisce che la lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di prodotto originario è la confezione completa ; considerando che queste disposizioni non si applicano ai guanti che non siano manufatti a maglia della voce 61.10 ; considerando che , nel caso di fabbricazione , a partire da tessuti , di guanti che non siano manufatti a maglia della voce 61.10 , detti guanti hanno subito una trasformazione completa che costituisce uno stadio di fabbricazione importante ; considerando che è necessario rettificare l ' anomalia contenuta attualmente nel regolamento ( CEE ) n . 749/78 in base alla quale i guanti che non sono manufatti a maglia della voce 61.10 sono esclusi dall ' applicazione delle condizioni di cui all ' elenco B di detto regolamento per quanto riguarda taluni guanti a maglia ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 749/78 deve essere modificato in conseguenza ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell ' origine , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' elenco B del regolamento ( CEE ) n . 749/78 è modificato con l ' inserimento delle regole dell ' allegato al presente regolamento per quanto riguarda i prodotti della voce 61.10 della tariffa doganale comune . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 45° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 20 luglio 1979 . Per la Commissione Étienne DAVIGNON Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 101 del 14 . 4 . 1978 , pag . 7 . ALLEGATO Prodotti ottenuti * Numero della tariffa doganale comune * Designazione * Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » qualora sussistano le condizioni sotto indicate * ex 61.10 * Guanti , esclusi quelli a maglia * confezione completa ( 1 ) * ( 1 ) Per confezione completa si intendono tutte le operazioni che seguono il taglio dei tessuti o il loro diretto ottenimento in forma ; tuttavia il fatto che una qualsiasi lavorazione di finissaggio non sia stata effettuata non implica , per la confezione , la perdita automatica del suo carattere completo .