31979R1517

Regolamento (CEE) n. 1517/79 del Consiglio, del 16 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 relativi all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 21/07/1979 pag. 0001 - 0011
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 3 pag. 0167


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1517/78 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1979

che modifica i regolamenti ( CEE ) n . 1408/71 e ( CEE ) n . 574/72 relativi all ' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavorati subordinati e ai loro familiari che si spostano all ' interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 2 , 7 e 51 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 del Consiglio , del 14 giugno 1971 , relativo all ' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all ' interno della Comunità ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2595/77 ( 2 ) , in particolare gli articoli 95 e 97 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 574/72 del Consiglio , del 21 marzo 1972 , che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 relativo all ' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all ' interno della Comunità ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2595/77 , in particolare l ' articolo 121 ,

vista la proposta della Commissione ( 4 ) , elaborata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 5 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 6 ) ,

considerando che , in base all ' esperienza acquisita applicando i regolamenti ( CEE ) n . 1408/71 è ( CEE ) n . 574/72 , si è rivelato necessario apportare alcuni miglioramenti ai diritti dei lavorati migranti ; che pertanto le persone chiamate o richiamate a prestare servizio civile e che per talune per prestazioni son equiparate alle persone sotto le armi , devono beneficiare del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 ;

considerando che è opportuno estendere la facoltà prevista all ' articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 agli organismi designati dalle autorità competenti degli Stati membri ;

considerando che i cambiamenti intervenuti nella legislazione del Regno Unito richiedono una modifica degli allegati III e V del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 , da un lato , per consentire di tener conto dei periodi compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri , al fine di soddisfare ai requisiti di presenza prescritti per percepire gli assegni familiari nel Regno Unito e , dall ' altro , per introdurre disposizioni speciali ai fini del calcolo dell ' importo della componente addizionale della pensione nel Regno Unito ;

considerando che occorre considerare prestazione in natura l ' importo forfettario corrisposto affinchù ci si sottoponga alle cure mediche concesso in base alla legislazione tedesca in occasione di un parto ; che inoltre taluni cambiamenti intervenuti in tale legislazione , relativi all ' amministrazione finanziaria interna , richiedono una modifica dell ' allegato V del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 ;

considerando che è necessario che le persone contemplate dagli accordi conclusi ai sensi dell ' articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 siano provviste di un documento dal quale risulti la legislazione dello Stato membro cui sono soggette ;

considerando che è necessario porre rimedio alle difficoltà di ordine pratico in cui possono incorrere i lavoratori diversi dai lavoratori dei trasporti internazionali , che svolgono normalmente la loro attività nel territorio di più Stati membri ;

considerando che occorre semplificare la procedura stabilita dal regolamento ( CEE ) n . 574/72 per l ' acquisizione di prestazioni in natura in caso di malattia , maternità , infortunio sul lavoro o malattia professionale da parte di un lavoratore distaccato in un alto Stato membro ;

considerando che è opportuno modificare talune disposizioni dell ' allegato 5 del regolamento ( CEE ) n . 574/72 per tener conto degli accordi conclusi tra Stati membri ;

considerando che occorre migliorare la procedura per il pagamento di taluni arretrati e altri versamenti unici ;

considerando che è opportuno sopprimere le disposizioni relative alla modificazione degli allegati dei regolamenti ( CEE ) n . 1408/71 e ( CEE ) n . 574/72 al fine di precisare che tali allegati possono essere modificati solo dal Consiglio all ' unanimità ;

considerando tuttavia che occorre prevedere la possibilità di modificare gli allegati 1 , 4 , 5 , 6 , 7 e 8 del regolamento ( CEE ) n . 574/72 mediante un regolamento ( CEE ) n . 574/72 mediante un regolamento adottato dalla Commissione su richiesta dello Stato o degli Stati membri interessati o delle loro autorità competenti , previo parere della commissione amministrativa , visto che la modifica di detti allegati intende solo inserire in uno strumento comunitario le decisioni adottate dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli articoli del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 sono modificati come segue :

1 . L ' articolo 13 , paragrafo 2 , lettera d ) , è sostituito dal testo seguente :

« d ) Il lavoratore chiamato o richiamato alle armi o al servizio civile di uno Stato membro conserva la qualità di lavoratore ed è soggetto alla legislazione di tale Stato . Se il beneficio di tale legislazione è subordinato al compimento di periodi di assicurazione prima della chiamata o del richiamo alle armi o al servizio civile o dopo il congedo dalle armi o dal servizio civile , i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono computati , nella misura necessaria , come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato » .

2 . L ' articolo 17 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 17

Eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16

Due o più Stati membri , le autorità competenti di detti Stati o gli organismi designati da dette autorità possono prevedere di comune accordo , nell ' interesse di alcuni lavorati o di alcune categorie di lavoratori , eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16 » .

3 . L ' articolo 95 è soppresso .

Articolo 2

L ' allegato II del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 è modificato come segue :

1 . Il titolo è sostituito dal testo seguente :

« ALLEGATO III

( Articolo 37 , paragrafo 2 , del regolamento )

Legislazioni contemplate all ' articolo 37 , paragrafo 1 , del regolamento secondo le quali l ' importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione »

2 . Il punto I è sostituito dal testo seguente :

« I . REGNO UNITO

a ) Gran £Bretagna

La sezione 15 della legge sulla sicurezza sociale del 1975 [ Social Security Act 1975 ]

Gli articoli 14 , 15 e 16 della legge sulle pensioni della sicurezza sociale del 1975 [ Social security Pensions Act 1975 ]

b ) Irlanda del Nord

La sezione 15 della legge sulla sicurezza sociale ( Irlanda del Nord ) del 1975 [ Social Security ( Northern Ireland ) Act 1975 ]

Gli articoli 16 , 17 e 18 del regolamento sulle pensioni della sicurezza sociale ( Irlanda del Nord ) del 1975 [ Social Security Pensions ( Northern Ireland ) Order 1975 ] » .

Articolo 3

L ' allegato V del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 è modificato come segue :

1 . Al punto « C . GERMANIA » :

a ) Il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente :

« 7 . Per l ' applicazione del regolamento l ' importo forfettario corrisposto affinchù ci si sottoponga alle cure mediche concesso in base alla legislazione tedesca in occasione di un parto alla assicurate e ai familiari degli assicurati è considerato una prestazione in natura » .

b ) Dopo il paragrafo 9 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 10 . Qualora le prestazioni in natura , erogate ai titolari di pensione o ai loro familiari assicurati presso le istituzioni competenti di altri Stati membri da istituzioni tedesche del luogo di residenza , debbano essere rimbrosate sulla base di importi forfettari mensili , esse sono da considerarsi , ai fini della perequazione finanziaria fra istituzioni tedesche per l ' assicurazione malattia dei titolari di pensione , come prestazioni a carico del regime tedesco di assicurazione malattia dei titolari di pensione . Gli importi forfettari rimborsati dalle istituzioni competenti degli altri Stati membri alle istituzioni tedesche del luogo di residenza , sono da considerarsi introiti di cui bisogna tener conto ai fini della perequazione finanziaria suddetta » .

2 . Al punto « I . REGNO UNITO » :

a ) I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente :

« 1 . È considerato « lavoratore » , ai sensi dell ' articolo 1 , lettera a ) , ii ) , del regolamento , qualsiasi persona che abbia la qualità di lavoratore subordinato ( employed earner ) ai sensi della legislazione della Gran Bretagna o della legislazione dell ' Irlanda del Nord nonchù qualsiasi persona per la quale siano dovuti contributi in qualità di lavoratore subordinato ( employed person ) ai sensi della legislazione di Gibilterra .

2 . Se una persona risiede abitualmente nel territorio dei Gibilterra o , a decorrere dal ultimo arrivo su territorio , è stata tenuta a versare i suoi contributi sotto la legislazione di Gibilterra in qualità di lavoratore subordinato , e chiede , per incapacità al lavoro , per maternità o per disoccupazione , di essere esonerato dal versamento di contributi per un certo periodo e che , per tale periodo , determinati contributi vengano iscritti a suo conto , ogni periodo durante il quale è stata occupata sul territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito , ai fini di tale domanda , è considerato come un periodo di lavoro effettivamente prestato nel territorio di Gibilterra e per il quale abbia versato i suoi contributi in qualità di lavoratore subordinato , in applicazione della legislazione di Gibilterra » .

b ) Il paragrafo 4 è soppresso ; i paragrafi da 5 a 10 divengono paragrafi da 4 a 9 .

c ) Il nuovo paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente :

« 4 .a ) Se una persona fruisce delle prestazioni di disoccupazione prevista dalla legislazione del Regno Unito in virtù dell ' articolo 71 , paragrafo 1 , lettera a ) , ii ) o lettera b ) ii ) , del regolamento i periodi di assicurazione o di occupazione compiuti da tale persona sotto la legislazione di un altro Stato membro sono considerati , ai fini del diritto alle prestazioni per figli a carico ( child benefit ) che la legislazione del Regno Unito subordina a un periodo di presenza in Gran Bretagna o , se del caso , nell ' Irlanda del Nord , come periodi di presenza in Gran Bretagne o , se del caso , nell ' Irlanda del Nord .

b ) Se , in virtù del titolo II del regolamento , la legislazione del Regno Unito è applicabile ad un lavoratore che non soddisfa la condizione imposta dalla legislazione del Regno Unito ai fini del diritto alle prestazioni per figli a carico ( child benefit ) per quanto concerne :

i ) la presenza in Gran Bretagna o , se del caso , nell ' Irlanda del Nord , egli sarà trattato , per soddisfare tali condizioni , come se vi fosse stato presente ;

ii ) un periodo di presenza in Gran Bretagna o , de del caso , nell ' Irlanda del Nord , i periodi di assicurazione o di occupazione compiuti da tale lavoratore sotto la legislazione di un altro Stato membro saranno considerati , per soddisfare tali condizioni , periodi di presenza in Gran Bretagna o , se del caso , nell ' Irlanda del Nord .

c ) Per quanto concerne i diritti a percepire gli assegni familiari ( family allowances ) ai sensi della legislazione di Gibilterra , si applicano per analogia le disposizioni di cui alle lettere a ) e b ) » .

d ) Il nuovo paragrafo 6 , lettera b à , è sostituito dal testo seguente :

« b ) per determinare se egli era un lavoratore subordinato ( employed earner ) ai sensi della legislazione della Gran Bretagna o della legislazione dell ' Irlanda del Nord oppure un lavoratore subordinato ( employed person ) ai sensi della legislazione di Gibilterra , non tenendo conto della sua assenza da detti territori » .

e ) Il paragrafo 11 è soppresso ; i paragrafi da 12 a 18 divengono paragrafi da 10 a 16 .

f ) Il nuovo paragrafo 10 è sostituito dal testo seguente :

« 10 . Per determinare il diritto alle prestazioni in natura , in applicazione dell ' articolo 22 , paragrafo 1 , lettera a ) , e dell ' articolo 31 del regolamento , il termine « familiare » designa :

a ) per quanto riguarda le legislazioni della Gran Bretagna e dell ' Irlanda del Nord , qualsiasi persona che si consideri a carico ai sensi della legge sulla sicurezza sociale del 1975 [ Social Security Act 1975 ] o , rispettivamente , della legge sulla sicurezza sociale ( Irlanda del Nord ) del 1975 Social Security ( Northern Ireland ) Act 1975 ] e

b ) per quanto concerne la legislazione di Gibilterra , qualsiasi persona che si consideri a carico ai sensi del regolamento relativo al regime medico di pratica di gruppo del 1973 ( Group Practice Medical Scheme Ordinance 1973 ) » .

g ) Il nuovo paragrafo 15 è sostituito dal testo seguente :

« 15 . I . Per il calcolo del coefficiente salariale ( earnings factor ) ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito , salvo il paragrafo 17 , ogni settimana durante cui il lavoratore è stato sottoposto alla legislazione di un altro Stato membro e che è iniziata nel corso dell ' anno di imposta sul reddito in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è presa in considerazione secondo le modalità seguenti :

a ) per ogni settimana di assicurazione , di occupazione o di residenza come lavoratore , l ' interessato è considerato aver pagato in quanto lavoratore subordinato ( employed earner ) un contributo sulla base di una retribuzione pari ai due terzi del limite salariale superiore di tale anno di imposta ;

b ) per ogni settimana completa nella quale egli ha effettuato un periodo assimilato ad un periodo di assicurazione , di occupazione o di residenza l ' interessato è considerato aver beneficiato di un credito di contributi nei limiti necessari per far aumentare il suo coefficiente salariale globale per tale anno di imposta fino al livello per far di tale anno di imposta un anno prendere in considerazione ( reckonable year ) ai sensi della legislazione del Regno Unito sulla concessione di un credito di contributi .

2 . Per la conversione di un coefficiente salariale in periodi di assicurazione , il coefficiente salariale ottenute durante l ' anno di imposta sul reddito in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di retribuzione inferiore fissato per tale anno di imposta . Il quoziente ottenuto è espresso con un numero intero , tralasciando di indicare i numeri decimali . Il numero ottenute è considerato rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate sotto la legislazione del Regno Unito durante tale anno di imposta , restando inteso che tale numero non può superare il numero di settimane durante le quali , nel corso di tale anno di imposta , l ' interessato sarà stato assoggettato a detta legislazione » .

h ) Dopo il nuovo paragrafo 16 è inserito il paragrafo seguente :

« 17 . 1 . Per il calcolo , ai sensi dell ' articolo 46 , paragrafo 2 , lettera a ) , del regolamento , dell ' importo teorico della parte della pensione che consiste in una componente addizionale ai sensi della legislazione del Regno Unito :

a ) le parole « retribuzioni » , « contributi » , e « maggiorazioni » , di cui all ' articolo 47 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento , designano le eccedenze dei coefficienti salariali ai sensi della legge sulle pensioni di sicurezza sociale del 1975 [ Social Security Pensions Act 1975 ] o , se del caso , dal regolamento sulle pensioni di sicurezza sociale ( Irlanda del Nord ) del 1975 [ Social Security Pensions ( Northern Ireland ) Order 1975 ] ;

b ) la media delle eccedenze dei coefficienti salariali sarà calcolata in virtù dell ' articolo 47 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento , secondo l ' interpretazione della precedente lettera a ) , dividendo la somma di dette eccedenze , compiute a norma della legislazione del Regno Unito , per il numero di anni di imposta sul reddito ( anche parziali ) completati ai sensi di detta legislazione a decorrere dal 6 aprile 1978 nel periodo di assicurazione di questione .

2 . Per il calcolo dell ' importo della parte di pensione che consiste in una componente addizionale ai sensi della legislazione del Regno Unito , le parole « periodi di assicurazione e di residenza » di cui all ' articolo 46 , paragrafo 2 , del regolamento designano i periodi di assicurazione e di residenza compiuti a decorrere dal 6 aprile 1978 . »

Articolo 4

Gli articoli del regolamento ( CEE ) n . 574/72 sono modificato come segue :

1 . L ' articolo 4 , paragrafo 10 , è sostituito dal testo seguente :

« 10 . L ' allegato 10 indica le istituzioni o gli organismi designati dalle autorità competenti , in particolare ai sensi delle disposizioni seguenti :

a ) regolamento : articolo 14 , paragrafo 3 , articolo 17 ;

b ) regolamento di applicazione ; articolo 6 , paragrafo 1 , articolo 11 , paragrafo 1 , articolo 12 bis , articolo 13 , paragrafi 2 e 3 , articolo 14 , paragrafi 1 , 2 e 3 , articolo 38 , paragrafo 1 , articolo 70 , paragrafo 1 , articolo 80 , paragrafo 2 , articolo 81 , articolo 82 , paragrafo 2 , articolo 85 , paragrafo 2 , articolo 86 , paragrafo 2 , articolo 89 , paragrafo 1 , articolo 91 , paragrafo 2 , articolo 102 , paragrafo 2 , articolo 110 , articolo 113 , paragrafo 2 » .

2 . Il sottitolo che precede l ' articolo 11 e l ' articolo 11 sono sostituito dal testo seguente :

« Applicazione degli articoli da 13 a 17 del regolamento

Articolo 11

Formalità in caso di distacco in applicazione dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) , e paragrafo 2 , lettera a ) , del regolamento e in caso di accordi conclusi in applicazione dell ' articolo 17 del regolamento

1 . L ' istituzione designata dall ' autorità competente dello Stato membro la cui legislazione rimane applicabile rilascia un certificato nel quale si attesta che il lavoratore rimane soggetto a tale legislazione e fino a quale data ,

a ) su richiesta del lavoratore stesso o del suo di lavoro nei casi di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) , e paragrafo 2 , lettera a ) , del regolamento ;

b ) in caso di applicazione dell ' articolo 17 del regolamento .

2 . L ' accordo previsto all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) , ii ) , del regolamento deve essere chiesto dal dattore di lavoro » .

3 . Dopo l ' articolo 12 è inserito il seguente articolo :

« Articolo 12 bis

Regole applicabili al lavoratore diverso dal lavoratore dei trasporti internazionali , che svolge normalmente la sua attività nel territorio di due o più Stati membri

1 . Ai fini dell ' applicazione delle disposizioni dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera c ) , i ) , del regolamento , il lavoratore che svolge normalmente la sua attività nel territorio di due o più Stati membri informa di questa situazione l ' istituzione designata dall ' autorità competente dello Stato membro nel cui territorio risiede .

Detta istituzione rilascia al lavoratore un certificato , dal quale risulta che egli è soggetto alla legislazione di tale Stato membro , e ne trasmette copia all ' istituzione designata dall ' autorità competente di ogni altro Stato membro :

a ) nel cui territorio il lavoratore svolge parte della sua attività e/o

b ) nel cui territorio un ' impresa o un datore di lavoro da cui egli dipende hanno la propria sede o il propria domicilio . Quest ' ultima istituzione fornisce , se necessario , all ' istituzione designata dall ' autorità competente dello stato membro di cui si applica la legislazione , le informazioni necessarie per il computo dei contributi che il datore di lavoro o di datori di lavoro e/o il lavoratore sono tenuti a versare in virtù di tale legislazione .

2 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera c ) , ii ) , del regolamento , il lavoratore che svolge normalmente la sua attività nel territorio di due o più Stati membri informa di questa situazione l ' istituzione designata dall ' autorità competente dello Stato membro nel cui l ' impresa o il datore di lavoro che occupa il lavoratore ha la propria sede o il proprio domicilio .

Le disposizioni del paragrafo 1 , secondo comma , lettera a ) , si applicano par analogia . Il lavoratore in questione può tuttavia ottenere il certificato in questione tramite l ' istituzione designata dall ' autorità competente dello Stato membro nel territorio del quale egli risiede » .

4 . L ' articolo 20 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 20

Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Caso particolare dei lavorati dei trasporti internazionali , nonchù dei loro familiari

1 . Per beneficiare delle presentazioni in natura , per sù stesso o per i familiari che l ' accompagnano , il lavoratore dei trasporti internazionali di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento , che si trova nell ' esercizio della propria attività nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente , è tenuto a presentare al più presto possibile all ' istituzione del luogo di dimora un attestato speciale rilasciato dal datore di lavoro o da un suo incaricato nel corso del mese civile della sua presentazione o dei due mesi civili precedenti . Tale indica , in particolare , la data della quale il lavoratore è alle dipendenze di detto datore di lavoro , nonchù la denominazione e la sede dell ' istituzione competente ; tuttavia se , secondo la legislazione dello Stato competente , il datore di lavoro non è tenuto a conoscere l ' istituzione competente , il lavoratore è tenuto ad indicare per iscritto la denominazione e la sede di questa istituzione all ' atto della presentazione della domanda all ' istituzione del luogo di dimora . Quando il lavoratore ha presentato tale attestato , si presume che soddisfi alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura . Se il lavoratore non è in grado di rivolgersi all ' istituzione del luogo di dimora prima del trattamento medico , beneficia nondimeno di questo trattamento su presentazione di detto attestato , come se fosse assicurato presso tale istituzione .

2 . L ' istituzione del luogo di dimora si rivolge entro tre giorni all ' istituzione competente per saper se l ' interessato soddisfa alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura . Essa è tenuta a corrispondere le prestazioni in natura sino a che le sia pervenuta dell ' istituzione competente e al massimo per periodo di trenta giorni .

3 . L ' istituzione competente invia la sua risposta all ' istituzione del luogo di dimora entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di tale istituzione . Se la risposta è affermativa , l ' istituzione competente indica , se del caso , la durata massima di concessione delle presentazioni in natura , quale è prevista dalla legislazione da essa applicata , e l ' istituzione del luogo di dimora continua a corrispondere le dette prestazioni .

4 . Invece dell ' attestato previsto dal paragrafo 1 , il lavoratore di cui a tale paragrafo può presentare all ' istituzione del luogo di dimora un attestato che certifichi che le condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura sono soddisfatte . Tale attestato , che è rilasciato dall ' istituzione competente , indica in particolare , se del caso , la durata massima di concessione delle prestazioni in natura , quale è prevista dalla legislazione dello Stato competente . In tal caso , le disposizioni dei paragrafi 1 , 2 e 3 non sono applicabili .

5 . Le disposizioni dell ' articolo 17 , paragrafi 6 , 7 e 9 , del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia .

6 . Le prestazioni in natura corrisposte in virtù della presunzione di cui al paragrafo 1 sono oggetto del rimborso previsto all ' articolo 36 , paragrafo 1 , del regolamento » .

5 . All ' articolo 21 , paragrafo 1 , la prima frase è sostituita dal testo seguente :

« Per beneficiare delle presentazioni in natura ai sensi dell ' articolo 22 , paragrafo 1 , lettera a ) , i ) , del regolamento , salvo il caso di cui all ' articolo 20 del regolamento di applicazione , il lavoratore è tenuto a presentare all ' istituzione del luogo di dimora un attestato che certifichi che ha diritto alle prestazioni in natura » .

6 . L ' articolo 34 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente :

« 1 . Se le formalità previste all ' articolo 20 , paragrafi 1 e 4 , ed agli articoli 21 , 23 e 31 del regolamento di applicazione non hanno potuto essere espletate durante la dimora nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente , le spese sostenute sono rimborsate , a richiesta del lavoratore , dall ' istituzione competente alle tariffe di rimborso applicate dall ' istituzione del luogo di dimora » .

7 . L ' articolo 62 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 62

Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1 . Per beneficiare delle prestazioni in natura , il lavoratore dei trasporti internazionali di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera b , del regolamento , che si trova nell ' esercizio della propria attività nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente , è tenuto a presentare al più presto possibile all ' istituzione del luogo di dimora un attestato speciale rilasciato dal datore o da un suo incaricato , nel corso del mese civile della sua presentazione o dei due mesi civili precedenti . Tale attestato indica , in particolare , la data dalla quale il lavoratore è alle dipendenze del datore di lavoro , nonchù la denominazione e la sede dell ' istituzione competente . Quando il lavoratore ha presentato tale attestato , si presume che abbia soddisfatto alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura . Se il lavoratore non è in grado di rivolgersi all ' istituzione del luogo di dimora prima del trattamento medico , beneficia nondimeno di questo trattamento su presentazione di detto attestato , come se fosse assicurato presso tale istituzione .

2 . L ' istituzione del luogo di dimora si rivolge entro tre giorni all ' istituzione competente per sapere se il lavoratore di cui al paragrafo 1 soddisfa alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura . Essa è tenuta a corrispondere le prestazioni in natura sino a che le sia pervenuta la risposta dell ' istituzione competente e al massimo per un periodo di trenta giorni .

3 . L ' istituzione competente invia la sua risposta all ' istituzione del luogo di dimora entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di tale istituzione . Se la risposta è affermativa , l ' istituzione competente indica , se del caso , la durata massima di concessione delle prestazioni in natura , quale è prevista dalla legislazione da essa applicata del ' istituzione del luogo di dimora continua a corrispondere le dette prestazioni .

4 . Le prestazioni in natura corrisposte in virtù della presunzione di cui al paragrafo 1 sono oggetto del rimborso previsto all ' articolo 36 , paragrafo 1 , del regolamento .

5 . Invece dell ' attestato previsto al paragrafo 1 , il lavoratore di cui a tale paragrafo può presentare all ' istituzione del luogo di dimora l ' attestato previsto al paragrafo 6 .

6 . Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell ' articolo 55 , paragrafo 1; lettera a ) , i ) , del regolamento , salvo nei casi in cui è invocata la presunzione di cui al paragrafo 1 , il lavoratore è tenuto a presentare all ' istituzione del luogo di dimora un attestato che certifichi che ha diritto alle presentazioni in natura . Tale attestato , che è rilasciato dall ' istituzione possibilmente prima che il lavoratore lasci il territorio dello Stato membro in cui risiede , specifica in particolare , se del caso , la durata massima di concessione delle presentazioni in natura qual è prevista dalla legislazione dello Stato competente . Se il lavoratore non presenta tale attestato , l ' istituzione del luogo di dimora si rivolge all ' istituzione competente per ottenerlo .

7 . Le disposizioni dell ' articolo 60 , paragrafi 5 , 6 e 9 , del regolamento di applicazione sono applicabili analogia » .

8 . All ' articolo 113 i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente :

« 1 . Se il diritto alle prestazioni in natura non è riconosciuto dall ' istituzione competente , le presentazioni in natura corrisposte dall ' istituzione del luogo di dimora ad un lavoratore dei trasporti internzionali , in virtù della presunzione di cui all ' articolo 20 , paragrafo 1 , o all ' articolo 62 , paragrafo 1 , del regolamento di applicazione , sono rimborsate dall ' istituzione competente .

2 . Le spese sostenute dall ' istituzione del luogo di dimora per qualsiasi lavoratore dei trasporti internazionali che ha beneficiato di prestazioni in natura su presentazione dell ' attestato di cui all ' articolo 20 , paragrafo 1 , o all ' articolo 62 , paragrafo 1 , del regolamento di applicazione , se il lavoratore non si è prima rivolto all ' istituzione del luogo di dimora e non ha diritto a prestazioni in natura , sono rimborsate dall ' istituzione indicata come competente in detto attestato o da qualsiasi altra istituzione , a tale scopo designata dall ' autorità competente dello Stato membro in causa » .

9 . L ' articolo 121 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 121

Disposizioni particolari relative alla modificazione di taluni allegati

Gli allegati 1 , 4 , 5 , 6 , 7 e 8 del regolamento di applicazione possono essere modificati mediante un regolamento della Commissione , a richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati o delle relative autorità competenti , previo parere della commissione amministrativa » .

Articolo 5

L ' allegato 5 del regolamento ( CEE ) n . 574/72 è modificato come segue :

1 . Il punto « 3 . BELGIO - FRANCIA » è completato dalla seguente lettera :

« f ) L ' accordo del 3 ottobre 1977 relativo all ' attuazione dell ' articolo 92 del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 ( riscossione dei contributi di sicurezza sociale ) » .

2 . Il punto 13 è sostituito dal testo seguente :

« 13 . DANIMARCA - LUSSEMBURGO

L ' accordo del 19 giugno 1978 relativo alla mutua rinuncia al rimborso , di cui all ' articolo 36 , paragrafo 3 , all ' articolo 63 , paragrafo 3 , e all ' articolo 70 , paragrafo 3 , del regolamento e all ' articolo 105 , paragrafo 2 , del regolamento d ' applicazione ( spese per prestazioni in natura per malattia , maternità , infortuni sul lavoro e malattie professionali , spese per prestazioni di disoccupazione e spese di controllo amministrativo e sanitario ) » .

3 . Il punto « 16 . GERMANIA - FRANCIA » è completato dalla seguente lettera :

« c ) L ' accordo del 14 ottobre 1977 relativo alla rinuncia al rimborso di cui all ' articolo 70 , paragrafo 3 , del regolamento ( spese per prestazioni di disoccupazione ) » .

4 . Il punto 21 è sostituito dal testo seguente :

« 21 . GERMANIA - REGNO UNITO

a ) Gli articoli 8 , 9 , da 25 a 27 e da 29 a 32 dell ' accordo del 10 dicembre 1964 relativo all ' applicazione della convenzione del 20 aprile 1960 .

b ) L ' accordo del 29 aprile 1977 , relativo alla mutua rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia , maternità , infortuni sul lavoro e malattie professionali , delle spese per prestazioni di disoccupazione e delle spese di controllo amministrativo e sanitario » .

5 . Il punto 29 è sostituito dal testo seguente :

« 29 . IRLANDA - PAESI BASSI

Lo scambio di lettere del 28 luglio 1978 e del 10 ottobre 1978 concernente l ' articolo 36 , paragrafo 3 , e l ' articolo 63 , paragrafo 3 del regolamento ( mutua rinunci parziale al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia , maternità , infortuni sul lavoro e malattie professionali ) » .

Articolo 6

Nell ' allegato 6 del regolamento ( CEE ) n . 574/72 , l ' osservazione generale è sostituita dal testo seguente :

« Osservazione generale

I pagamenti egli arretrati e gli versamenti unici sono effettuati , in linea di massima , tramite gli organismi di collegamento . I pagamenti correnti e vari sono effettuati secondo le procedure indicate nel presente allegato » .

Articolo 7

Nell ' allegato 10 del regolamento ( CEE ) n . 574/72 il punto « C . GERMANIA » è modificato come segue :

1 . Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2 . Per l ' applicazione dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) , i ) , del regolamento in relazione all ' articolo 11 , paragrafo 1 , del regolamento di applicazione :

a ) lavoratore iscritto all ' assicurazione malattia : * Istituzione cui è iscritto per questa assicurazione *

b ) lavoratore non iscritto all ' assicurazione malattia : * Bundesverischerungsanstalt fuer Angestellte ( Ufficio federale di assicurazione degli impiegati ) , Berlin » . *

2 . Dopo il paragrafo 2 sono inseriti i seguenti paragrafi :

« 3 . Per l ' applicazione dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) , ii ) , del regolamento : * Bundesverband der Ortskrankenkassen ( Federazione nazionale delle Casse locali di malattia ) , Bonn-Bad Godesberg *

4 . Per l ' applicazione dell ' articolo 17 del regolamento : * *

a ) in caso di distacco nella Repubblica federale di Germania : * Bundesverband der ortskrankenkassen ( Federazione nazionale delle Casse locali di malattia ) , Bonn-Bad Godesberg *

b ) in caso di distacco in un altro Stato membro di lavoratori iscritti all ' assicurazione malattia : * Bundesverband der ortskrankenkassen ( Federazione nazionale delle Casse locali di malattia ) , Bonn-Bad Godesberg *

c ) negli altri casi : * Bundesminister fuer Arbeit und Sozialordnung ( Ministro federale del lavoro e degli affari sociali ) , Bonn » .

3 . I paragrafi da 3 a 9 diventano paragrafi da 5 a 11 .

4 . Nel nuovo paragrafo 9 , lettera a ) , il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente testo :

« Bundesverband der Ortskrankenkassen ( federazione nazionale delle Casse locali di malattia ) , Bonn-Bad Godesberg ; nei casi di cui all ' allegato 3 del regolamento d ' applicazione punto C , paragrafo 2 , lettera b ) : Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften ( Federazione delle associazioni professionali dell ' industria ) , Bonn » .

5 . Nel nuovo paragrafo 10 , lettera a ) e b ) , il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente testo :

« Bundesverband der Ortskrankenkassen ( federazione nazionale delle Casse locali di malatti ) , Bonn-Bad Godesberg , per mezzo del fondo di compensazione di cui all ' allegato V del regolamento , punto C , paragrafo 5 » .

Articolo 8

1 . Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

2 . a ) L ' articolo 1 , punto 2 , si applica a decorrere dal 1° ottobre 1979 .

b ) L ' articolo 2 , punto 1 , si applica a decorrere dal 1° aprile 1973 .

c ) L ' articolo 2 , punto 2 , si applica a decorrere dal 6 aprile 1978 .

d ) L ' articolo 3 , punto 1 , si applica a decorrere dal 1° luglio 1977 .

e ) L ' articolo 3 , punto 2

- lettera e ) si applica a decorrere dal 2 gennaio 1977 ;

- lettere g ) e h ) si applica a decorrere dal 6 aprile 1978 ;

- lettere a ) , b ) , d ) e f ) si applica a decorrere dal 6 aprile 1975 per quanto concerne le legislazioni di Gran Bretagna e dell ' Irlanda del Nord ;

- lettera c ) si applica a decorrere dal 4 aprile 1977 per quanto concerne le legislazioni di Gran Bretagna e dell ' Irlanda del Nord ;

- lettere a ) , c ) , d ) e f ) si applica a decorrere dal 1° aprile 1973 per quanto concerne la legislazione di Gibilterra .

f ) L ' articolo 4 , punto 1 , si applica a decorrere dal 1° ottobre 1979 .

g ) L ' articolo 5 , punto 1 , si applica a decorrere dal 1° maggio 1978 .

h ) L ' articolo 5 , punto 2 , si applica a decorrere dal 1° aprile 1973 .

i ) L ' articolo 5 , punto 3 , si applica a decorrere dal 27 aprile 1978 .

j ) L ' articolo 5 , punto 4 , si applica a decorrere dal 28 dicembre 1977 .

k ) L ' articolo 5 , punto 5 , si applica a decorrere dal 1° aprile 1973 .

l ) L ' articolo 7 , punti 1 , 2 e 3 , e si applica a decorrere dal 1° ottobre 1979 .

m ) l ' articolo 7 , punti 4 e 5 , si applica a decorrere dal 1 ) aprile 1973 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 16 luglio 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . COLLEY

( 1 ) GU n . L 149 del 5 . 7 . 1971 , pag . 2 .

( 2 ) GU n . L 302 del 26 . 11 . 1977 , pag . 1 .

( 3 ) /GU n . L 74 del 27 . 3 . 1972 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . C 115 dell ' 8 . 5 . 1979 , pag . 3 .

( 5 ) GU n . C 140 del 5 . 6 . 1979 , pag . 181 .

( 6 ) Parere reso il 27 giugno 1979 ( non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale ) .