31979R1303

Regolamento (CEE) n. 1303/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all' organizzazione del mercato vitivinicolo ed il regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 30/06/1979 pag. 0028 - 0028


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1303/79 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1979

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 337/79 relativo all ' organizzazione del mercato vitivinicolo ed il regolamento ( CEE ) n . 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

$visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che i regolamenti ( CEE ) n . 337/79 e ( CEE ) 338/79 ( 5 ) autorizzano l ' aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa alle uve fresche , al mosto di uve , al mosto di uve parzialmente fermentato o al vino nuovo in fermentazione soltanto in talune regioni della zona viticola A e fino al 30 giugno 1979 ; che conviene studiare un ' eventuale modifica di questo regime nell ' ambito del programma di azione 1979-1985 in vista della progressiva realizzaizoone dell ' equilibrio sul mercato vitivinicolo ( 6 ) che formerà oggetto di decisiooni del Consiglio prima del 31 ottobre 1979 ; che conviene pertanto prorogare fino a questa data il regime che autorizza l ' aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell ' articolo 33 , paragrafo 3 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 e nell ' articolo 8 , paragrafo 2 , quinto comma , del regolamento ( CEE ) n . 338/79 , la data del 30 giugno 1979 è sostituita dalla data del 31 ottobre 1979 .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 25 giugno 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . LE THEULE

( 1 ) GU n . C 52 del 27 . 2 . 1979 , pag . 7 .

( 2 ) GU n . C 140 del 5 . 6 . 1979 , pag . 109 .

( 3 ) Parere reso il 23 maggio 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 4 ) GU L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 .

( 5 ) GU L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 48 .

( 6 ) GU C 209 del 2 . 9 . 1978 , pag . 3 , e n . C 232 del 30 . 9 . 1978 , pag . 4 .