31979R1289

Regolamento (CEE) n. 1289/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che fissa, per la campagna saccarifera 1979/1980, i prezzi d' intervento derivati, il prezzo d' intervento per lo zucchero greggio di barbabietola, i prezzi minimi della barbabietola, i prezzi d' entrata, l' importo massimo del contributo gravante sulla produzione e l' importo del rimborso per il compenso delle spese di magazzinaggio

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 30/06/1979 pag. 0003 - 0005


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1289/79 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1979

che fissa , per la campagna saccarifera 1979/1980 , i prezzi d ' intervento derivati , il prezzo d ' intervento per lo zucchero greggio di barbabietola , i prezzi d ' entrata , l ' importo massimo del contributo gravante sulla produzione e l ' importo del rimborso per il compenso delle spese di magazzinaggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 3330/74 del Consiglio , del 19 dicembre 1974 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1396/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 6 , l ' articolo 4 , paragrafo 4 , l ' articolo 8 , paragrafo 2 , l ' articolo 9 , paragrafo 5 , l ' articolo 13 , paragrafo 5 , e l ' articolo 28 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1288/79 del Consiglio , del 25 giugno 1979 , che fissa , per la campagna saccarifera 1979/1980 , i prezzi applicabili nel settore dello zucchero , la qualità tipo delle barbabietole e il coefficiente di calcolo della quota massima ( 3 ) , ha fissato il prezzo d ' intervento dello zucchero bianco a 41,09 ECU per 100 chilogrammi per la zona più eccedentaria della Comunità ;

considerando che l ' articolo 3 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 prevede che , per altre zone , si fissino prezzi d ' intervento derivati per lo zucchero bianco tenendo conto delle differenze regionali di prezzo dello zucchero che è possibile prevedere , in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero , sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato ;

considerando che , in virtù delle quote fissate per le zone di produzione del Belgio , della Danimarca , della Germania , della Francia e dei Paesi Bassi , è da prevedersi una situazione di approvvigionamento equilibrata o eccedentaria ; che pertanto bisogna ammettere che i prezzi franco fabbrica nelle zone indicate , esclusi i dipartimenti francesi d ' oltremare , corrisponderanno in larga misura ai prezzi della zona più eccedentaria della Comunità ;

considerando che in Italia , per effetto dei costi di produzione relativamente elevati , la produzione saccarifera non supererà probabilmente di molto la quantità di base fissata ; che si può quindi prevedere per la campagna saccarifera 1979/1980 un fabbisogno di circa 300 000 tonnellate da coprire con la produzione delle zone eccedentarie della Comunità ;

considerando che , in tali condizioni , il livello dei prezzi di mercato in Italia sarà determinato dai prezzi d ' offerta dello zucchero proveniente dalle regioni eccedentarie della Comunità ; che il prezzo d ' intervento derivato per l ' Italia può essere fissato a 43,03 ECU per 100 chilogrammi , tenuto conto sia del prezzo d ' intervento valido nel nord della Comunità , aumentato delle spese di commercializzazione per le forniture all ' Italia , sia delle spese di smercio dell ' industria saccarifera italiana ;

considerando che , in caso di raccolto normale , la produzione di zucchero in Irlanda e nel Regno Unito corrisponde rispettivamente a circa il 90 % e il 40 % del fabbisogno dei mercati di detti Stati membri ; che tale fabbisogno va in parte coperto con le disponibilità di zucchero delle regioni eccedentarie della Comunità ;

considerando che , in tali condizioni , il livello dei prezzi di mercato in Irlanda e nel Regno Unito sarà largamente determinato dai prezzi di offerta dello zucchero proveniente dalle suddette regioni ; che occorre pertanto adottare per tutte le regioni dell ' Irlanda e del Regno Unito un unico prezzo d ' intervento derivato per lo zucchero bianco , che può essere fissato a 42,30 ECU per 100 chilogrammi , tenuto conto sia del prezzo d ' intervento applicabile nella zona più eccedentaria della Comunità , maggiorato delle spese di commercializzazione per le forniture destinate all ' Irlanda e al Regno Unito , sia delle spese di smercio dell ' industria saccarifera di tali Stati membri ;

considerando che la produzione di zucchero greggio nei dipartimenti francesi d ' oltremare è notevolmente eccedentaria ; che , per questo zucchero , le possibilità di smercio più favorevoli nella Comunità si presentano nella Francia meridionale e in Italia , dove lo zucchero può essere venduto direttamente , dopo raffinazione ; che , partendo dai prezzi prevedibili del mercato nelle zone deficitarie dell ' Italia , prezzi che probabilmente saranno superiori di 2,97 ECU per 100 chilogrammi al prezzo d ' intervento derivato in Italia , e tenendo conto delle spese di trasporto dai dipartimenti francesi d ' oltremare a tali zone , occorre fissare il prezzo d ' intervento derivato per questi dipartimenti a 40,85 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco ;

considerando che l ' articolo 3 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 prevede per questi dipartimenti la fissazione del prezzo d ' intervento dello zucchero greggio , prezzo che è derivato , tenendo conto di un margine uniforme di trasformazione e di una resa forfettaria , dal prezzo d ' intervento dello zucchero bianco fissato per gli stessi dipartimenti ; che secondo i dati disponibili i costi di raffinazione possono essere valutati a 3,37 ECU per 100 chilogrammi di zucchero raffinato ; che inoltre , in conformità delle definizione della qualità tipo dello zucchero greggio di cui al regolamento ( CEE ) n . 431/68 ( 4 ) , si deve prendere in considerazione una resa del 92 % ;

considerando che l ' articolo 9 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 prevede la fissazione dei prezzi d ' intervento per lo zucchero greggio di barbabietola ; che tuttavia questa fissazione non s ' impone per le regioni di produzione della Comunità nelle quali non si ha commercializzazione effettiva di tale produzione ; che è opportuno effettuare la derivazione dal prezzo d ' intervento per lo zucchero bianco tenendo conto degli elementi già indicati per la fissazione del prezzo d ' intervento per lo zucchero greggio nei dipartimenti francesi d ' oltremare e delle spese di inoltro per l ' approvvigionamento di zucchero greggio , valutate forfettariamente a 0,62 ECU per 100 chilogrammi ;

considerando che i prezzi minimi delle barbabietole da zucchero di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , primo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 vanno determinato per le zone diverse dalla zona più eccedentaria partendo dai prezzi d ' intervento per lo zucchero bianco applicabili in tali zone e tenendo conto in particolare degli importi presi in considerazione , all ' atto della fissazione del prezzo minimo della barbabietola applicabile nella zona più eccedentaria , per il margine di trasformazione , la resa , i ricavi derivanti dal melasso e i costi relativi alla fornitura delle barbabietole ;

considerando che , a norma dell ' articolo 13 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 il prezzo d ' entrata dello zucchero bianco è pari al prezzo indicativo valido nella zona più eccedentaria della Comunità , maggiorato delle spese forfettarie di trasporto calcolate da detta zona alla zona di consumo deficitaria più distante nella Comunità e di un importo forfettario che tenga conto dei contributi delle spese di magazzinaggio , che per il 1979/1980 può essere valutato a 2,18 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco ; che , data la situazione di approvvigionamento nella Comunità , occorre tener conto delle spese di trasporto dai dipartimenti del nord della Francia a Palermo ;

considerando che il prezzo d ' entrata dello zucchero greggio deve essere derivato da quello dello zucchero bianco , prendendo in considerazione un margine di trasformazione e una resa forfettaria ; che occorre quindi applicare gli stessi criteri osservati per la derivazione del prezzo d ' intervento dello zucchero greggio ;

considerando che il prezzo d ' entrata del melasso deve essere fissato in modo che il ricavo delle vendite di melasso possa raggiungere il livello delle entrate degli zuccherifici di cui è tenuto conto all ' atto della fissazione dei prezzi minimi delle barbabietole ;

considerando che l ' articolo 28 del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 prevede la fissazione dell ' importo massimo del contributo gravante sulla produzione , dei prezzi minimi delle barbabietole fuori quota di base validi per le zone produttrici di barbabietole per le quali è fissato un prezzo d ' intervento e della percentuale che determina il pagamento supplementare eventualmente dovuto dai fabbricanti ai venditori di barbabietole ; che , a norma dell ' articolo 27 , paragrafo 3 , dello stesso regolamento , il contributo gravante sulla produzione non può superare il 30 % del prezzo d ' intervento ; che per la zona più eccedentaria occorre fissare il prezzo minimo delle barbabietole fuori quota di base al 70 % del prezzo minimo della barbabietole ; che , tenuto conto del valore della barbabietole rispetto al prezzo d ' intervento dello zucchero , la percentuale per il pagamento supplementare sopradetto può essere fissata a 60 ; che occorre applicare la stessa percentuale per il contributo che i fabbricanti di zucchero possono esigere dai venditori di canne ;

considerando che l ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1358/77 ( 5 ) , prevede che l ' importo del rimborso nell ' ambito del compenso delle spese di magazzinaggio sia fissato per mese e per unità di peso , prendendo in considerazione le spese di finanziamento , le spese assicurative e quelle specifiche di magazzinaggio ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per le regioni diverse dalla zona più eccedentaria della Comunità , il prezzo d ' intervento derivato per 100 chilogrammi di zucchero bianco è fissato a :

a ) 43,03 ECU per tutte le regioni dell ' Italia ;

b ) 40,85 ECU per i dipartimenti francesi d ' oltremare ;

c ) 42,30 ECU per tutte le regioni dell ' Irlanda e del Regno Unito ;

d ) 41,09 ECU per le altre regioni della Comunità .

Articolo 2

1 . Il prezzo d ' intervento per 100 chilogrammi di zucchero greggio di barbabietola è fissato a 34,13 ECU per la zona più eccedentaria e le regioni di cui all ' articolo 1 , lettera d ) .

Tale prezzo d ' intervento è valido per lo zucchero greggio della qualità tipo , merce nuda , franco fabbrica , caricato su un mezzo di trasporto a scelta dell ' acquirente .

2 . Il prezzo d ' intervento derivato applicabile nei dipartimenti francesi d ' oltremare per lo zucchero greggio , di cui all ' articolo 3 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 , è fissato , tenuto conto dell ' articolo 3 , paragrafo 6 , secondo comma , di detto regolamento , a 34,48 ECU per 100 chilogrammi .

Articolo 3

1 . Il prezzo minimo della barbabietola è fissato per una tonnellata a :

a ) 34,35 ECU per le regioni di cui all ' articolo 1 , lettera a ) ;

b ) 33,40 ECU per le regioni di cui all ' articolo 1 , lettera c ) ;

c ) 31,83 ECU per le regioni di cui all ' articolo 1 , lettera d ) .

2 . Il prezzo minimo della barbabietola fuori quota di base è fissato per una tonnellata a :

a ) 22,28 ECU per la zona più eccedentaria della Comunità e per le regioni di cui all ' articolo 1 , lettera d ) ;

b ) 24,80 ECU per le regioni di cui all ' articolo 1 , lettera a ) ;

c ) 23,85 ECU per le regioni di cui all ' articolo 1 , lettera c ) .

Articolo 4

Il prezzo d ' entrata è fissato a :

a ) 49,28 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco ;

b ) 42,23 ECU per 100 chilogrammi di zucchero greggio ;

c ) 3,87 ECU per 100 chilogrammi di melasso .

Articolo 5

1 . L ' importo massimo del contributo gravante sulla produzione di cui all ' articolo 28 del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 è fissato nella misura di 12,33 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco .

2 . Le percentuali di cui all ' articolo 27 , paragrafi 4 e 5 , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 sono fissate a 60 .

Articolo 6

L ' importo del rimborso di cui all ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 è fissato a 0,37 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco per mese .

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979 .

Esso è applicabile per la campagna saccarifera 1979/1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 25 giugno 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . LE THEULE

( 1 ) GU n . L 359 del 31 . 12 . 1974 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 170 del 27 . 6 . 1978 , pag . 1 .

( 3 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 4 ) GU n . L 89 del 10 . 4 . 1968 , pag . 3 .

( 5 ) GU n . L 156 del 25 . 6 . 1977 , pag . 4 .