31979R1273

Regolamento (CEE) n. 1273/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinato all' alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 29/06/1979 pag. 0014 - 0014
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0171


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1273/79 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1979

recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 986/68 , che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinato all ' alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativa all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1761/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 10 , paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che l ' articolo 2 bis , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 986/68 del Consiglio , del 15 luglio 1968 , che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all ' alimentazione degli animali ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1042/78 ( 4 ) , prevede una forcella entro cui possono essere fissati gli aiuti per il latte scremato in polvere ; che , tenuto conto dei criteri enunciati al paragrafo 1 di detto articolo , è opportuno ampliare tale forcella ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All ' articolo 2 bis , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 986/68 , il testo del primo comma è sostituito dal seguente :

« 3 . L ' aiuto per il latte scremato in polvere non può essere inferiore a 52 , nù superiore a 64 ECU per 100 kg » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 25 giugno 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . LE THEULE

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 204 del 28 . 7 . 1978 , pag . 6 .

( 3 ) GU n . L 169 del 18 . 7 . 1968 , pag . 4 .

( 4 ) GU n . l 143 del 22 . 5 . 1978 , pag . 11 .