Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1252/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee
Gazzetta ufficiale n. L 160 del 28/06/1979 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 4 pag. 0032
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 4 pag. 0032
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 2 pag. 0119
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 3 pag. 0003
REGOLAMENTO (CECA , CEE , EURATOM) N . 1252/79 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1979 che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 , applicabile al bilancio generale delle Comunità europee IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell 'acciaio , in particolare l 'articolo 78 nono , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l 'articolo 209 , visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell 'energia atomica , in particolare l 'articolo 183 , vista la proposta della Commissione (1) , (1) GU n . C 160 del 6 . 7 . 1978 , pag . 11 . visto il parere del Parlamento europeo (2) , (2) GU n . C 261 del 6 . 11 . 1978 , pag . 15 . visto il parere della Corte dei conti (3) , (3) GU n . C 139 del 5 . 6 . 1979 , pag . 25 . considerando che la proposta della Commissione è diretta a modificare varie disposizioni del regolamento finanziario e che tali modifiche richiedono un esame più approfondito , salvo per quanto riguarda le modifiche all 'articolo 6 , paragrafo 3 , concernenti i riporti di stanziamenti e le modifiche alle disposizioni del titolo VII miranti a offrire una presentazione semplificata degli stanziamenti di ricerche e di investimenti del capitolo 33 della sezione del bilancio relativa alla Commissione ; considerando che è opportuno introdurre al più presto tali modifiche , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) è modificato come segue : (4) GU n . L 356 del 31 . 12 . 1977 , pag . 1 . 1 . Il testo dell 'articolo 6 , paragrafo 3 , è sostituito dal testo seguente : « 3 . Per gli stanziamenti di cui al paragrafo 1 , lettera b) , la Commissione sottopone al Consiglio e trasmette al Parlamento europeo , entro il 21 aprile , le domande di riporto di stanziamenti , debitamente motivate , dalla Corte di giustizia , dalla Corte dei conti e dalla Commissione stessa . Non appena ricevuta la domanda di riporto di stanziamenti , il Consiglio consulta il Parlamento europeo che formula il suo parere in tempo utile , vale a dire entro un termine che , di norma , non dovrà superare quattro settimane a decorrere dalla ricezione della domanda di parere presentatagli dal Consiglio . Il riporto di stanziamenti è ritenuto approvato se il Consiglio , deliberando alla maggioranza qualificata , non ha preso una decisione contraria entro il termine di sei settimane a decorrere dalla ricezione della domanda di riporto di stanziamenti » . 2 . Il testo del secondo e terzo comma dell 'articolo 89 è sostituito dal testo seguente : « Opportuni commenti per ciascuna suddivisione delineano in particolare : a) una descrizione sommaria dell 'azione ; b) sul piano dell 'esecuzione di bilancio : - l 'organico autorizzato per l 'esercizio in corso , - una presentazione semplificata dello scadenzario degli impegni e dei pagamenti previsto al terzo comma . Alla sezione terza - Commissione - del bilancio sono allegati : - una tabella di corrispondenza che comprende la ripartizione degli stanziamenti aperti al capitolo 33 sia per destinazione che per natura delle spese , secondo la classificazione prevista all 'articolo 90 , paragrafo 3 , primo comma ; - uno scadenzario indicativo degli impegni e dei pagamenti , stabilito per articolo e voce e indicante per ciascuna quota il ritmo previsto per l 'utilizzazione degli stanziamenti d 'impegno e degli stanziamenti di pagamento corrispondenti . Lo scadenzario è sottoposto annualmente a revisione ; - la decisione che autorizza la Commissione a procedere ad alcuni storni di stanziamenti e che è stata presa in virtù dell 'articolo 94 , paragrafo 2 » . 3 . Il testo dell 'articolo 90 , paragrafo 2 , secondo comma , è sostituito dal paragrafo seguente : « 3 . All 'interno degli obiettivi di ricerca e d 'investimento o altre attività della prima parte , dei conti collettivi della seconda parte e dei conti nei quali figurano le spese di personale della terza parte , le spese sono classificate in sottovoci in funzione della loro natura secondo lo schema seguente : Sottovoci * Denominazione * 1 * Spese per il personale * 2 * Spese di funzionamento amministrativo * 3 * Spese di funzionamento tecnico * 4 * Spese di investimento * 5 * Spese per contratti * 9 * Stanziamenti riservati . * Per esigenze di gestione , le sottovoci possono essere suddivise in categorie e in rubriche , corrispondenti per le spese della stessa natura ai capitoli e alle voci della nomenclatura di bilancio stabilita in conformità dell 'articolo 15 , paragrafo 3 » . Gli attuali paragrafi 3 , 4 , 5 e 6 dell 'articolo 90 sono soppressi . 4 . Il testo dell 'articolo 91 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 91 1 . A ciascuno dei mezzi di realizzazione di cui all 'articolo 90 , paragrafo 2 , lettera b) , corrisponde un conto collettivo . Ogni conto collettivo raggruppa gli stanziamenti iscritti nei vari articoli e voci della prima parte , destinati specificamente all 'utilizzazione del corrispondente mezzo di realizzazione . All 'interno dei conti collettivi e dei conti di cui all 'articolo 90 , paragrafo 2 , lettera c) , gli stanziamenti sono classificati in funzione della loro natura . 2 . Le imputazioni ai conti concernenti le spese per il personale di cui all 'articolo 90 , paragrafo 2 , lettera c) , devono rimanere entro il limiti degli importi previsti a tal fine nella prima parte del piano finanziario . Le imputazioni ai conti collettivi devono rimanere entro il limite della somma degli stanziamenti iscritti negli articoli e voci della prima parte dei piani finanziari di cui all 'articolo 90 , paragrafo 2 , lettera a) . Tuttavia , in caso di storni o di iscrizioni di importi risultanti da un 'entrata supplementare proveniente da terzi , le spese possono essere aumentate nella stessa proporzione : - in impegno , entro i limiti dell 'importo dei rimborsi previsti nei contratti conclusi con i terzi richiedenti , - in pagamento , entro i limiti dei diritti accertati di tali rimborsi . 3 . Le imputazioni ai conti concernenti le spese di personale devono formare mensilmente oggetto di una ripartizione tra la prima e la seconda parte dei piani finanziari . Le imputazioni ai conti collettivi devono formare mensilmente oggetto di una ripartizione tra gli obiettivi di ricerca e di investimento e altre attività della prima parte del piano finanziario in funzione della loro quota d 'utilizzazione dei mezzi di realizzazione . Tali imputazioni sono trasmesse al controllore finanziario per il visto , quindi al contabile . Le imputazioni agli obiettivi di ricerca e di investimento e altre attività della prima parte del piano finanziario devono formare mensilmente oggetto di una imputazione in bilancio agli articoli e voci del capitolo particolare di cui all 'articolo 87 , mediante l 'emissione di proposte di impegno e di ordini di pagamento che sono trasmessi al controllore finanziario per il visto , quindi al contabile . 4 . Al conto di gestione è allegato un documento che riporta i risultati delle operazioni imputate a ciascun conto collettivo , nonchù di quelle imputate ai conti concernenti le spese per il personale . In tale documento è indicata la liquidazione dei saldi dei conti collettivi » . 5 . Il paragrafo 3 dell 'articolo 94 è soppresso e gli attuali paragrafi 4 , 5 e 6 diventano rispettivamente paragrafi 3 , 4 e 5 . 6 . È soppresso l 'allegato « Nomenclatura di bilancio di cui all 'articolo 89 del regolamento finanziario » . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 25 giugno 1979 . Per il Consiglio Il Presidente J . LE THEULE