31979R1252

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1252/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 28/06/1979 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 4 pag. 0032
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 4 pag. 0032
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 2 pag. 0119
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 3 pag. 0003


REGOLAMENTO (CECA , CEE , EURATOM) N . 1252/79 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1979 che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 , applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell 'acciaio , in particolare l 'articolo 78 nono ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l 'articolo 209 ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell 'energia atomica , in particolare l 'articolo 183 ,

vista la proposta della Commissione (1) ,

(1) GU n . C 160 del 6 . 7 . 1978 , pag . 11 .

visto il parere del Parlamento europeo (2) ,

(2) GU n . C 261 del 6 . 11 . 1978 , pag . 15 .

visto il parere della Corte dei conti (3) ,

(3) GU n . C 139 del 5 . 6 . 1979 , pag . 25 .

considerando che la proposta della Commissione è diretta a modificare varie disposizioni del regolamento finanziario e che tali modifiche richiedono un esame più approfondito , salvo per quanto riguarda le modifiche all 'articolo 6 , paragrafo 3 , concernenti i riporti di stanziamenti e le modifiche alle disposizioni del titolo VII miranti a offrire una presentazione semplificata degli stanziamenti di ricerche e di investimenti del capitolo 33 della sezione del bilancio relativa alla Commissione ;

considerando che è opportuno introdurre al più presto tali modifiche ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) è modificato come segue :

(4) GU n . L 356 del 31 . 12 . 1977 , pag . 1 .

1 . Il testo dell 'articolo 6 , paragrafo 3 , è sostituito dal testo seguente :

« 3 . Per gli stanziamenti di cui al paragrafo 1 , lettera b) , la Commissione sottopone al Consiglio e trasmette al Parlamento europeo , entro il 21 aprile , le domande di riporto di stanziamenti , debitamente motivate , dalla Corte di giustizia , dalla Corte dei conti e dalla Commissione stessa .

Non appena ricevuta la domanda di riporto di stanziamenti , il Consiglio consulta il Parlamento europeo che formula il suo parere in tempo utile , vale a dire entro un termine che , di norma , non dovrà superare quattro settimane a decorrere dalla ricezione della domanda di parere presentatagli dal Consiglio .

Il riporto di stanziamenti è ritenuto approvato se il Consiglio , deliberando alla maggioranza qualificata , non ha preso una decisione contraria entro il termine di sei settimane a decorrere dalla ricezione della domanda di riporto di stanziamenti » .

2 . Il testo del secondo e terzo comma dell 'articolo 89 è sostituito dal testo seguente :

« Opportuni commenti per ciascuna suddivisione delineano in particolare :

a) una descrizione sommaria dell 'azione ;

b) sul piano dell 'esecuzione di bilancio :

- l 'organico autorizzato per l 'esercizio in corso ,

- una presentazione semplificata dello scadenzario degli impegni e dei pagamenti previsto al terzo comma .

Alla sezione terza - Commissione - del bilancio sono allegati :

- una tabella di corrispondenza che comprende la ripartizione degli stanziamenti aperti al capitolo 33 sia per destinazione che per natura delle spese , secondo la classificazione prevista all 'articolo 90 , paragrafo 3 , primo comma ;

- uno scadenzario indicativo degli impegni e dei pagamenti , stabilito per articolo e voce e indicante per ciascuna quota il ritmo previsto per l 'utilizzazione degli stanziamenti d 'impegno e degli stanziamenti di pagamento corrispondenti . Lo scadenzario è sottoposto annualmente a revisione ;

- la decisione che autorizza la Commissione a procedere ad alcuni storni di stanziamenti e che è stata presa in virtù dell 'articolo 94 , paragrafo 2 » .

3 . Il testo dell 'articolo 90 , paragrafo 2 , secondo comma , è sostituito dal paragrafo seguente :

« 3 . All 'interno degli obiettivi di ricerca e d 'investimento o altre attività della prima parte , dei conti collettivi della seconda parte e dei conti nei quali figurano le spese di personale della terza parte , le spese sono classificate in sottovoci in funzione della loro natura secondo lo schema seguente :

Sottovoci * Denominazione *

1 * Spese per il personale *

2 * Spese di funzionamento amministrativo *

3 * Spese di funzionamento tecnico *

4 * Spese di investimento *

5 * Spese per contratti *

9 * Stanziamenti riservati . *

Per esigenze di gestione , le sottovoci possono essere suddivise in categorie e in rubriche , corrispondenti per le spese della stessa natura ai capitoli e alle voci della nomenclatura di bilancio stabilita in conformità dell 'articolo 15 , paragrafo 3 » .

Gli attuali paragrafi 3 , 4 , 5 e 6 dell 'articolo 90 sono soppressi .

4 . Il testo dell 'articolo 91 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 91

1 . A ciascuno dei mezzi di realizzazione di cui all 'articolo 90 , paragrafo 2 , lettera b) , corrisponde un conto collettivo .

Ogni conto collettivo raggruppa gli stanziamenti iscritti nei vari articoli e voci della prima parte , destinati specificamente all 'utilizzazione del corrispondente mezzo di realizzazione . All 'interno dei conti collettivi e dei conti di cui all 'articolo 90 , paragrafo 2 , lettera c) , gli stanziamenti sono classificati in funzione della loro natura .

2 . Le imputazioni ai conti concernenti le spese per il personale di cui all 'articolo 90 , paragrafo 2 , lettera c) , devono rimanere entro il limiti degli importi previsti a tal fine nella prima parte del piano finanziario .

Le imputazioni ai conti collettivi devono rimanere entro il limite della somma degli stanziamenti iscritti negli articoli e voci della prima parte dei piani finanziari di cui all 'articolo 90 , paragrafo 2 , lettera a) . Tuttavia , in caso di storni o di iscrizioni di importi risultanti da un 'entrata supplementare proveniente da terzi , le spese possono essere aumentate nella stessa proporzione :

- in impegno , entro i limiti dell 'importo dei rimborsi previsti nei contratti conclusi con i terzi richiedenti ,

- in pagamento , entro i limiti dei diritti accertati di tali rimborsi .

3 . Le imputazioni ai conti concernenti le spese di personale devono formare mensilmente oggetto di una ripartizione tra la prima e la seconda parte dei piani finanziari .

Le imputazioni ai conti collettivi devono formare mensilmente oggetto di una ripartizione tra gli obiettivi di ricerca e di investimento e altre attività della prima parte del piano finanziario in funzione della loro quota d 'utilizzazione dei mezzi di realizzazione .

Tali imputazioni sono trasmesse al controllore finanziario per il visto , quindi al contabile .

Le imputazioni agli obiettivi di ricerca e di investimento e altre attività della prima parte del piano finanziario devono formare mensilmente oggetto di una imputazione in bilancio agli articoli e voci del capitolo particolare di cui all 'articolo 87 , mediante l 'emissione di proposte di impegno e di ordini di pagamento che sono trasmessi al controllore finanziario per il visto , quindi al contabile .

4 . Al conto di gestione è allegato un documento che riporta i risultati delle operazioni imputate a ciascun conto collettivo , nonchù di quelle imputate ai conti concernenti le spese per il personale .

In tale documento è indicata la liquidazione dei saldi dei conti collettivi » .

5 . Il paragrafo 3 dell 'articolo 94 è soppresso e gli attuali paragrafi 4 , 5 e 6 diventano rispettivamente paragrafi 3 , 4 e 5 .

6 . È soppresso l 'allegato « Nomenclatura di bilancio di cui all 'articolo 89 del regolamento finanziario » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 25 giugno 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . LE THEULE