Regolamento (CEE) n. 1243/79 della Commissione, del 25 giugno 1979, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1393/76 che stabilisce le modalità di applicazione per l' importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 158 del 26/06/1979 pag. 0005 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0017
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0161
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0017
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0151
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0151
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1243/79 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1979 recante quinta modifica del regolamento ( CEE ) n . 1393/76 che stabilisce le modalità di applicazione per l ' importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento n . 129 del Consiglio , relativo al valore dell ' unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , visto il regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 3 ) , in particolare l ' articolo 18 , paragrafo 7 , visto il parere del comitato monetario , considerando che , a norma dell ' articolo 1 bis del regolamento ( CEE ) n . 1393/76 della Commissione ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2819/78 ( 5 ) , ai vini liquorosi originari di Cipro e denominati nel paese di produzione « Cyprus Sherry » , si applicano tassi speciali ; considerando che l ' articolo 1 bis , paragrafo 3 , del succitato regolamento stabilisce che il tasso speciale per le monete fluttuanti è eguale al tasso di conversione della moneta interessata rispetto all ' unità di conto monetaria europea ; che dall ' entrata in vigore del sistema monetario europeo l ' unità di conto monetaria europea è stata soppressa ; ch ' essa era stata costituita dall ' insieme delle monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo di 2,25 % ; che questo gruppo di monete , ampliato dal franco francese e dalla sterlina irlandese , continua ad esistere ; che il meccanismo finora applicato può quindi essere mantenuto in vigore ; che è tuttavia necessario adeguare il testo della disposizione in oggetto ; considerando che , in conformità del predetto articolo 1 bis , i tassi speciali figuranti nell ' allegato III del regolamento ( CEE ) n . 1393/76 debbono essere adeguati per le monete interessate a decorrere dal 1° luglio 1979 ; considerando che i tassi speciali sono d ' ora in poi fissati in ECU ; che , in queste condizioni e conformemente all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 652/79 del Consiglio ( 6 ) , i prezzi franco frontiera di riferimento , fissati ancora in UC , devono essere espressi in ECU , avvalendosi del coefficiente di 1,208953 , prima che vengano applicati i nuovi tassi speciali ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento ( CEE ) n . 1393/76 è modificato come appresso : 1 . All ' articolo 1 bis il termine « l ' unità di conto monetaria europea » di cui al paragrafo 3 , lettere b ) e c ) , è sostituito dal termine « l ' insieme delle monete di cui al paragrafo 2 » . 2 . L ' allegato III è sostituito dal seguente : « ALLEGATO III Il tasso speciale di cui all ' articolo 1 bis del regolamento ( CEE ) n . 1393/76 è : a ) per il franco belga e il franco lussemburghese : 1 franco belga/franco lussemburghese = 0,0253433 ECU ; b ) per la corona danese : 1 corona danese = 0,141125 ECU ; c ) per il marco tedesco : 1 marco tedesco = 0,398305 ECU ; d ) per il franco francese : 1 franco francese = 0,172464 ECU ; e ) per la sterlina inglese : 1 sterlina inglese = 1,56859 ECU ; f ) per la sterlina irlandese : 1 sterlina irlandese = 1,50912 ECU ; g ) per la lira italiana : 100 lire italiane = 0,0894287 ECU ; h ) per il fiorino olandese : 1 fiorino = 0,367543 ECU » . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 25 giugno 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 . ( 2 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 157 del 18 . 6 . 1976 , pag . 20 . ( 5 ) GU n . L 334 dell ' 1 . 12 . 1978 , pag . 58 . ( 6 ) GU n . L 84 del 4 . 4 . 1979 , pag . 1 .