31979R1243

Regolamento (CEE) n. 1243/79 della Commissione, del 25 giugno 1979, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1393/76 che stabilisce le modalità di applicazione per l' importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 26/06/1979 pag. 0005 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0017
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0161
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0017
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0151
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0151


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1243/79 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1979

recante quinta modifica del regolamento ( CEE ) n . 1393/76 che stabilisce le modalità di applicazione per l ' importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento n . 129 del Consiglio , relativo al valore dell ' unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 3 ) , in particolare l ' articolo 18 , paragrafo 7 ,

visto il parere del comitato monetario ,

considerando che , a norma dell ' articolo 1 bis del regolamento ( CEE ) n . 1393/76 della Commissione ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2819/78 ( 5 ) , ai vini liquorosi originari di Cipro e denominati nel paese di produzione « Cyprus Sherry » , si applicano tassi speciali ;

considerando che l ' articolo 1 bis , paragrafo 3 , del succitato regolamento stabilisce che il tasso speciale per le monete fluttuanti è eguale al tasso di conversione della moneta interessata rispetto all ' unità di conto monetaria europea ; che dall ' entrata in vigore del sistema monetario europeo l ' unità di conto monetaria europea è stata soppressa ; ch ' essa era stata costituita dall ' insieme delle monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo di 2,25 % ; che questo gruppo di monete , ampliato dal franco francese e dalla sterlina irlandese , continua ad esistere ; che il meccanismo finora applicato può quindi essere mantenuto in vigore ; che è tuttavia necessario adeguare il testo della disposizione in oggetto ;

considerando che , in conformità del predetto articolo 1 bis , i tassi speciali figuranti nell ' allegato III del regolamento ( CEE ) n . 1393/76 debbono essere adeguati per le monete interessate a decorrere dal 1° luglio 1979 ;

considerando che i tassi speciali sono d ' ora in poi fissati in ECU ; che , in queste condizioni e conformemente all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 652/79 del Consiglio ( 6 ) , i prezzi franco frontiera di riferimento , fissati ancora in UC , devono essere espressi in ECU , avvalendosi del coefficiente di 1,208953 , prima che vengano applicati i nuovi tassi speciali ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 1393/76 è modificato come appresso :

1 . All ' articolo 1 bis il termine « l ' unità di conto monetaria europea » di cui al paragrafo 3 , lettere b ) e c ) , è sostituito dal termine « l ' insieme delle monete di cui al paragrafo 2 » .

2 . L ' allegato III è sostituito dal seguente :

« ALLEGATO III

Il tasso speciale di cui all ' articolo 1 bis del regolamento ( CEE ) n . 1393/76 è :

a ) per il franco belga e il franco lussemburghese : 1 franco belga/franco lussemburghese = 0,0253433 ECU ;

b ) per la corona danese : 1 corona danese = 0,141125 ECU ;

c ) per il marco tedesco : 1 marco tedesco = 0,398305 ECU ;

d ) per il franco francese : 1 franco francese = 0,172464 ECU ;

e ) per la sterlina inglese : 1 sterlina inglese = 1,56859 ECU ;

f ) per la sterlina irlandese : 1 sterlina irlandese = 1,50912 ECU ;

g ) per la lira italiana : 100 lire italiane = 0,0894287 ECU ;

h ) per il fiorino olandese : 1 fiorino = 0,367543 ECU » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 25 giugno 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 .

( 2 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 157 del 18 . 6 . 1976 , pag . 20 .

( 5 ) GU n . L 334 dell ' 1 . 12 . 1978 , pag . 58 .

( 6 ) GU n . L 84 del 4 . 4 . 1979 , pag . 1 .