31979R1094

Regolamento (CEE) n. 1094/79 della Commissione, del 1° giugno 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, comprese le muffole di protezione per qualunque mestiere, della sottovoce doganale 42.03 B I, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 136 del 02/06/1979 pag. 0015 - 0015


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1094/79 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 1979

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti , comprese le muffole di protezione per qualunque mestiere , della sottovoce doganale 42.03 B I , originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio , del 29 dicembre 1978 , relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 2 ,

considerando che , in virtù dell ' articolo 1 , paragrafi 3 , di detto regolamento , la sospensione dei dazi doganali è accordata , per ciascuna categoria di prodotti , entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee , pari - esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell ' allegato A del regolamento in questione - all ' importo risultante dalla somma , da un lato , del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità , nel 1974 , provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema , esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità , e , dall ' altro , del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1976 provenienti da altri paesi , nonchù dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi ; che in nessun caso il massimale che risulta dall ' importo di questa somma potrà superare il 150 % di quello fissato per l ' anno 1978 ; che , ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafi 1 e 3 , di detto regolamento , la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento , all ' importazione dei prodotti in causa originari di tutti i paesi e territori - fatta eccezione per quelli elencati nell ' allegato C del medesimo regolamento - , non appena raggiunto a livello comunitario il massimale in questione ;

considerando che per i guanti , comprese le muffole di protezione per qualunque mestiere , della sottovoce doganale 42.03 B I , secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata , il massimale è fissato a 17 369 000 unità di conto europee ; che , alla data del 25 maggio 1979 , le importazioni nella Comunità di detti prodotti originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie hanno raggiunto , per imputazione , il massimale in questione ; che , tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento ( CEE ) n . 3156/78 che prevedono il rispetto di un massimale , occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 5 giugno 1979 , la riscossione dei dazi doganali , sospesa in virtù del regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio , è ripristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari , fatta eccezione per quelli elencati nell ' allegato C del suddetto regolamento ( CEE ) n . 3156/78 :

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

42.03 * Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli , naturali , artificiali o ricostituiti : *

* B . Guanti , comprese le muffole : *

* I . di protezione per qualunque mestiere *

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 1° giugno 1979 .

Per la Commissione

Christopher TUGENDHAT

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 375 del 30 . 12 . 1978 , pag . 26 .