Regolamento (CEE) n. 1038/79 del Consiglio, del 24 maggio 1979, relativo al sostegno comunitario di un progetto di esplorazione di idrocarburi in Groenlandia
Gazzetta ufficiale n. L 132 del 30/05/1979 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0012
edizione speciale greca: capitolo 12 tomo 3 pag. 0010
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 2 pag. 0012
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 3 pag. 0138
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 3 pag. 0138
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1038/79 DEL CONSIGLIO del 24 maggio 1979 relativo al sostegno comunitario di un progetto di esplorazione di idrocarburi in Groenlandia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo , viste le proposte della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che al Consiglio sono state trasmesse una proposta di regolamento concernente il sostegno di progetti comuni di esplorazione degli idrocarburi e una proposta di regolamento di applicazione , modificata in data 7 agosto 1978 ; considerando che , con decisione in data 21 dicembre 1978 , Il Consiglio ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di svolgere compiti connessi con l ' eventuale concessione di tale sostegno , salva la dichiarazione di cui al paragrafo 3 di detta decisione , dichiarazione che nella misura in cui è applicabile alla fattispecie , deve essere considerata come parte integrante del presente regolamento ; considerando che un progetto da attuare in Groenlandia presenta carattere d ' urgenza , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il progetto di esplorazione di idrocarburi di cui all ' allegato fruisce , fino ad un importo massimo di 3 450 000 unità di conto europee , di un sostegno comunitario sotto forma di sovvenzioni , rimborsabili in caso di sfruttamento commerciale dei dati ottenuti . Articolo 2 L ' importo delle sovvenzioni è calcolato applicando l ' aliquota del 75 % al costo del progetto , verificato ed accettato dalla Commissione , entro i limiti dell ' importo massimo di cui all ' articolo 1 . Articolo 3 In seguito alla concessione , da parte dello Stato membro interessato , di licenze e di diritti necessari per l ' esecuzione del progetto , la Commissione , previa consultazione di detto Stato membro , tratterà e concluderà con il « Geological Survey of Greenland » un contratto che fissa le modalità di pagamento del sostegno . La Commissione provvede alla gestione del contratto . Articolo 4 I responsabili dell ' esecuzione del progetto trasmettono annualmente alla Commissione una relazione sull ' andamento dei lavori e sulle spese sostenute . I rappresentanti della Commissione hanno accesso in qualsiasi momento ai documenti tecnici e finanziari relativi allo Stato di avanzamento del progetto . Articolo 5 Le informazioni raccolte dalla Commissione in applicazione del presente regolamento sono riservate senza che per questo venga pregiudicata la vendita dei risultati commerciali . Articolo 6 La Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento del progetto e sui risultati ottenuti . Fatto salvo l ' articolo 5 , la relazione della Commissione fornisce gli elementi di valutazione essenziali sulle prospettive commerciali del progetto . Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 24 maggio 1979 . Per il Consiglio Il Presidente J . FRANCOIS-PONCET ALLEGATO PROGETTO NAD Localizzazione Parte sud-est ed est della piattaforma continentale della Groenlandia , tra il 59° parallelo N ed il 78° parallelo N . Descrizione del progetto - Studi particolareggiati sui profili aeromagnetici esistenti della piattaforma continentale ad est e sud-est della Groenlandia e realizzazione di studi preliminari sulla possibilità di effettuare l ' esplorazione ( particolarmente sulle superficie ghiacciate ) ; - Lavori geofisici con relative osservazioni sismologiche ; - Particolari lavori geofisici allo scopo di determinare possibili obiettivi di trivellazione . Entità del progetto La prospezione aeromagnetica iniziale di natura generale rivela l ' esistenza probabile di un bacino sedimentario molto esteso di uno spessore di sedimenti fino al 10 000 metri . Se si estrapolano i dati geoligici ottenuti sulla terraferma c ' è motivo di pensare che questi sedimenti marini possono probabilmente contenere eccellenti strutture petrolifere . Le informazioni raccolte nel quadra degli studi aeromagnetici e dei lavori geofisici già svolti dagli istituti scientifici saranno utilizzate per delimitare nel modo più preciso possibile i bacini sedimentari ed ottenere così una base ottimale per elaborare una pianta della disposizione dei profili geofisici marini nel quadro del progetto . Data la situazione dei ghiacci , i lavori marini si limiterrano quasi esclusivamente alla zona situata a sud del 72° parallelo N . Sostegno finanziario proposto * Costo dei lavori * Aliquota del sostegno * Importo corrispondente * Lavori geofisici * 4 600 000 UCE * 75 % * 3 450 000 UCE * Il governo danese concede un sostegno del 25 % di tale costo . Esecuzione del progetto Il lavoro sopra descritto sarà svolto sotto gli auspici del « Geological Survey of Greenland » , che sarà responsabile della progettazione e dell ' esecuzione dell ' intero progetto . L ' acquisizione dei dati in loco sarà affidata a società dopo bandi di gara pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Contratto Il contratto di sostegno non sarà concluso fino a quando le autorità danesi non avranno concesso le licenze ed i diritti necessari per l ' esecuzione dal progetto . Rimborso Tutti i dati potranno essere ottenuti contro pagamento di una somma corrispondente ai costi di riproduzione . Se il « Geological Survey of Greenland » non sfrutta commercialmente i risultati del lavoro , non si fa luogo a rimborso del sostegno .