Regolamento (CEE) n. 1029/79 del Consiglio, del 24 maggio 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune (1° luglio 1979 - 30 giugno 1980)
Gazzetta ufficiale n. L 130 del 29/05/1979 pag. 0001 - 0003
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1029/79 DEL CONSIGLIO del 24 maggio 1979 recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune ( 1° luglio 1979 - 30 giugno 1980 ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 28 , visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione , considerando che la pesca della anguille in alcuni centri di produzione della Comunità è stata proibita o resa impossibile ; che questo fatto ha provocato una diminuzione della produzione comunitaria delle anguille in generale ed in particolare per quanto riguarda le anguille fresche ( vive o morte ) , refrigerate o congelate , della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune destinate ad essere trasformate in aziende di affumicatura o di scorticatura o destinate all ' affumicatura o alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04 ; che , di conseguenza , l ' approvvigionamento di tali anguille per le industrie di trasformazione della Comunità dipende attualmente in gran dalle importazioni ; che è quindi opportuno sospendere totalmente dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980 L ' applicazione del dazio autonomo della tariffa dogonale comune per i prodotti in questione entro limiti quantitativi appropriati ; che l ' adozione di una tale misura comunitaria non appare suscettibile di causare pregiudizio alla produzione comunitaria ; considerando che gli attuali fabbisogni non coperti dalla produzione comunitaria , da soddisfare con importazioni , possono essere valutati in 6 700 tonnellate per il periodo 1° luglio 1979 - 30 giugno 1980 ; che è quindi opportuno aprire , per tale periodo , un contingente tariffario per le anguille in questione alle condizioni qui sopra indicate ; che la fissazione a questo livello del volume contingentale non esclude , tuttavia , un aggiustamento durante il periodo contingentale ; considerando che è opportuno garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori degli Stati membri a detto contingente , nonchù l ' applicazione ininterrotta dell ' aliquota prevista per quest ' ultimo a tutte le importazioni dei prodotti in questione , fino ad esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffaria comunitario , basato sulla ripartizione tra gli Stati membri citati , appare idoneo a rispettarne la natura comunitaria , tenuto conto dei principi sopra enuciati ; che nella fattispecie si tratta di prodotti per i quali le statistiche disponibili non danno informazioni sulla situazione di tali prodotti sul mercato ; che quindi non è possibile fissare una ripartizione del volume contingentale fra gli Stati membri basata sull ' evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nel corso degli ultimi anni ; che tuttavia , secondo le previsioni fatte dagli Stati membri , la partecipazione iniziale al volume contingentale può essere fissata secondo quanto indicato all ' articolo 2 ; considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti , occorre suddividere in due parti il volume del contingente , ripartendo la prima parte e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori , è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello che potrebbe corrispondere all ' 80 % circa del volume contingentale ; considerando che le aliquote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto di tale situazione ed evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria aliquota iniziale effettui il prelievo di un ' aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro tutte le volte che la riserva lo consenta quando ciascuna delle sue aliquote supplementari è quasi totalmente utilizzata ; che le aliquote iniziali supplementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve in particolare essere posta in grado di seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ; considerando che , qualora ad una data determinata del periodo contingentale , una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro , tale Stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva , per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre protrebbe essere utilizzata in altri Stati membri ; considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno de Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980 , un contingente tariffario comunitario di 6 700 tonnellate è aperto per le anguille fresche ( vive o morte ) , refrigerate o congelate , della sottovoce es 03.01 A II della tariffa doganale comune , destinate ad essere trasformate nelle aziende di affumicatura o di scorticatura o destinata alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 06.04 della tariffa doganale comune . Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l ' applicazione delle disposizioni comunitarie nella materia . 2 . Entro i limiti di tale contingente tariffario il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso . Articolo 2 1 . Una prima parte di 5 392 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che , fatto salvo l ' articolo 5 , sono valide dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980 , ammontano ai seguenti quantitativi : ( in tonnellate ) Benelux : * 1 760 * Danimarca : * 1 096 * Germania : * 2 222 * Francia : * 62 * Irlanda : * 5 * Italia : * 27 * Regno Unito : * 220 * 2 . La seconda parte , pari a 1 308 tonnellate , costituisce la riserva . Articolo 3 1 . Se l ' aliquota iniziale di uno Stato membro quale è fissata dall ' articolo 2 , paragrafo 1 , ovvero la stessa aliquota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora sia stato applicato l ' articolo 5 , è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo , semprechù la consistenza della riserva lo permetta , di una seconda pari al 15 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore . 2 . Se , dopo aver esaurito l ' aliquota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota , tale Stato membro procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo , semprechù la consistenza della riserva lo permetta , di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore . 3 . Se , dopo aver esaurito la seconda aliquota , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota , esso procede come disposto al paragrafo 2 , al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza . Tale procedura continua ad essere applicata fino ad esaurimento della riserva . 4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi , se vi è ragione di ritenere che esse potrebbero non essere esaurite . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo . Articolo 4 Le aliquote supplementari prelevate a norma dell ' articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1980 . Articolo 5 Gli Stati membri trasferiscono alla riserva , al più tardi il 1° maggio 1980 , la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che , al 15 aprile 1980 , ecceda del 20 % il volume iniziale . Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° maggio 1980 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione , effettuate sino al 15 aprile 1980 incluso e imputate al contingente comunitario , nonchù , se del caso , la frazione dell ' aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva . Articolo 6 La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articolo 2 e 3 ed informa ciascuna di essi , non appena le pervengono le notifiche , del grado di esaurimento della riserva . Essa informa gli Stati membri , entro il 5 maggio 1980 , dell ' entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell ' articolo 5 . Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l ' entità allo Stato membro che procede all ' ultimo prelievo . Articolo 7 1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , alla loro parte cumulata del contingente comunitario . 2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione , stabiliti nel loro territorio , il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate . 3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione sulle loro aliquote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione al consumo . 4 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate secondo le modalità di cui al paragrafo 3 . Articolo 8 Su richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote . Articolo 9 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù venga osservato il presente regolamento . Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 24 maggio 1979 . Per il Consiglio Il Presidente J . FRANCOIS-PONCET