Regolamento (CEE) n. 946/79 del Consiglio, dell' 8 maggio 1979, che fissa un' indennità di compensazione per il frumento tenero, la segala e il granturco giacenti nelle scorte alla fine della campagna 1978/1979
Gazzetta ufficiale n. L 120 del 16/05/1979 pag. 0001 - 0002
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 946/79 DEL CONSIGLIO dell ' 8 maggio 1979 che fissa un ' indennità di compensazione per il frumento tenero , la segala e il granturco giacenti nelle scorte alla fine della campagna 1978/1979 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1254/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 9 , paragrafi 1 e 5 , vista la proposta della Commissione , considerando che l ' indennità di compensazione di cui all ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 è intesa soprattutto ad impedire un massiccio afflusso di cereali all ' intervento nel momento in cui cessa l ' applicazione delle maggiorazioni mensili del prezzo d ' intervento , mentre gran parte dei cereali giancenti nelle scorte potrebbe essere direttamente smaltita sul mercato prima del nuovo raccolto ; che la situazione del mercato del frumento tenero in tutta la Comunità e quella della segala utilizzata nell ' alimentazione umana in alcune regioni della Comunità rendono opportuna la concessione dell ' indennità di compensazione per tali cereali ; considerando che esiste il rischio che taluni quantitativi di granturco siano offerti all ' intervento in determinate regioni , nonostante esista una situazione deficitaria nel complesso della Comunità ; che è pertanto opportuno fissare anche per tale cereale un ' indennità di compensazione ; che , dato che la commercializzazione di un raccolto si estende normalmente oltre la fine della campagna , il versamento di un ' indennità di compensazione consente in effetti di evitare che quantitativi considerevoli , normalmente giacenti nelle scorte alla fine della campagna , vengano offerti all ' intervento negli ultimi mesi della campagna stessa ; considerando che è opportuno fissare l ' indennità di compensazione ad un importo pari alla differenza fra i prezzi indicativi espressi in moneta nazionale , validi il 31 luglio ed il 1° agosto 1979 ; che , qualora il risultato del calcolo dia un importo negativo , l ' indennità deve essere riportata a zero ; considerando che l ' indennità di compensazione non può essere concessa per i cereali che sono stati raccolti nella Comunità nel corso del 1979 e che , per questo motivo , non hanno subito l ' aumento di costo dovuto al magazzinaggio ; che , dato il nesso esistente fra il regime dell ' intervento e quello dell ' indennità di compensazione , è opportuno concedere quest ' ultima soltanto per i cereali di qualità sana , leale e mercantile , ai sensi delle disposizioni adottate in applicazione dell ' articolo 7 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 ; che , tuttavia , per la segala detenuta dall ' industria molitoria , occorre ammettere come prova di sufficiente qualità la sua macinazione a fini alimentazione umana , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Per il frumento tenero e la segala utilizzata nell ' alimentazione umana , raccolti nella Comunità e giacenti nelle scorte alla fine della campagna di commercializzazione 1978/1979 , è concessa un ' indennità di compensazione . 2 . È parimenti concessa un ' indennità di compensazione per il granturco raccolto nella Comunità e che si trova nelle scorte nelle zone di produzione eccedentarie della Comunità alla fine della campagna di commercializzazione 1978/1979 . 3 . L ' indennità di compensazione concessa è pari alla differenza tra il prezzo indicativo in moneta nazionale valido l ' ultimo mese della campagna di commercializzazione 1978/1979 è il prezzo indicativo in moneta nazionale valido il primo mese della campagna di commercializzazione 1979/1980 . Qualora il risultato del calcolo dia un importo negativo , l ' indennità è riportata a zero . Articolo 2 Le indennità di compensazione di cui all ' articolo 1 , paragrafi 1 e 2 , non sono concesse per i cereali che provengono dal raccolto 1979 o che non soddisfano ai requisiti qualitativi richiesti per l ' intervento durante la campagna 1978/1979 . $Per la segala detenuta dall ' industria molitoria alla fine della campagna , è ammessa come prova di sufficiente qualità la sua macinazione a fini di alimentazione umana . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 8 maggio 1979 . Per il Consiglio Il Presidente P . MEHAIGNERIE ( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 156 del 14 . 6 . 1978 , pag . 1 .