31979R0910

Regolamento (CEE) n. 910/79 della Commissione, del 7 maggio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al dinosebe, della sottovoce doganale ex 29.07 C III, originario della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 115 del 09/05/1979 pag. 0011 - 0011


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 910/79 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1979

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al dinosebe , delle sottovoce doganale ex 29.07 C III , originario della Romania , beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio , del 29 dicembre 1978 , relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 2 ,

considerando che in virtù dell ' articolo 1 , paragrafi 3 e 4 , di detto regolamento , la sospensione dei dazi doganali è accordata , per ciascuna categoria di prodotti entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee , pari - esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell ' allegato A del regolamento in questione - all ' importo risultante dalla somma , da un lato , del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità , nel 1974 , provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema , esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità , e , dall ' altro , del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1976 provenienti da altri paesi , nonchù dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi ; che in nessun caso il massimale che risulta dall ' importo di questa somma potrà superare il 150 % di quello fissato per l ' anno 1978 ; che , nell ' ambito di detto massimale , le importazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell ' allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale , ad eccezione di taluni prodotti per i quali l ' importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all ' allegato A del regolamento stesso ; che ai sensi dell ' articolo 2 e 3 , di detto regolamento , la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all ' atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori , ad eccezione di quelli elencati nell ' allegato C del regolamento stesso , non appena raggiunto , a livello comunitario , l ' importo massimo in questione ;

considerando che per il dinosebe , della sottovoce doganale ex 29.07 C III , e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata , il massimale è fissato a 75 000 unità di conto europee e che , quindi , l ' importo massimo è pari a 37 500 unità di conto europee ; che alia data del 23 aprile 1979 , le importazioni nella Comunità di dinosebe , della sottovoce doganale ex 29.07 C III , originario della Romania , beneficiaria delle preferenze tariffarie , hanno raggiunto l ' importo massimo in questione ; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento ( CEE ) n . 3156/78 che prevedono il rispetto di un importo massimo , occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione , nei riguardi della Romania ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 12 maggio 1979 , la riscossione dei dazi doganali , sospesa in virtù del regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio , è ripristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti , originari della Romania :

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

ex 29.07 C III * Dinosebe ( ISO ) *

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 7 maggio 1979 .

Per la commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 375 del 30 . 12 . 1978 , pag . 26 .