Regolamento (CEE) n. 784/79 della Commissione, del 19 aprile 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi e sacchetti da imballaggio delle sottovoci doganali 62.03 B I a), ex b) e ex II, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 099 del 21/04/1979 pag. 0026 - 0026
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 784/79 DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 1979 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi e sacchetti da imballaggio delle sottovoci doganali 62.03 B 1 a ) , ex b ) e ex II , originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste da regolamento ( CEE ) n . 3157/78 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 3157/78 del Consiglio , del 29 dicembre 1978 , relativo all ' apertura , alla ripartizione ed alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e teritori in via di sviluppo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 , considerando che , in virtù dell ' articolo 2 , paragrafi 1 e 2 , di detto regolamento , la sospensione dei dazi doganali è accordata , per ciascuna categoria di prodotti , entro il limite di un massimale comunitario fissato , per ciascuno dei prodotti di cui al suo allegato B , nella colonn 5 a ) ; che su detto massimale non possono essere imputati che i prodotti originari dei paesi e territori menzionati nell ' allegato D , diversi da quelli elencati nella colonna 4 b ) dell ' allegato B , nei confronti dei prodotti corrispondenti ; che , ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , di detto regolamento , la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento , non appena raggiunto , a livello comunitario , il massimale suddetto ; considerando che , per i sacchi e sacchetti da imballaggio delle sottovoci doganali 62.03 B I a ) , ex b ) e ex II , secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata , il massimale è fissato a 186,50 tonnellate ; che , alla data del 5 aprile 1979 , le importazioni nella Comunità di detti prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie hanno raggiunto , per imputazione , il massimale in questione ; che , tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento ( CEE ) n . 3157/78 che prevedono il rispetto di un massimale , occore quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 A partire dal 24 aprile 1979 , la ricossione dei dazi doganali , sospesa in virtù del regolamento ( CEE ) n . 3157/78 del Consiglio , è ripristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti : N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 62.03 * Sacchi e sacchetti da imballaggio : * * B . di tessuti di altre materie tessili : * * I . usati : * * a ) di tessuti di lino o di sisal * * ex b ) altri , esclusi i tessuti di cocco * * ex II . altri , esclusi i tessuti di cocco * Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 19 aprile 1979 . Per la Commissione Henk VREDELING Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 375 del 30 . 12 . 1978 , pag . 71 .