Regolamento (CEE) n. 741/79 della Commissione, dell' 11 aprile 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all' urea della sottovoce 31.02 B della tariffa doganale comune, originaria dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 093 del 12/04/1979 pag. 0036 - 0036
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 741/79 DELLA COMMISSIONE dell ' 11 aprile 1979 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all ' urea della sottovoce 31.02 B della tariffa doganale comune , originaria dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio , del 29 novembre 1978 , relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via sviluppo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 2 , considerando che , in virtù dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , di detto regolamento , la sospensione dei dazi doganali è accordata , per ciascuna categoria di prodotti , entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee , pari - esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell ' allegato A del regolamento in questione - all ' importo risultante dalla somma , da un lato , del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità , nel 1974 , provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema , esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità , e , dall ' altro , del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1976 provenienti da altri paesi , nonchù dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi ; che in nessun caso il massimale che risulta dall ' importo di questa somma potrà superare il 150 % di quello fissato per l ' anno 1978 ; che , ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafi 1 e 3 , di detto regolamento , la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento , all ' importazione dei prodotti in causa originari di tutti i paesi e territori - fatta eccezione per quelli elencati nell ' allegato C del medesimo regolamento - , non appena raggiunto a livello comunitario il massimale in questione ; considerando che per l ' urea della sottovoce 31.02 B della tariffa comune , secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata , il massimale è fissato a 315 000 unità di conto europee ; che , alla data del 6 aprile 1979 , le importazioni nella Comunità di detti prodotti originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie hanno raggiunto , per imputazione , il massimale in questione ; che , tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento ( CEE ) n . 3156/78 che prevedono il rispetto di un massimale , occore quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 A partire dal 15 aprile 1979 la riscossione dei dazi doganali , sospesa in virtù del regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio , è ripristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari , fatta eccezione per quelli elencati nell ' allegato C del suddetto regolamento ( CEE ) n . 3156/78 : N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 31.02 * Concimi minerali o chimici azotati : * * B . Urea con tenore di azoto superiore al 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco * Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , l ' 11 aprile 1979 . per la Commissione Étienne DAVIGNON Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 375 del 30 . 12 . 1978 , pag . 26 .