31979R0591

Regolamento (CEE) n. 591/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d' oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve

Gazzetta ufficiale n. L 078 del 30/03/1979 pag. 0002 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0200
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0018
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0200
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0064
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0064


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 591/79 DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 1979

che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d ' oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1562/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 20 bis , secondo comma ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2749/78 del Consiglio , del 23 novembre 1978 , relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ( 3 ) , in particolare l ' articolo 9 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che l ' articolo 20 bis del regolamento n . 136/66/CEE dispone che l ' olio d ' oliva impiegato nella fabbricazione di conserve di pesci e di ortaggi può beneficiare di un regime di restituzione alla produzione o di sospensione totale o parziale del prelievo all ' importazione ; che , tenuto conto delle caratteristiche del mercato dell ' olio d ' oliva e dell ' esperienza acquisita , il regime di restituzione alla produzione sembra il più idoneo ; che è necessario adottare le norme generali d ' applicazione di detto regime ;

considerando che la restituzione alla produzione deve consentire ai beneficiari di acquistare sul mercato della Comunità , a prezzi vicini a quelli praticati sul mercato mondiale , la qualità d ' olio che essi impiegano con maggior frequenza nelle loro fabbricazioni ; che , a tal fine , la restituzione alla produzione deve essere fissa in base all ' elemento mobile del prelievo all ' importazione degli oli ottenuti dalla raffinazione dell ' olio d ' oliva vergine ;

considerando che dev ' essere garantira agli interessati un certa stabilità del prezzo di costo dell ' olio d ' oliva impiegato nella fabbricazione delle conserve ; che , a tal fine , la restituzione deve essere fissata per un periodo abbastanza lungo e senza tener conto delle modifiche relativamente lievi dei prelievi all ' importazione ;

considerando che l ' articolo 11 del regolamento n . 136/66/CEE prevede la concessione di un aiuto al consumo di olio d ' oliva di origine comunitaria ; che , in base all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 3089/78 ( 4 ) , questo aiuto è concesso unicamente alle imprese riconosciute che provvedono al condizionamento dell ' olio d ' oliva ; che tuttavia , per non porre gli oli di origine comunitaria in una situazione sfavorevole rispetto agli oli importati , è necessario maggiorare di un importo pari all ' aiuto al consumo la restituzione che sarà concessa agli oli di origine comunitaria ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2751/78 ( 5 ) dispone che i prelievi all ' importazione sono fissati mediante gara , semprechù siano soddisfatte talune condizioni ; che , in caso di applicazione di tale procedura , la Commissione fissa un prelievo minimo all ' importazione per gli oli d ' oliva raffinati ; che , in tal caso , occorre prevedere la fissazione della restituzione alla produzione in base a questi prelievi minimi ;

considerando che per garantire il corretto funzionamento del regime della restituzione occorre tener conto , nel fissare la restituzione , di un ' eventuale notevole modifica del prezzo di entrata prevista all ' inizio del periodo di applicazione della restituzione in oggetto , nonchù di una modifica notevole del prelievo all ' importazione durante tale periodo ;

considerando che la restituzione deve essere concessa unicamente per i quantitativi effettivamente impiegati nelle conserve ; che è pertanto necessario che gli Stati membri assicurino l ' applicazione di un adeguato regime di controllo ;

considerando che il presente regolamento sostituisce i regolamenti ( CEE ) n . 155/71 ( 6 ) e ( CEE ) n . 1794/76 ( 7 ) ; che questi regolamenti devono pertanto essere abrogati ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' olio d ' oliva impiegato nella fabbricazione di conserve di pesci e di ortaggi beneficia di un regime di restituzione alla produzione .

Le norme generali d ' applicazione di tale regime sono definite nei seguenti articoli .

Articolo 2

È concessa una restituzione alla produzione per l ' olio d ' oliva impiegato nella fabbricazione di conserve di pesci delle sottovoci 16.04 B , C , D , E , F e G della tariffa doganale comune e di conserve di ortaggi della voce 20.02 di detta tariffa .

Articolo 3

Fatto salvo l ' articolo 7 , secondo comma , la Commissione fissa la restituzione alla produzione ogni due mesi .

Articolo 4

1 . Fatto salvo l ' articolo 6 , l ' importo della restituzione è eguale alla media aritmetica dell ' elemento mobile dei prelievi applicati all ' importazione degli oli d ' oliva della sottovoce 15.07 A II a ) della tariffa doganale comune nei due mesi che precedono il mese in cui la restituzione è stata applicata .

Tuttavia , se l ' olio d ' oliva impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comunità , la restituzione è eguale alla media suindicata , maggiorata di un importo pari all ' aiuto al consumo valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata .

2 . La restituzione precedentemente fissata è mantenuta se il divario tra questa e il nuovo importo calcolato in applicazione del paragrafo 1 non eccede un importo da stabilirsi .

Articolo 5

1 . Se si applica la procedura di gara di cui all ' articolo 16 del regolamento n . 136/66/CEE e all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 2749/78 , la restituzione alla produzione è fissata , fatto salvo l ' articolo 6 del presente regolamento , sulla base dei prelievi minimi stabiliti nel quadro di tale procedura per gli oli della sottovoce 15.07 A II a ) della tariffa doganale comune .

2 . Tuttavia , se l ' olio d ' oliva impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comunità , l ' importo stabilito in virtù del paragrafo 1 è maggiorato di un importo pari all ' aiuto al consumo valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata .

Articolo 6

1 . Se si decide di far ricorso alla procedura di gara , la Commissione fissa la restituzione alla produzione , conformemente all ' articolo 5 , per la prima volta alla scadenza di una restituzione stabilita in conformità dell ' articolo 4 e semprechù siano stati fissati almeno due prelievi minimi .

2 . Se si decide di porre fine alla procedura di gara , la Commissione fissa la restituzione conformemente all ' articolo 4 , par la prima volta alla scadenza di una restituzione stabiliti in conformità all ' articolo 5 e semprechù siano stati fissati almeno due prelievi a norma dell ' articolo 15 del regolamento n . 136/66/CEE .

Articolo 7

In caso di notevole modifica del prezzo di entrata prevista all ' inizio del periodo di validità della restituzione , per la sua fissazione si può tener conto anche del divario tra il nuovo prezzo di entrata e il prezzo di entrata valido anteriormente .

In caso di notevole modifica dei prelievi all ' importazione durante il periodo di validità della restituzione , quest ' ultima può essere modificata conseguentemente in tale periodo .

Articolo 8

1 . Il diritto alla restituzione è acquisito nel momento in cui l ' olio è impiegato nella fabbricazione delle conserve .

2 . Gli Stati membri garantiscono , mediante un regime di controllo , che la restituzione alla produzione sia concessa unicamente per l ' olio d ' oliva impiegato nella fabbricazione delle conserve di pesci e di ortaggi di cui all ' articolo 2 .

Articolo 9

Le modalità di applicazione del presente regolamento , in particolare quelle relative al regime di controllo di cui all ' articolo 8 , paragrafo 2 , sono adottate secondo la procedura prevista dall ' articolo 38 del regolamento n . 136/66/CEE .

Articolo 10

I regolamenti ( CEE ) n . 155/71 e ( CEE ) n . 1794/76 sono abrogati .

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 26 marzo 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . MEHAIGNERIE

( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .

( 2 ) GU n . L 185 del 7 . 7 . 1978 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 331 del 28 . 11 . 1978 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 369 del 29 . 12 . 1978 , pag . 12 .

( 5 ) GU n . L 331 del 23 . 11 . 1978 , pag . 6 .

( 6 ) GU n . L 22 del 28 . 1 . 1971 , pag . 5 .

( 7 ) GU n . L 201 del 27 . 7 . 1976 , pag . 3 .