Regolamento (CEE) n. 545/79 della Commissione, del 22 marso 1979, recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari
Gazzetta ufficiale n. L 072 del 23/03/1979 pag. 0016 - 0017
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0005
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0058
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0058
REGOLAMENTO (CEE) N. 545/79 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 1979 recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2580/78 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione (5), i prezzi di vendita del burro sono determinati secondo la procedura di gara, nel rispetto di un livello minimo fissato in unità di conto per ogni gara particolare; considerando che, all'atto pratico per evitare difficoltà di carattere amministrativo e per garantire un'uniforme applicazione negli Stati membri, occorre precisare il tasso da utilizzare per convertire detti prezzi in moneta nazionale; considerando che il regolamento (CEE) n. 878/77 prevede all'articolo 4, paragrafo 1, l'applicabilità per quanto riguarda le incidenze sui diritti e sugli obblighi esistenti al momento della modifica del tasso rappresentativo, delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agricola comune (6), previste per la modifica del rapporto tra la parità della moneta dello Stato membro e il valore dell'unità di conto; considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68, le somme ivi indicate sono pagate utilizzando il tasso di conversione in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte dell'operazione; che, a norma dell'articolo 6 del predetto regolamento, è considerata come momento della realizzazione dell'operazione la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione, quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato; che tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 878/77 si può derogare alle suddette disposizioni; considerando che, per quanto riguarda la conversione in moneta nazionale dei prezzi minimi fissati per ogni gara particolare e tenuto conto dell'interesse che l'operatore ha di conoscere il prezzo che dovrà pagare in moneta nazionale non appena abbia presentato la propria offerta e per semplificare altresì le operazioni di controllo, occorre prendere in considerazione il tasso rappresentativo valido il giorno stabilito come data limite per la presentazione delle offerte della gara particolare di cui trattasi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 262/79 è aggiunto il seguente paragrafo: « 3. La conversione in moneta nazionale del prezzo minimo di cui al paragrafo 1 e del prezzo che dovranno pagare gli aggiudicatari è effettuata avvalendosi del tasso rappresentativo valido il giorno previsto come data limite per la presentazione delle offerte per la gara particolare di cui trattasi ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1979. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.(4) GU n. L 309 dell'1. 11. 1978, pag. 13.(5) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.(6) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.