Regolamento (CEE) n. 452/79 della Commissione, del 7 marzo 1979, concernente l' apertura di una gara permanente per la determinazione di premi per lo zucchero bianco destinato all' alimentazione delle api
Gazzetta ufficiale n. L 057 del 08/03/1979 pag. 0018 - 0020
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 24 pag. 0248
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 452/79 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 1979 concernente l ' apertura di una gara permanente per la determinazione di premi per lo zucchero bianco destinata all ' alimentazione delle api LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 3330/74 del Consiglio , del 19 dicembre 1974 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1396/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 9 , paragrafo 6 , visto il regolamento ( CEE ) n . 2049/69 del Consiglio , del 17 ottobre 1969 , che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l ' alimentazione animale ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1640/73 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 3 , considerando che , a norma dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 , può essere deciso di concedere premi di denaturazione per lo zucchero reso inadatto all ' alimentazione umana ; che , a norma dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2049/69 , la fissazione del premio di denaturazione , che può avvenire , in particolare , a seguito di una gara , ha luogo soltanto se il complesso delle eccedenze di zucchero disponibili per la denaturazione nella Comunità e gli aspetti economici della denaturazione prevista lo giustifichino ; considerando che il bilancio di approvvigionamento della campagna saccarifera 1978/1979 non osta a che un certo quantitativo di zucchero bianco sia reso disponibile per la denaturazione ; che , per l ' apicoltura , lo zucchero rappresenta il solo alimento che non può essere sostituito con altri ; che pertanto una certa quantità di zucchero può essere destinata all ' alimentazione delle api ; considerando che la procedura di gara , che garantisce parità di accesso e di trattamento a tutti gli interessati nella Comunità , appare la più idonea per determinare i premi di denaturazione corrispondenti alla situazione del mercato ; considerando che è opportuno stabilire un quantitativo minimo e un quantitativo massimo per offerta e prescrivere una sola offerta per concorrente e per gara parziale , al fine di facilitare la partecipazione alla gara del maggior numero possibile di interessati ; considerando che i principi e le modalità di applicazione per la fissazione dei premi di denaturazione sono stati definiti dal regolamento ( CEE ) n . 2049/69 e dal regolamento ( CEE )n . 100/72 della Commissione , del 14 gennaio 1972 , che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione dello zucchero per l ' alimentazione animale ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2847/72 ( 6 ) ; considerando che l ' esperienza ha dimostrato che occorre ricercare i mezzi più idonei a garantire che lo zucchero denaturato venga destinato all ' impiego previsto ; che tale obiettivo può essere conseguito esigendo dal titolare del titolo di premio di denaturazione una maggiore responsabilità , la quale può trovare una sanzione nell ' obbligo di restituire il premio già riscosso ; che è inoltre opportuno rafforzare le misure di controllo adottate dagli Stati membri e prevedere rapporti di collaborazione fra i vari organismi di controllo in caso di scambi intracomunitari di zucchero denaturato ; considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . È indetta una gara permanente ai fini della determinazione di premi per lo zucchero bianco destinato all ' alimentazione animale e , per la durata di questa gara permanente , sono indette gare parziali . 2 . Lo zucchero bianco , il cui premio di denaturazione è oggetto della gara di cui al paragrafo 1 , è destinato all ' alimentazione delle api . Esso è denaturato secondo uno dei metodi di cui al titolo II , punto 3 , dell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 100/72 . 3 . Salvo casi di forza maggiore , lo zucchero così denaturato deve essere destinato all ' impiego di cui al paragrafo 2 non oltre il 31 marzo 1980 . 4 . Lo zucchero per il quale un titolo di premio di denaturazione è stato rilasciato in virtù di una gara parziale può essere denaturato soltanto nello Stato membro che ha emesso il titolo ; 5 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che lo zucchero denaturato venga destinato all ' impiego prescritto . Qualora si constati che l ' impegno assunto con la dichiarazione di cui all ' articolo 6 non è stato rispettato , lo Stato membro che ha effettuato il pagamento esige dal titolare del titolo di premio di denaturazione il rimborso del premio . Articolo 2 1 . Le gare parziali che si svolgono durante la gara permanente hanno luogo conformemente alle relative disposizioni dei regolamenti ( CEE ) n . 2049/69 e ( CEE ) n . 100/72 nonchù alle disposizioni che seguono . 2 . La gara permanente resta aperta fino a una data che sarà determinata ulteriormente . Articolo 3 1 . Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale decorre dal giorno della pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale e scade mercoledì 21 marzo 1979 alle 9,30 . 2 . In deroga all ' articolo 3 , paragrafo 4 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 100/72 , il termine di presentazione delle offerte per la quarta gara parziale e le successive scade alle 9,30 il primo mercoledì del mese immediatamente successivo alla scadenza del termine precedente . Articolo 4 Le ore limite di cui all ' articolo 3 del presente regolamento e all ' articolo 16 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 100/72 ; a ) sono anticipate di un ' ora in Irlanda e nel Regno Unito durante il periodo in cui non è in vigore l ' ora legale ; b ) sono posticipate di un ' ora negli altri Stati membri che applicano l ' ora legale . Articolo 5 Ogni offerente può presentare una sola offerta per gara . Articolo 6 L ' offerta è valida soltanto se , oltre alle condizioni richieste dall ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 100/72 : a ) riguarda un minimo di 10 tonnellate e un massimo di 1 000 tonnellate di zucchero bianco . b ) indica l ' importo della cauzione di gara , che deve essere costituita almeno per il quantitativo di zucchero che figura nell ' offerta , espresso nella moneta dello Stato membro in cui l ' offerta è presentata ; c ) comprende una dichiarazione dell ' offerente con la quale egli si impegna , per lo zucchero denaturato del quale fosse eventualmente aggiudicatario , a destinare tale zuccher all ' impiego di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 . Articolo 7 In deroga all ' articolo 16 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 100/72 , i titoli di premio di denaturazione rilasciati in virtù della presente gara sono validi fino al 31 dicembre 1979 . Articolo 8 In deroga all ' articolo 25 del regolamento ( CEE ) n . 100/72 , in caso di spedizione di zucchero bianco denaturato da uno Stato membro verso un altro Stato membro , si applicano le seguenti disposizioni : 1 . La spedizione di zucchero denaturato è subordinata alla presentazione all ' ufficio doganale di uscita di un attestato di denaturazione rilasciato dall ' organismo di cui all ' articolo 19 del regolamento ( CEE ) n . 100/72 . In tale attestato , contraddistinto da un numero , devono essere indicati almeno i seguenti dati : a ) la località e la data in cui è stata effettuata la denaturazione ; b ) la destinazione all ' alimentazione delle api dello zucchero denaturato conformemente al titolo II , punto 3 , dell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 100/72 ; c ) i marchi , i numeri distintivi , la quantità e la natura dei colli ; d ) il peso lordo ed il peso netto dello zucchero ; e ) gli opportuni riferimenti al regolamento ( CEE ) n . 100/72 e al presente regolamento ; f ) l ' indirizzo dell ' organismo che effettua il pagamento del premio di denaturazione . L ' attestato è conservato dall ' ufficio doganale di uscita . 2 . La casella « Designazione delle merci » del documento che attesta il carattere comunitario dello zucchero deve recare una delle seguenti diciture : « Zucchero denaturato destinato all ' alimentazione delle api , regolamento ( CEE ) n . 452/79 » . Il documento deve recare inoltre l ' indicazione di cui al paragrafo 1 , lettera f ) . 3 . Qualora il documento di transito comunitario applicabile sia sostituito da un nuovo documento , quest ' ultimo deve recare , nella casella « Designazione delle merci » , tutte le indicazioni che figurano nella stesso casella del documento sostituito . 4 . Lo Stato membro destinatario adotta le misure necessari per garantire , che lo zucchero denaturato venga destinato all ' impiego di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , al più tardi il 31 marzo 1980 . Esso comunica senza indugio all ' organismo di cui al paragrafo 1 , lettera f ) , ogni caso di mancata osservanza di detta destinazione . Alla ricezione di tale comunicazione , lo Stato membro che ha effettuato il pagamento esige dal titolare il rimborso del premio . Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore l ' 8 marzo 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 7 marzo 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 359 del 31 . 12 . 1974 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 170 del 27 . 6 . 1978 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 263 del 21 . 10 . 1969 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 165 del 22 . 6 . 1973 , pag . 6 . ( 5 ) GU n . L 12 del 15 . 1 . 1972 , pag . 15 . ( 6 ) GU n . L 299 del 31 . 12 . 1972 , pag . 4 .