31979R0129

Regolamento (CEE) n. 129/79 della Commissione, del 25 gennaio 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1579/70 che stabilisce condizioni particolari per l' esportazione di alcuni formaggi verso la Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 019 del 26/01/1979 pag. 0015 - 0016


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 129/79 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1979

recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 1579/70 che stabilisce condizioni particolari per l ' esportazione di alcuni formaggi verso la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1761/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 17 , paragrafo 4 , primo comma ,

considerando che , nella nota ( 3 ) dell ' allegato IV del regolamento ( CEE ) n . 1579/70 della Commissione ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 889/78 ( 4 ) , sono indicati i prezzi franco frontiera spagnola che devono essere rispettati per alcuni formaggi in provenienza dalla Comunità affinchù tali prodotti possano beneficiare dell ' applicazione di un dazio regolatore fisso alla loro ammissione in Spagna ;

considerando che , in seguito all ' aumento del prezzo del latte in Spagna , è stato effettuato un aumento dei prezzi d ' entrata spagnoli di taluni formaggi ;

considerando che , con una maggiorazione dei prezzi d ' entrata , risultano più elevati anche i prezzi franco frontiera spagnola che devono essere rispettati ; che occorre pertanto modificare in conformità la nota ( 3 ) dell ' allegato IV del regolamento ( CEE ) n . 1579/70 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La nota ( 3 ) di cui all ' allegato IV del regolamento ( CEE ) n . 1579/70 è sostituita dalla seguente :

« ( 3 ) I prezzi per 100 kg peso netto non devono essere inferiori a :

- 19 668 pesetas per i formaggi Emmental e Gruyère in forme intere della sottovoce 04.04 A I a ) 1 della tariffa doganale spagnola ,

- 20 879 pesetas per i formaggi Emmental e Gruyère in pezzi condizionati sotto vuoto di peso superiore a 1 kg , della sottovoce 04.04 A I b ) 1 della tariffa doganale spagnola ,

- 21 670 pesetas per i formaggi Emmental e Gruyère in pezzi condizionati sotto vuoto di peso uguale o inferiore a 1 kg e superiore a 75 g , della sottovoce 04.04 A I c ) 1 della tariffa doganale spagnola ,

- 16 588 pesetas per i formaggi a pasta erborinata della sottovoce 04.04 C 2 della tariffa doganale spagnola ,

- 18 182 pesetas per i formaggi fusi fabbricati con Emmental o Gruyère delle sottovoci 04.04 D I a ) e D I b ) della tariffa doganale spagnola ,

- 18 434 pesetas per i formaggi fusi fabbricati con Emmental o Gruyère della sottovoce 04.04 D I c ) della tariffa doganale spagnola ,

- 15 888 pesetas per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 a ) della tariffa doganale spagnola ,

- 16 132 pesetas per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 b ) della tariffa doganale spagnola ,

- 16 370 pesetas per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 c ) della tariffa doganale spagnola ,

- 17 808 pesetas per i formaggi Parmigiano Reggiano , Grana Padano , Pecorino e Fiore Sardo della sottovoce 04.04 G I a ) 1 della tariffa doganale spagnola ,

- 15 723 pesetas per il formaggio Cheddar di maturazione inferiore a tre mesi , della sottovoce 04.04 G I b ) 1 della tariffa doganale spagnola ,

- 16 999 pesetas per il formaggio Cheddar di maturazione superiore a tre mesi , della sottovoce 04.04 G I b ) 1 della tariffa doganale spagnola ,

- 16 959 pesetas per i formaggi Provolone , Asiago , Caciocavallo e Ragusano della sottovoce 04.04 G I b ) 2 della tariffa doganale spagnola ,

- 16 123 pesetas per il formaggio Edam olandese di prima qualità avente tenore minimo di materie grasse del 40 % in peso della sostanza secca e maturazione da 7 a 8 settimane , della sottovoce 04.04 G I b ) 3 della tariffa doganale spagnola ,

- 17 720 pesetas per i formaggi aventi tenore d ' acqua , in peso , nella sostanza non grassa superiore a 62 % e inferiore o uguale a 72 % , della sottovoce 04.04 G I b ) 5 della tariffa doganale spagnola ,

- 17 720 pesetas per i formaggi aventi tenore d ' acqua , in peso , nella sostanza non grassa superiore a 72 % , presentati in imballaggio di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g , della sottovoce 04.04 G I c ) 1 della tariffa doganale spagnola . »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 25 gennaio 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 204 del 28 . 7 . 1978 , pag . 6 .

( 3 ) GU n . L 172 del 5 . 8 . 1970 , pag . 26 .

( 4 ) GU n . L 117 del 29 . 4 . 1978 , pag . 41 .