Direttiva 79/661/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica la direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici
Gazzetta ufficiale n. L 192 del 31/07/1979 pag. 0035 - 0035
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 8 pag. 0179
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 2 pag. 0145
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0145
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 10 pag. 0040
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 10 pag. 0040
++++ CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1979 che modifica la direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ( 79/661/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , considerando che la direttiva 76/768/CEE del Consiglio , del 27 luglio 1976 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ( 1 ) , stabilisce all ' articolo 5 che allo scadere di un periodo di tre anni a decorrere dalla notifica di tale direttiva , le sostanze e i coloranti elencati nell ' allegato IV sono definitivamente ammessi , o definitivamente vietati , o mantenuti per un nuovo periodo di tre anni nell ' allegato IV , o soppressi da tutti gli allegati ; considerando che , data la complessità dei problemi da risolvere , questo termine non potrà essere rispettato e che occorre pertanto prolungarlo , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La direttiva 76/768/CEE è modificata come in appresso : 1 . Al primo comma dell ' articolo 5 , il membro di frase « Per un periodo di tre anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva » è sostituito da « Fino al 31 dicembre 1980 » . 2 . Al secondo comma dell ' articolo 5 , il membro di frase « Alla scadenza del termine di tre anni » è sostituito da « Dal 1° gennaio 1981 » . Articolo 2 Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alle presente direttiva entro il 30 luglio 1979 . Essi ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì , 24 luglio 1979 . Per il Consiglio Il Presidente M . O ' KENNEDY ( 1 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 169 .