Direttiva 79/530/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici
Gazzetta ufficiale n. L 145 del 13/06/1979 pag. 0001 - 0006
edizione speciale greca: capitolo 12 tomo 3 pag. 0013
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 3 pag. 0143
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 3 pag. 0143
++++ CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 maggio 1979 concernente l ' informazione , mediante etichettatura , sul consumo di energia degli apparecchi domestici ( 79/530/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che nella risoluzione del 17 settembre 1974 concernente una nuova strategia per la politica energetica della Comunità ( 4 ) il Consiglio si è dichiarato d ' accordo sull ' obiettivo della diminuzione del tasso di incremento del consumo interno attraverso razionali misure di utilizzazione e di economica dell ' energia , senza che ciò comprometta gli obiettivi di sviluppo economico e sociale ; considerando che nella sua risoluzione del 17 dicembre 1974 , concernente un programma d ' azione comunitario per l ' utilizzazione razionale dell ' energia ( 5 ) , il Consiglio ha preso atto del fatto che nella sua comunicazione al Consiglio intitolata « Utilizzazione razionale dell ' energia » , la Commissione ha elaborato un programma d ' azione comunitario nel settore ; considerando che è necessario adorare a livello comunitario misure intese a consentire utilizzazione razionale ed il risparmio dell ' energia per far fronte alle difficoltà presenti e future dell ' approvvigionamento di idrocarburi ; considerando che il 4 maggio 1976 il Consiglio ha adottato una raccomandazione concernente l ' utilizzazione razionale dell ' energia necessaria al funzionamento degli elettrodomestici ( 6 ) ; considerando che una più razionale utilizzazione dell ' energia torna a vantaggio dell ' ambiente in generale ; considerando che occorre informare il pubblico nel modo più comprensibile ed uniforme possibile sul consumo specifico degli apparecchi domestici ; che un ' informazione esatta , adeguata e paragonabile può orientare la sua scelta apparecchi che consumino meno energia e che i fabbricanti siano quindi indotti a prendere provvedimenti per ridurre il consumo degli apparecchi da loro prodotti ; considerando che attualmente tale informazione è fornita in modo diverso secondo le regolamentazioni nazionali o in mancanza di tali regolamentazioni ; che questa situazione è tale da creare ostacoli non tariffari al commercio intracomunitario degli apparecchi domestici ; considerando che il consumo di energia di ciascun tipo di apparecchio in questione deve , a tal fine , essere misurato secondo norme armonizzate e che l ' applicazione di tali norme deve poter essere controllata nella fase della commercializzazione ; considerando che non è necessario prevedere un sistema obbligatorio in tutti gli Stato membri , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La presente direttiva ha per oggetto l ' armonizzazione delle regolamentazioni nazionali concernenti la pubblicazione , in particolare mediante etichettatura , di informazioni sul consumo di energia , nonchù di informazioni complementari sui seguenti apparecchi domestici : - apparecchi per la produzione di acqua calda , - forni , - frigoriferi e congelatori , - lavatrici , - televisori , - lavastoviglie , - essiccatori a tamburo , - macchine per la stiratura di biancheria . Le disposizioni della presente direttiva non si applicano alla piastrina indicante la potenza , o elemento equivalente , apposta per motivi di sicurezza su tali apparecchi . Articolo 2 L ' informazione sul consumo di energia degli apparecchi domestici è stabilita , ad uso del consumatore , secondo le norme ed i metodi definiti dalle direttive riguardanti ciascuno degli apparecchi di cui all ' articolo 1 , adottate in applicazione della presente direttiva . Questa informazione è fornita dal costruttore o , qualora il costruttore sia stabilito all ' esterno della Comunità , dall ' importatore degli apparecchi stabilito nella Comunità . La persona che fornisce tale informazione è responsabile della sua esattezza . Articolo 3 1 . La fornitura di un ' etichetta conformemente alla presente direttiva può essere imposta dagli Stati membri a tutti i costruttori o importatori che vendono nel loro territorio gli apparecchi domestici contemplati dalle direttive di applicazione . Le etichette utilizzate negli Stati membri devono sempre essere conformi alle disposizioni della presente direttiva e delle direttive di applicazione . 2 . Per l ' etichettatura si applicano le seguenti disposizioni : a ) Per ciascun apparecchio i costruttori o gli importatori , qualora il costruttore sia stabilito fuori della Comunità , forniscono le etichette relative al tipo di apparecchio contemplato dalle direttive di applicazione . b ) Le etichette fornite dai costruttori o dagli importatori vengono applicate dai commercianti sui rispettivi apparecchi ogni volta che vengono esposti ai potenziali acquirenti . L ' etichetta viene apposta nel punto eventualmente previsto dalla direttiva di applicazione o , se esso non fosse precisato , in un punto facilmente visibile . Qualora su taluni apparecchi non fosse stata applicata l ' etichetta , il costruttore , ovvero l ' importatore , qualora il costruttore sia stabilito fuori della Comunità , è tenuto a fornire le etichette corrispondenti su richiesta del commerciante interessato . Articolo 4 1 . Gli Stati membri non possono , per motivi di informazione mediante etichettatura sul consumo di energia degli apparecchi domestici , vietare o limitare la commercializzazione degli apparecchi elencati all ' articolo 1 se sono osservate disposizioni della presente direttiva e delle direttive di applicazione . 2 . Fatti salvi i risultati dei controlli per campione che possono essere effettuati non appena tali apparecchi vengono esposti ai potenziali acquirenti , gli Stati membri ritengono che l ' applicazione di un ' etichetta corrispondente sugli apparecchi domestici di cui all ' articolo 1 soddisfaccia alle disposizioni della presente direttiva e delle direttive di applicazione . Articolo 5 Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico : - gli allegati della presente direttiva , - gli allegati tecnici delle direttive particolari relative ai vari apparecchi o gruppi di apparecchi domestici , sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 7 . Articolo 6 1 . È istituito un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive concernenti l ' informazione , mediante etichettatura , sul consumo di energia degli apparecchi domestici , qui di seguito denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione . 2 . Il comitato stabilisce il suo regolamento interno . Articolo 7 1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alle procedura definita nel presente articolo , il comitato viene investito della questione dal suo presidente , sia ad iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro . 2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto . 3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate se sono conformi al parere del comitato . b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato , o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata . c ) Se al termine di un periodo di sei mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure in parola sono adottate dalla Commissione . Articolo 8 La conformità alle disposizioni nazionali concernenti l ' informazione mediante etichettatura sul consumo di energia degli apparecchi domestici è controllata dagli Stati membri o da organismi a tal fine abilitati . Quando uno Stato membro designa all ' interno del suo territorio un organismo incaricato di controllare la conformità delle etichette relative al consumo di energia degli apparecchi domestici ai requisiti imposti dalla presente direttiva e dalle relative direttive di applicazione , comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri . Articolo 9 Ogni Stato membro , compresi quelli che non rendono obbligatoria l ' etichettatura , prende tutte le misure utili affinchù le etichette relative al consumo di energia esposte ai potenziali acquirenti ne suo territorio , apposte sugli apparecchi di un tipo specificato all ' articolo 1 , e oggetto di una direttiva di applicazione , siano conformi sotto tutti gli aspetti ai requisiti imposti dalla presente direttiva e dalle relative direttive di applicazione . Prende altresì tutte le misure utili al fine di impedire l ' esposizione , in condizioni identiche , di etichette , marchi , simboli o iscrizioni non conformi ai requisiti imposti dalla presente direttiva e dalle relative direttive di applicazione . Articolo 10 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla notifica della prima direttiva di applicazione . 2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi misura adottata nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 11 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 14 maggio 1979 . Per il Consiglio Il Presidente R . MONORY ( 1 ) GU n . C 212 del 6 . 9 . 1978 , pag . 2 . ( 2 ) GU n . C 93 del 9 . 4 . 1979 , pag . 72 . ( 3 ) Parere espresso il 4/5 aprile 1979 ( non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale ) . ( 4 ) GU n . C 153 del 9 . 7 . 1975 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . C 153 del 9 . 7 . 1975 , pag . 5 . ( 6 ) GU n . L 140 del 28 . 5 . 1976 , pag . 18 . ALLEGATO I 1 . L ' etichetta contenere le informazioni relative al consumo di energia deve avere la forma e le dimensioni illustrate nell ' allegato II e recare nell ' angolo superiore sinistro il segno distintivo riprodotto nell ' allegato III . 2 . Le dimensioni esterne dell ' etichetta sono di 90 × 100 mm . Gli angoli di ogni etichetta sono arrotondati con un raggio di 6 mm . 3 . L ' etichetta è stampata in nero su un fondo di colore arancione . 4 . La parte superiore ha un ' altezza di 20 mm e contiene il segno distintivo riprodotto nell ' allegato III impresso nel punto indicato nell ' allegato II . 5 . L ' informazione specifica è contenuta in un riquadro bordato da una cornice delle dimensioni di 78 × 74 mm . 6 . Nella parte superiore del riquadro è riservato uno spazio all ' informazione specifica , indicante il tipo di apparecchio , la marca e il riferimento del modello ; le sue dimensioni sono determinate separatamente per ciascun tipo di apparecchio . 7 . Ogni spazio è separato da quello successivo da una linea orizzontale . 8 . Per le dimensioni di cui sopra , è ammessa una tolleranza del 20 % . 9 . Insieme con l ' apparecchio , i fabbricanti provvedono a fornire una serie di etichette nelle lingue del paese in cui l ' apparecchio viene messo in vendita . Queste etichette devono essere facilmente distaccabili dal loro supporto ed essere spalma sul retro con un prodotto adesivo che consenta di incollarle sull ' apparecchio e di staccarle facilmente dopo l ' acquisto senza lasciare tracce che non possano essere eliminate con normali prodotti domestici , oppure devono aderire fortemente all ' apparecchio per effetto elettrostatico . 10 . Le caratteristiche dell ' etichetta possono essere completate o modificate mediante l ' aggiunta di altri dati , risultati di misure o marchi di omologazione riguardanti settori quali il consumo d ' acqua o il livello sonoro , richiesti da altre direttive . ALLEGATO II Sedile : vedi G.U . ALLEGATO III Sedile : vedi G.U .