Direttiva 79/488/CEE della Commissione, del 18 aprile 1979, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 74/483/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore
Gazzetta ufficiale n. L 128 del 26/05/1979 pag. 0001 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 9 pag. 0230
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 8 pag. 0112
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 9 pag. 0230
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 10 pag. 0073
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 10 pag. 0073
++++ COMMISSIONE DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1979 per l ' adeguamento al progresso tecnico della direttiva 74/483/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore ( 79/488/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/547/CEE del Consiglio ( 2 ) , in particolare gli articoli 11 , 12 e 13 . vista la direttiva 74/483/CEE del Consiglio , del 17 settembre 1974 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore ( 3 ) , considerando che l ' esperienza e l ' attuale stato di avanzamento della tecnica rendono ora possibile rendere le disposizioni più severe e più adatte alle reali condizioni di prova ; considerando che i portabagagli , i portasci e le antenne radio o radiotelefoniche vengono già commercializzati tanto singolarmente quanto già montati sui veicoli ; che nella misura in cui essi possono essere verificati anche prima del montaggio sul veicolo , la loro libera circolazione può risultare facilitata dall ' istituzione di un ' omologazione CEE di tali dispositivi intesi come entità tecniche ai sensi dell ' articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE ; considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La direttiva 74/483/CEE è modificata come segue : 1 . Gli articoli 2 , 3 e 4 sono sostituiti dal seguente testo : « Articolo 2 Gli Stati membri non possono rifiutare , per motivi concernenti le sporgenze esterne , l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo o di portabagagli , portasci , antenne radio o radiotelefoniche , considerati come entità tecniche indipendenti : - se , in ordine alle sporgenze esterne , il veicolo è conforme alle prescrizioni degli allegati I e II , - se i portabagagli , i portasci e le antenne radio o radiotelefoniche , considerati quali entità tecniche a norma dell ' articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE , sono conformi alle prescrizioni dell ' allegato I . Articolo 3 1 . Gli Stati membri non possono , per motivi concernenti le sporgenze esterne , rifiutare o vietare la vendita , l ' immatricolazione , la messa in circolazione o l ' uso di un veicolo se dette sporgenze esterne sono conformi alle prescrizioni degli allegati I e II . 2 . Gli Stati membri non possono , per motivi concernenti le sporgenze esterne , vietare la commercializzazione di portabagagli , portasci , antenne radio o radiotelefoniche , intesi quali entità tecniche a norma dell ' articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE , se questi , a norma dell ' articolo 2 , sono conformi a un tipo per il quale è stata rilasciata l ' omologazione . Articolo 4 Lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione attua le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all ' allegato I , punto 2.2 . Le competenti autorità di questo Stato membro giudicano se sul tipo modificato debbano essere effettuate nuove prove , seguite da un nuovo verbale . Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate , la modifica non è autorizzata » . 2 . Gli allegati I , II e III vengono modificati conformemente all ' allegato della presente direttiva . Articolo 2 1 . Con effetto dal 1° gennaio 1980 gli Stati membri non possono per motivi concernenti le suddette sporgenze esterne : - rifiutare l ' omologazione CEE , il rilascio del certificato di cui all ' ultimo trattino del paragrafo 1 dell ' articolo 10 della direttiva 70/156/CEE , o l ' omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo , ovvero - rifiutare l ' omologazione CEE di portabagagli , portasci , antenne radio o radiotelefoniche che vengono considerate entità tecniche a norma dell ' articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE , ovvero - vietare la prima messa in circolazione di veicoli , se le sporgenze esterne del tipo di veicolo o dei veicoli in questione , ovvero le suddette entità tecniche sono conformi alle prescrizioni della direttiva 74/483/CEE , modificata da ultimo dalla presente direttiva . 2 . Con effetto dal 1° ottobre 1981 gli Stati membri possono : - non rilasciare più il certificato per un tipo di veicolo di cui all ' ultimo trattino del paragrafo 1 dell ' articolo 10 della direttiva 70/156/CEE , se le sue sporgenze esterne non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 74/483/CEE , modificata da ultimo dalla presente direttiva , - rifiutare l ' omologazione di portata nazionale per un tipo di veicolo le cui sporgenze esterne non siano conformi alle prescrizioni della direttiva 74/483/CEE , modificata da ultimo dalla presente direttiva . 3 . Con effetto dal 1° ottobre 1983 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione di veicoli le cui sporgenze esterne siano conformi alle prescrizioni della direttiva 74/483/CEE , modificata da ultimo dalla presente direttiva . 4 . Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente al 1° gennaio 1980 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 3 La presente direttiva è destinata agli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 18 aprile 1979 . Per la Commissione Étienne DAVIGNON Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 168 del 26 . 6 . 1978 , pag . 39 . ( 3 ) GU n . L 266 del 2 . 10 . 1974 , pag . 4 . ALLEGATO Modifiche degli allegati della direttiva 74/483/CEE ALLEGATO I GENERALITÀ , DEFINIZIONI , DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE , OMOLOGAZIONE CEE , PRESCRIZIONI GENERALI , PRESCRIZIONI PARTICOLARI , CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE Il punto 1.1 viene modificato come segue : « 1.1 . Il presente allegato non si applica ai retrovisori esterni nù alla sfera del gancio per rimorchi » : Al punto 1.2 aggiungere la seguente frase : « Questa disposizione si applica tanto al veicolo fermo quanto al veicolo in movimento » . Il punto 2.3 viene modificato come segue : « 2.3 . Per « superficie esterna » s ' intende la parte esterna del veicolo , comprendente il cofano motore , il coperchio del vano portabagagli , le portiere , i parafanghi , il tetto , i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e gli elementi di rinforzo visibili » . Il punto 2.4 viene modificato come segue : « 2.4 . Per « linea di base » si intende una linea determinata come segue : Si sposta tutt ' intorno ad un veicolo carico un cono ad asse verticale di altezza non definita , che abbia un semiangolo di 30° , in modo che esso rimanga costantemente a contatto con la superficie esterna del veicolo , nel punto più basso possibile . La linea di base è la traccia geometrica dei punti di tangenza . Nel determinare la linea di base non si deve tener conto delle sedi di sollevamento del martinetto , dei tubi di scappamento nù delle ruote . Per quanto riguarda i vuoti esistenti in corrispondenza dei passaggi delle ruote , si supporrà che essi siano continuati da una superficie immaginaria che prolunghi senza soluzione di continuità la superficie esterna adiacente . Nel fissare la linea di base si terrà conto del paraurti ad entrambe le estremità del veicolo , la traccia della linea di base si può trovare all ' estremità della sezione del paraurti oppure nella fiancata al di sotto del paraurti stesso . Se esistono contemporaneamente due o più punti di contatto , la linea di base verrà determinata mediante il punto di contatto più basso » . Il punto 2.5 viene modificato come segue : « 2.5 . Per « raggio di curvatura » s ' intende il raggio dell ' arco di cerchio che più si avvicina alla forma arrotondata della parte in questione » . Dopo il punto 2.5 vanno aggiunto i seguenti nuovi punti : 2.6 - 2.9 . « 2.6 . L ' espressione « veicolo carico » indica il veicolo con la massa massima tecnicamente ammessa . I veicoli equipaggiati con sospensioni idropneumatiche , idrauliche o pneumatiche , oppure con un dispositivo di livellamento automatico in funzione del carico , devono essere sottoposti alla prova su strada nelle condizioni più sfavorevoli di marcia normale specificate dal fabbricante . 2.7 . Per « bordo esterno fuoritutto » del veicolo rispetto alle fiancate s ' intende il piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo stesso , e tangente al suo bordo esterno fuoritutto laterale , e rispetto alle estremità anteriore e posteriore s ' intende il piano trasversale verticale del veicolo , tangente ai bordi anteriore e posteriore fuoritutto , senza tener conto delle sporgenze : 2.7.1 . dei pneumatici , presso il loro punto di contatto con il suolo , e degli attacchi per misuratori di pressione ; 2.7.2 . di eventuali dispositivi antislittamento montati sulle ruote ; 2.7.3 . dei retrovisori ; 2.7.4 . degli indicatori laterali di direzione , delle luci di ingombro , delle luci di posizione anteriori e posteriori e delle luci di stazionamento ; 2.7.5 . rispetto alle estremità anteriore e posteriore , dei particolari montati sui paraurti , del gancio di traino e del tubo dei scappamento . 2.8 . Per « dimensione della sporgenza » di un elemento montato su un pannello s ' intende la dimensione determinata col metodo descritto all ' allegato II , punto 2 . 2.9 . Per « linea nominale di un pannello » s ' intende la linea che passa per i due punti rappresentati dalla posizione del centro di una sfera quando la superficie di quest ' ultima effettua il suo primo e il suo ultimo contatto con un elemento durante la misurazione di cui all ' allegato II , punto 2.2 » . Il punto 3 viene modificato come segue : « 3 . DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE 3.1 . Domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda le sue sporgenze esterne 3.1.1 . La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda le sue sporgenze esterne deve essere presentata dal costruttore del veicolo stesso o dal suo mandatario . 3.1.2 . Essa deve essere accompagnata dei seguenti documenti in triplice copia : 3.1.2.1 . Fotografie della parte anteriore , della parte posteriore e delle parti laterali del veicolo prese da un angolo compreso fra 30 e 45° rispetto al piano longitudinale mediano verticale del veicolo stesso . 3.1.2.2 . Disegni dei paraurti e , se del caso , 3.1.2.3 . Disegni di alcune sporgenze esterne e , se necessario , disegni di alcune parti della superficie esterna di cui al punto 6.9.1 . 3.1.3 . Occorre presentare al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione un veicolo rappresentativo del tipo da omologare . Su richiesta del servizio tecnico occorre fornire altresì alcune parti o campioni dei materiali usati . 3.2 . Domanda di omologazione CEE per portabagagli , portasci , antenne radio e radiotelefoniche che costituiscono entità tecniche 3.2.1 . Le domande di omologazione CEE per portabagagli , portasci , antenne radio o radiotelefoniche che costituiscono un ' entità tecnica a norma dell ' articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE debbono essere presentate dal costruttore del veicolo o dal costruttore di queste entità tecniche , ovvero dal loro mandatario . 3.2.2 . Per ogni tipo di dispositivo di cui al punto 3.2.1 la domanda di omologazione deve essere accompagnata da quanto segue : 3.2.2.1 . Documenti in triplice copia con la descrizione delle caratteristiche delle entità tecniche , nonchù con le istruzioni per il montaggio fornite per ciascuna entità tecnica in commercio ; 3.2.2.2 . Un campione del tipo di entità tecnica . Se lo ritiene necessario , l ' autorità competente può richiedere un ulteriore campione . I campioni debbono recare la marcatura , chiaramente leggibile ed indelebile , di cui all ' articolo 9 bis , terzo comma , della direttiva 70/156/CEE . Sui portabagagli e portasci deve inoltre essere predisposta una zona per la successiva apposizione obbligatoria del numero di omologazione CEE , preceduto dalla sigla dello Stato che la rilasciato l ' omologazione ( 1 ) » . Il punto 4.6 viene modificato come segue : « 4.6.1 . Qualora una domanda di cui al punto 3.1 venga accolta , deve essere accluso alla scheda di omologazione CEE un certificato conforme al modello riportato nell ' allegato III . 4.6.2 . Qualora venga accolta una domanda di cui al punto 3.2 , occorre rilasciare un certificato conforme al modello riportato nell ' allegato IV . 4.6.3 . Qualora in una domanda di cui al punto 3.1 si faccia riferimento ad un certificato di cui all ' allegato IV , occorre delimitare in conseguenza la portata della prova del veicolo per quanto riguarda le sporgenze esterne . In tal caso , alla scheda di omologazione del tipo di veicolo occorre accludere anche una copia della scheda di omologazione dell ' entità tecnica » . Il punto 5.1.3 viene modificato come segue : « 5.1.3 . situate in modo da non poter essere toccate da una sfera con diametro di 100 mm in condizioni statiche nù in movimento » . Il punto 5.4 viene modificato come segue : « 5.4 . nessuna parte sporgente sulla superficie esterna del veicolo può presentare un raggio di raccordo inferiore a 2,5 mm . Questa prescrizione non si applica alle parti della superficie esterna che sporgono meno di 5 mm ; gli angoli di queste parti orientati verso l ' esterno devono nondimeno essere smussati , a meno che le sporgenze risultanti siano inferiori a 1,5 mm » . Al punto 5.5 aggiungere le seguenti frasi : « La durezza deve essere misurata con l ' elemento installato sul veicolo . Quando sia impossibile misurare la durezza con il procedimento Shore-A , devono essere effettuate , ai fini di una valutazione , misurazioni di tipo equivalente » . Dopo il punto 5.5 aggiungere il seguente nuovo punto 5.6 : « 5.6 Le disposizioni dei precedenti punti 5.1 - 5.5 si applicano in aggiunta alle prescrizioni speciali del seguente punto 6 , a meno che dette prescrizioni speciali dispongano esplicitamente in altro modo » . Al punto 6.1.1 aggiungere le seguenti frasi : « Per applicare la forza di 10 daN deve essere usato un pistone ad estremità piatta avente un diametro non superiore a 50 mm . In caso di impossibilità deve essere usato un metodo equivalente . Una volta che i motivi ornamentali sono rientrati , si sono staccati o piegati , le parti restanti non devono sporgere oltre 10 mm . In ogni caso , queste sporgenze devono essere conformi al disposto del punto 5.2 . Se il motivo ornamentale è montato su una base , quest ' ultima deve essere considerata appartenente al motivo ornamentale e non alla superficie di supporto » . Il punto 6.1.3 viene soppresso . Al punto 6.2.1 . aggiungere le seguenti frasi : « Nel caso di proiettore montato dietro un ' ulteriore superficie trasparente , la sporgenza viene misurata a partire dalla superficie trasparente esterna . La sporgenza viene misurata con il metodo descritto all ' allegato II , punto 3 » . Dopo il punto 6.2.2 aggiungere il seguente nuovo punto 6.2.3 : « 6.2.3 . Le disposizioni del precedente punto 6.2.1 non si applicano ai proiettori incassati nella carrozzeria o arretrati rispetto alla parte di carrozzeria loro sovrastante , se quest ' ultima è conforme al disposto del punto 6.9.1 » . Il punto 6.3.1 viene modificato come segue : « 6.3.1 . Le prescrizioni del punto 5.4 non si applicano agli intervalli esistenti tra elementi fissi o mobili , ivi compresi gli elementi di griglie di entrata o di uscita dell ' aria e della calandra , a condizione che la distanza tra due elementi consecutivi non superi 40 mm e che le griglie e gli intervalli siano giustificati da esigenze di funzionamento . Quando questa distanza è compresa tra 40 e 25 mm , i raggi di raccordo devono essere uguali o superiori a 1 mm . Se , invece , la distanza tra due elementi consecutivi è uguale o inferiore a 25 mm , i raggi di raccordo delle superfici esterne degli elementi devono essere di almeno 0,5 mm . La distanza tra due elementi consecutivi è misurata col metodo descritto nell ' allegato II , punto 4 » . Il punto 6.4.1 viene modificato come segue : « 6.4.1 . I tergicristalli devono essere fissati in maniera che l ' albero portante sia ricoperto da un elemento protettore con raggio di raccordo conforme al punto 5.4 e con superficie terminale non inferiore a 150 mm2 . Gli elementi protettori arrotondati devono avere un ' area sporgente minima di 150 mm2 , misurata a non oltre 6,5 mm dal punto di maggiore sporgenza . Queste prescrizioni si applicano anche ai tergilunotto ed ai tergiproiettori » . Il punto 6.4.2 viene modificato come segue : « 6.4.2 . Il punto 5.4 non si applica alle spazzole nù agli elementi di sostegno . Questi organi non devono però presentare spigoli vivi nù parti taglienti o appuntite » . Il punto 6.5.1 viene modificato come segue : « 6.5.1 . Le estremità laterali dei paraurti devono curvarsi verso la superficie esterna in modo da ridurre al minimo il pericolo di agganci . Questa prescrizione si considera rispettata sia nel caso di paraurti incassato in un alveolo oppure incorporato nella carozzeria , sia nel caso in cui l ' estremità laterale del paraurti è curvata all ' interno in maniera da non poter essere toccata da una sfera con diametro di 100 mm , e se l ' intervallo tra l ' estremità del paraurti e la carrozzeria circostante non supera 20 mm » . Dopo il punto 6.5.2 aggiungere il seguente nuovo punto 6.5.3 : « 6.5.3 . La prescrizione del punto 6.5.2 in si applica alle parti che costituiscono il paraurti o comunque situate su di esso che formino una sporgenza od una rientranza inferiori a 5 mm , in particolare i coprigiunto ed i getti spruzza-proiettori ; gli angoli di queste parti orientati verso l ' esterno devono nondimeno essere smussati , a meno che le sporgenze risultanti siano inferiori a 1,5 mm » . Il punto 6.6 viene modificato come segue : « 6.6 . Maniglie , cerniere e pulsanti delle porte , coperchi del portabagagli e cofani ; tappi e coperchi dei serbatoi per carburante 6.6.1 . Questi elementi non devono sporgere di oltre 40 mm se si tratta di maniglie di porte o di coperchi del portabagagli , e di 30 mm in tutti gli altri casi . 6.6.2 . Se le maniglie delle porte laterali sono del tipo rotante , devono presentare uno dei requisiti sotto indicati : 6.6.2.1 . Nel caso di maniglie che ruotano parallelamente al piano della porta , l ' estremità aperta della maniglia deve essere orientata verso la parte posteriore . Detta estremità deve essere curvata verso il piano della porta , defilarsi dietro un bordo protettivo o essere alloggiata in un alveolo . 6.6.2.2 . le maniglie che ruotano verso l ' esterno in direzione non definita , ma comunque non parallela al piano delle porte , devono , in posizione di chiusura , defilarsi dietro un bordo protettivo o essere alloggiate un alveolo . L ' estremità aperta deve essere orientata verso la parte posteriore o verso il basso . Le maniglie non conformi a quest ' ultima prescrizione possono nondimeno essere autorizzate se sussistono le quattro condizioni seguenti : - sono munite di un sistema di richiamo indipendente ; - non sporgono di oltre 15 mm in caso di mancato funzionamento dei sistemi di richiamo ; - nella posizione di apertura di cui al precedente comma , sono conformi al punto 5.4 ; - la superficie della loro estremità libera , misurata ad una distanza non superiore a 6,5 mm dal punto più sporgente , non è inferiore a 150 mm2 » . Il punto 6.7 viene modificato come segue : « 6.7 . Ruote , dadi delle ruote , coprimozzi e coppe delle ruote » . Il punto 6.7.2 viene modificato come segue : « 6.7.2 . Le ruote , i dadi delle ruote , i coprimozzi e le coppe non devono presentare sporgenze spigolose o taglienti che superino il piano esterno del cerchione . I dadi ad alette non sono ammessi » . Al punto 6.8.1 aggiungere la seguente nuova frase : « Uno spigolo non protetto si considera incurvato se ha una bordatura di circa 180° o se è ripiegato verso la carrozzeria in modo da non poter venire a contatto con una sfera avente 100 mm di diametro » . Al punto 6.9.1 ultima riga , leggi : « allegato II , punto 1 » anzichù « allegato II » . Il punto 6.11 viene modificato come segue : « 6.11 . Sedi di sollevamento per martinetto e tubi di scappamento 6.11.1 . Le sedi di sollevamento per martinetto ed il tubo o i tubi di scappamento non debbono sporgere di oltre 10 mm rispetto alla proiezione verticale della linea di base che si trova verticalmente al di sopra di essi . Questa prescrizione non si applica ai tubi di scappamento i cui bordi siano arrotomati con raggi di raccordo minimo di 2,5 mm » . Dopo il punto 6.11 aggiungere i seguenti nuovi punti 6.12 - 6.18 : « 6.12 . Deflettori di ammissione e di scarico dell ' aria 6.12.1 . I deflettori di ammissione e di scarico dell ' aria devono essere conformi ai punti 5.2 - 5.4 in tutte le posizioni d ' impiego . 6.13 . Tetto 6.13.1 . I tetti apribili vengono considerati soltanto in posizione di chiusura . 6.13.2 . I veicoli decappottabili devono essere esaminati con la cappotta nelle due posizioni , alzata ed abbassata . 6.13.2.1 . Quando la cappotta è abbassata , non si deve effettuate alcun esame del veicolo all ' interno di una superficie immaginaria delineata dalla cappotta stessa in posizione alzata . 6.13.2.2 . Se il veicolo è dotato di serie di una foderina per la cappotta ripiegata , esso dovrà essere sottoposto alla prova con la foderina suddetta . 6.14 . Finestrini 6.14.1 . I finestrini che si aprono verso l ' esterno devon essere conformi alle seguenti disposizioni in tutte le posizioni d ' impiego : 6.14.1.1 . Non devono presentare spigoli vivi rivolti verso l ' avanti . 6.14.1.2 . Nessuna parte dei finestrini deve sporgere oltre il fuoritutto del veicolo . 6.15 . Supporti per la targa di immatricolazione 6.15.1 . Qualsiasi supporto per la targa fornito dal fabbricante del veicolo deve rispettare le prescrizioni del punto 5.4 del presente allegato se esso può venire a contatto con una sfera avente diametro di 100 mm quando una targa di immatricolazione è stata montata secondo le istruzioni del fabbricante . 6.16 . Portabagagli e portasci 6.16.1 . I portabagagli e portasci debbono essere fissati al veicolo in modo che possano essere trasmesse forze longitudinali e trasversali orizzontali non inferiori al carico verticale massimo indicato dal fabbricante , e che almeno in una direzione queste forze siano trasmesse dalla forma geometrica dell ' accoppiamento . Per le prove del dispositivo montato secondo le istruzioni del fabbricante , il carico non deve essere applicato in un solo punto . 6.12.2 . Le superfici che , col dispositivo montato , possono essere toccate da una sfera con diametro di 165 mm non possono avere parti con raggio di accordo inferiore a 2,5 mm , a meno che si possano applicare le prescrizioni del punto 6.3 . 6.16.3 . Eventuali elementi di collegamento , quali viti da stringere o allentare senza utensili , possono sporgere dalle superfici di cui al punto 6.16.2 non più di 40 mm ; questa sporgenza viene misurata con il procedimento descritto nell ' allegato II , punto 2 ; qualora però trovi applicazione il metodo di cui al punto 2.2 , si deve usare una sfera con diametro di 165 mm . 6.17 . Antenne radio e radiotelefoniche 6.17.1 . Le antenne radio e radiotelefoniche devono essere montate sul veicolo in modo che , se la loro estremità libera dista meno di 2 m dal piano stradale in una delle possibili posizioni di impiego indicate del fabbricante , detta estremità libera si trovi in una zona delimitata da piani verticali situati a 10 cm all ' interno dei bordi fuoritutto del veicolo definiti al punto 2.7 . 6.17.2 . Le antenne devono inoltre essere montate sul veicolo e la loro estremità libera deve essere , se necessario , guidata in modo che nessuna parte dell ' antenna sporga oltre il bordo fuoritutto del veicolo definito al punto 2.7 . 6.17.3 . Lo stelo dell ' antenna può avere un raggio di raccordo inferiore a 2,5 mm . L ' estremità libera dell ' antenna deve però essere provvista di un cappuccio inamovibile , con raggi di raccordo non inferiori a 2,5 mm . 6.17.4 . Gli zoccoli delle antenne non devono sporgere più di 30 mm ; nel caso di antenne con amplificatore incorporato nello zoccolo è però ammessa una sporgenza di 40 mm . Questa sporgenza viene misurata con il metodo descritto nell ' allegato II , punto 2 . 6.18 . Istruzioni per il montaggio 6.18.1 . Qualora siano stati autorizzati come entità tecniche , i portabagagli , i portasci , le antenne radio e radiotelefoniche possono essere distribuiti , venduti e acquistati soltanto se accompagnati da un foglio di istruzioni debbono contenere dati sufficienti affinchù gli elementi autorizzati possano essere montati sul veicolo conformemente alle corrispondenti prescrizioni dei punit 5 e 6 . Occorre in particolare indicare in quali posizioni possono essere usate le antenne telescopiche » . ( 1 ) B = Belgio , D = Germania , DK = Danimarca , F = Francia , UK = Regno Unito , I = Italia , Irl = Irlanda , L = Lussemburgo , NL = Paesi Bassi . ALLEGATO II : Il titolo viene modificato come segue : « METODI PER DETERMINARE LE DIMENSIONI DELLE SPORGENZE E DEGLI INTERVALLI » . Il punto 1 viene modificato come segue : « 1 . METODO PER MISURARE LE SPORGENZE DELLE PIEGHE DEI PANNELLI DI CARROZZERIA » La numerazione degli attuali punti 1 , 2 , 3 , e 4 viene modificata in 1.1 , 1.2 , 1.3 e 1.4 . Dopo il punto 1 aggiungere i seguenti nuovi punti 2 , 3 e 4 : « 2 . METODO PER MISURARE LA DIMENSIONE DELLA SPORGENZA DI UN ELEMENTO MONTATO SULLA SUPERFICIE ESTERNA 2.1 . La dimensione della sporgenza di un elemento montato su un pannello convesso può essere misurata direttamente oppure mediante riferimento al disegno di un ' adeguata sezione dell ' elemento montato . 2.2 . Se una misurazione semplice non è possibile , la dimensione della sporgenza di un elemento montato su un pannello non convesso deve essere determinata mediante la variazione massima della distanza tra il centro di una sfera con diametro di 100 mm e la linea nominale del pannello quando la sfera viene spostata su detto elemento ed in continuo contatto con esso . La figura 3 mostra un esempio dell ' impiego di questo procedimento . 3 . METODO PER MISURARE LA SPORGENZA DELLE VISIERE E DELLE CORNICI DEI PROIETTORI 3.1 . La sporgenza rispetto alla superficie esterna dal proiettore viene misurata orizzontalmente partendo dal punto di contatto di una sfera avente diametro di 100 mm , come illustrato nella figura 4 . 4 . METODO PER DETERMINARE LA DIMENSIONE DI UN INTERVALLO O SPAZIO TRA GLI ELEMENTI DI UNA GRIGLIA 4.1 . La dimensione dell ' intervallo o spazio tra gli elementi di un griglia viene determinata dalla distanza tra due piani che passano per i punti di contatto della sfera e che sono perpendicolari alla linea che congiunge detti punti di contatto . Le figure 5 e 6 mostrano esempi dell ' impiego di questa procedura » . Dopo la figura aggiungere le figure 3-6 . Designo : vedi G.U . ALLEGATO III : Il titolo è così modificato : « ALLEGATO III MODELLO Indicazione dell ' amministrazione ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA LE SPORGENZE ESTERNE ( Articolo 4 , paragrafo 2 , ed articolo 10 della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ) considerate le modifiche di cui alla direttiva 79/488/CEE » Dopo l ' allegato III aggiungere il nuovo allegato IV : « ALLEGATO IV MODELLO [ formato massimo : A 4 ( mm 210 × 297 ) ] Nome dell ' amministrazione SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN ' ENTITÀ TECNICA ( Articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ) Entità tecnica : tipo di portabagagli , portasci , antenna radio , antenna radiotelefonica ( 1 ) Numero di omologazione CEE d ' entità tecnica 1 . Marchio di fabbrica o commerciale 2 . Tipo 3 . Nome e indirizzo del costruttore 4 . Nome e indirizzo dell ' eventuale mandatario 5 . Descrizione delle caratteristiche dell ' entità tecnica 6 . Eventuali limitazioni d ' impiego e prescrizioni di montaggio 7 . Campione per l ' omologazione dell ' entità tecnica presentato il 8 . Servizio tecnico 9 . Data del verbale rilasciato dal servizio tecnico 10 . Numero del verbale rilasciato dal servizio tecnico 11 . L ' omologazione CEE dell ' entità tecnica viene concessa/rifiutata per il portabagagli , il portasci , l ' antenna radio , l ' antenna radiotelefonica ( 1 ) 12 . Località 13 . Data 14 . Firma 15 . Alla presente comunicazione sono acclusi i sotto indicati documenti , con il succitato numero di omologazione dell ' entità tecnica : ... ( compilare se necessario ) 16 . Osservazioni ( 1 ) Cancellare la dicitura inutile » .