31979L0359

Direttiva 79/359/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1979, relativa al programma di accelerazione della riconversione di talune superfici viticole nella regione delle Charentes

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 05/04/1979 pag. 0034 - 0036
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0071
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0071


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 1979

relativa al programma di accelerazione della riconversione di talune superfici viticole nella regione delle Charentes

( 79/359/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che a norma dell ' articolo 39 , paragrafo 2 , lettera a ) , del trattato , nell ' elaborazione della politica agricola comune si dovrà considerare la struttura sociale dell ' agricoltura e le disparità strutturali e naturali tra le diverse regioni agricole ;

considerando che per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune di cui all ' articolo 39 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , del trattato , dovranno essere adottate , a livello della Comunità , disposizioni particolari , adeguate alla situazione delle zone agricole più svantaggiate ;

considerando che i dipartimenti della Charente e delle Charente-Maritime si trovano in una situazione svantaggiata riguardo ai redditi agricoli e all ' occupazione esistente sia in agricoltura che negli altri settori economici ; che occorre pertanto incentivare lo sviluppo strutturale della viticoltura di questa regione e influenzare in modo permanente i redditi e l ' occupazione agricoli ;

considerando che a tale scopo occorre assicurare un migliore adattamento del potenziale viticolo della regione delle Charentes alla necessità del mercato , incoraggiando la riconversione delle superfici viticole situate in zone la cui vocazione viticola non risulta ben definita e che possono essere destinate ad altre colture ; che occorre incoraggiare i produttori a riconvertire tali superfici viticole concedendo loro un aiuto finanziario speciale ;

considerando che da quanto precede risulta che le misure contemplate costituiscono un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 5 ) ;

considerando che spetta alla Commissione approvare , previo parere del comitato permanente per le strutture agrarie , un programma presentato dalla Repubblica francese ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Al fine di ristabilire l ' equilibrio tra produzione viticola e utilizzazioni normali nella regione delle Charentes , viene predisposta un ' azione comune , ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 , che dovrà essere attuata dalla Repubblica francese , intesa ad accelerare le operazioni di riconversione di parte del vigneto destinato alla produzione di vino atto a produrre talune acquaviti di vino a denominazione di origine .

Articolo 2

1 . Il contributo finanziario della Comunità può essere utilizzato unicamente nel quadro di un programma relativo all ' insieme delle aree di riconversione delle superfici coltivate a vigneto nella regione delle Charentes .

Detto programma è presentato alla Commissione dalla Repubblica francese .

2 . Il programma di cui al paragrafo 1 è esaminato ed approvato , previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari , conformemente alla procedura prevista dall ' articolo 18 , paragrafi 2 e 3 , della direttiva 72/159/CEE ( 6 ) .

Articolo 3

Nel programma di cui all ' articolo 2 , che deve consentire di ristabilire l ' equilibrio della produzione viticola e utilizzazioni normali nella regione delle Charentes , devono figurare le seguenti indicazioni :

- numero di ettari precedentemente coltivati a vigneto e definitivamente sottratti all ' utilizzazione viticola previa riconversione ;

- ubicazione delle superfici e data del loro impianto ;

- progressione delle operazioni di estirpazione ;

- informazioni sull ' attitudine delle superfici riconvertite ad altre produzioni ;

- misure di incitamento a riconvertire le superfici di cui sopra , sotto forma di premio una tantum ;

- importo del previsto aiuto ;

- impegno all ' abbandono definitivo della coltura viticola all ' interno dell ' azienda in questione , per una superficie equivalente a quella che da luogo al versamento dell ' aiuto ;

- obiettivi previsti da queste operazioni rispetto all ' attuale situazione sia qualitativamente che quantitativamente .

Articolo 4

1 . Sono imputabili al Fondo , sezione orientamento , le spese sostenute dalla Repubblica francese nel quadro nel programma di cui all ' articolo 2 per il premio speciale di riconversione di cui all ' articolo 3 , quinto trattino , purchù esse non eccedano 4 000 unità di conto per ettaro riconvertito .

2 . Il Fondo , sezione orientamento , rimborsa alla Repubblica francese il 50 % delle spese imputabili di cui al paragrafo 1 non eccedenti 7 500 ettari .

Articolo 5

1 . L ' azione comune ha la durata di tre campagne vitivinicole a decorrere dall ' inizio della campagna immediatamente successiva alla data in cui la presente direttiva diventa applicabile .

2 . Il costo totale dell ' azione comune previsto a carico del Fondo ammonta a 15 milioni di unità di conto europee per tutta la sua durata .

Articolo 6

All ' atto dell ' approvazione del programma di cui all ' articolo 2 , la Commissione stabilisce , d ' intesa con la Repubblica francese , le modalità della sua informazione periodica sullo svolgimento del programma . La Repubblica francese designa nel contempo gli organismi incaricati di assicurarne l ' esecuzione tecnica .

Articolo 7

1 . Fatto salvo il disposto dell ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 , la Repubblica francese adotta , conformemente alle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative nazionali , le misure necessarie al ricupero delle somme pagate , qualora l ' impegno di cui all ' articolo 3 , settimo trattino , non sia rispettato .

Essa informa la Commissione delle misure applicate e , in particolare , la tiene informata dello stato di avanzamento delle relative procedure amministrative e giudiziarie .

2 . Le somme ricuperate sono versate agli organismi o ai servizi pagatori , i quali le detraggono , proporzionalmente al finanziamento comunitario , dal computo delle spese finanziate dal Fondo .

3 . Le conseguenze finanziarie derivanti dall ' impossibilità di ricuperare le somme pagate sono sostenute dalla Comunità proporzionalmente al finanziamento comunitario .

4 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 8

1 . Le domande di rimborso riguardano le spese sostenute dalla Repubblica francese nel corso di un anno civile ; esse sono presentate alla Commissione prima del 1° luglio dell ' anno successivo .

2 . Il contributo del Fondo è deciso in conformità dell ' articolo 7 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

3 . Il Fondo può concedere anticipi in funzione delle modalità di finanziamento stabilite dalla Repubblica francese e secondo lo stato d ' avanzamento della realizzazione del programma .

4 . L ' articolo 6 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 si applica alla presente direttiva .

5 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite conformemente alla procedura prevista all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 9

La presente direttiva sarà applicabile appena il Consiglio avrà preso una decisione sulla proposta della Commissione volta a modificare il regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 10

La Repubblica francese è destinataria della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 26 marzo 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . MEHAIGNERIE

( 1 ) GU n . C 232 del 30 . 9 . 1978 , pag . 15 .

( 2 ) GU n . C 6 dell ' 8 . 1 . 1979 , pag . 66 .

( 3 ) Parere reso il 30 novembre 1978 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 4 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 5 ) GU n . L 295 del 30 . 12 . 1972 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 96 del 23 . 4 . 1972 , pag . 1 .