Direttiva 79/174/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1979, relativa al programma di difesa contro le inondazioni nella valle dell'Hérault
Gazzetta ufficiale n. L 038 del 14/02/1979 pag. 0018 - 0019
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 6 febbraio 1979 relativa al programma di difesa contro le inondazioni nella valle dell ' Hùrault ( 79/174/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , considerando che , a norma dell ' articolo 39 , paragrafo 2 , lettera a ) , del trattato , nell ' elaborazione della politica agricola comune occorre tener conto della struttura sociale dell ' agricoltura e delle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole ; considerando che , per conseguire , le finalità della politica agricola comune enunciate nell ' articolo 39 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , occorre adottare a livello comunitario disposizioni particolari rispondenti alla situazione delle zone agricole più svantaggiate dal punto di vista delle condizioni di produzione ; considerando che alcune regioni mediterranee della Comunità si trovano in una situazione sfavorevole per quanto riguarda i redditi agricoli e la sottoccupazione esistente tanto nell ' agricoltura quanto in altri settori ; che fra tali regioni rientra la valle dell ' Herault ; considerando che è opportuno agire su un elemento fondamentale dello sviluppo strutturale di dette regioni , i cui effetti sui redditi dell ' occupazione agricola siano rapidi e permanenti ; considerando che le condizioni della produzione agricola nella valle dell ' Herault sono gravemente compromesse dalle inondazioni ; considerando che occorre accelerare , mediante un aiuto comunitario , la realizzazione delle misure di difesa contro le inondazioni , per facilitare nella zona in esame la riconversione dei vigneti , nel quadro del programma di accelerazione della ristrutturazione e riconversione delle viticoltura in talune regioni mediterranee francesi ; considerando che è opportuno perseguire queste finalità con un ' azione che comprenda tale zona e rientri nel quadro di un programma di durata pluriennale ; considerando che da quanto precede risulta che le misure di cui sopra costituiscono un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 4 ) ; considerando che compete alla Commissione approvare , previa consultazione del comitato permanente per le strutture agricole , un programma presentato dalla Repubblica francese , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . Al fine di migliorare la situazione agricola nella bassa e media valle dell ' Hùrault mediante misure idrauliche conto le inondazioni , è istituita un ' azione comune destinati a proteggere tale zona dalle inondazioni tramite la costruzione di una diga di ritenuta e di argini ed a creare i tal modo le condizioni necessarie per una riconversione dei vigneti e a facilitare un migliore orientamento delle produzioni in funzione delle esigenze del mercato e l ' attuazione di piani di sviluppo ai sensi degli articoli 2 e 4 della direttiva 72/159 /CEE del Consiglio , del 17 aprile 1972 , relativa all ' ammodernamento delle aziende agricole ( 5 ) . 2 . Il complesso delle misure previste dalla presente direttiva costituisce un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 . Articolo 2 1 . Il contributo finanziario della Comunità può essere utilizzato soltanto nel quadro di un programma applicabile a tutte le misure previste a scopo di difesa contro le inondazioni nella zona di cui all ' articolo 1 . Tale programma è presentato alla Commissione dalla Repubblica francese . 2 . Il programma e le sue eventuali modifiche sono esaminati ed approvati previa consultazione sugli aspetti finanziari del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , in appresso denominato « Fondo » , secondo la procedura di cui all ' articolo 18 , paragrafi 2 e 3 , della direttiva 72/159/CEE . 3 . Il programma potrà essere approvato soltanto dopo l ' approvazione del programma previsto dell ' articolo 2 della direttiva 78/627/CEE del Consiglio , del 19 giugno 1978 , relativa al programma d ' accelerazione della ristrutturazione e di riconversione della viticoltura in alcune regioni mediterranee della Francia ( 6 ) . Articolo 3 Il programma di cui all ' articolo 2 deve contenere , fra l ' altro , le indicazioni seguenti : a ) delimitazione e ubicazione della zona colpita dalle inondazioni ; b ) delimitazione dei vigneti nella zona di cui alla lettera a ) e numero di ettari di superficie vitata di cui è prevista la riconversione ad altre colture , nonchù indicazione delle misure previste per orientare la produzione , in particolare verso le produzioni foraggere ( granturco , orzo , erba medica , trifoglio , favetta , sorgo , soia , ecc . ) , e per favorire lo sviluppo dell ' allevamento ; c ) descrizione e piano dei lavori necessari alla difesa contro le inondazioni e calendario previsto del programma ; d ) costo estimativo dei singoli lavori e costo estimativo globale dell ' attuazione del programma . Articolo 4 Nessun aiuto comunitario o nazionale alla ristrutturazione dei vigneti sarà accordato nella zona la cui protezione è oggetto della presente azione comune . Articolo 5 1 . Sono sovvenzionabili dal Fondo , sezione orientamento , le spese sostenute dalla Repubblica francese nel quadro del programma di cui all ' articolo 2 , fino a concorrenza di un importo di 23 000 000 di unità di conto per la costruzione di : a ) una diga di ritenuta , b ) argini . 2 . Il Fondo , sezione orientamento , rimborsa alla Repubblica francese il 35 % delle spese sovvenzionabili a norma del paragrafo 1 . Articolo 6 1 . La durata dell ' azione è di sette anni a decorrere dall ' applicabilità della presente direttiva . 2 . Il costo globale dell ' azione comune o carico del Fondo è valutato a 9 000 000 di unità di conto europee per tutta la sua durata . 3 . L ' articolo 6 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 è applicabile alla presente direttiva . Articolo 7 All ' atto dell ' approvazione del programma di cui all ' articolo 2 , la Commissione , di concerto con la Repubblica francese , stabilisce le modalità per la comunicazione , da parte di quest ' ultima , di informazioni periodiche sullo svolgimento del programma . La Repubblica francese designa nel contempo gli organismi cui è affidata l ' esecuzione tecnica del programma stesso . Articolo 8 1 . Le domande di rimborso riguardano le spese sostenute dalla Repubblica francese nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell ' anno successivo . 2 . Il contributo del Fondo è deciso in conformità dell ' articolo 7 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 . 3 . Il Fondo può concedere anticipi in base alle modalità di finanziamento adottate dalla Repubblica francese e secondo lo stato d ' avanzamento dei lavori previsti dai progetti . 4 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 . Articolo 9 La presente direttiva sarà applicabile non appena il Consiglio avrà preso una decisione in merito alla proposta della Commissione intesa a modificare il regolamento ( CEE ) n . 729/70 . Articolo 10 La Repubblica francese è destinataria della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 6 febbraio 1979 . Per il Consiglio Il Presidente P . MEHAIGNERIE ( 1 ) GU n . C 197 del 18 . 8 . 1978 , pag . 4 . ( 2 ) GU n . C 239 del 9 . 10 . 1978 , pag . 61 . ( 3 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 . ( 4 ) GU n . L 295 del 30 . 12 . 1972 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 96 del 23 . 4 . 1972 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 206 del 29 . 7 . 1978 , pag . 1 .