31979L0110

Direttiva 79/110/CEE del Consiglio, del 24 gennaio 1979, che autorizza la Repubblica italiana a rinviare la comunicazione e l'attuazione dei piani nazionali di eradicazione accelerata della brucellosi e della tubercolosi dei bovini

Gazzetta ufficiale n. L 029 del 03/02/1979 pag. 0024 - 0025


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 1979

che autorizza la Repubblica italiana a rinviare la comunicazione e l ' attuazione dei piani nazionali di eradicazione accelerata della brucellosi e della tubercolosi dei bovini

( 79/110/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la direttiva 77/391/CEE del Consiglio , del 17 maggio 1977 , che instaura un ' azione della Comunità per l ' eradicazione della brucellosi , della tubercolosi e della leucosi dei bovini ( 4 ) , dispone agli articoli 2 e 3 che gli Stati membri il cui bestiame bovino è affetto da brucellosi o da tubercolosi approntino un piano nazionale inteso ad accelerare l ' eradicazione della malattia ; che , in virtù dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , di detta direttiva , tali piani sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione prima della loro attuazione e comunque entro e non oltre il 31 marzo 1978 ;

considerando che la Repubblica italiana ha tuttavia ufficialmente informato la Commissione che l ' approntamento dei piani nazionali di eradicazione era ostacolato da gravi difficoltà e quindi ritardato ;

considerando che è opportuno , nonchù conforme agli obiettivi della summenzionata direttiva , permettere alla Repubblica italiana di approntare piani nazionali di eradicazione nonchù di comunicarli alla Commissione ad una data che ne garantisca l ' efficace attuazione ;

considerando che , a norma dell ' articolo 29 , paragrafi 2 e 3 , della direttiva 78/52/CEE ( 5 ) , la durata di realizzazione di tre anni , prevista dall ' articolo 6 , paragrafo 1 , della direttiva 77/391/CEE , per l ' attuazione dei piani nazionali di eradicazione della brucellosi e della tubercolosi decorre al più tardi dal 31 dicembre 1978 ed è limitata alle macellazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1982 ;

considerando che il differimento del termine entro cui devono essere comunicati i piani di eradicazione presentati dalla Repubblica italiana implica , per l ' efficacia dell ' azione intrapresa , il rinvio di un anno al massimo della data limite d ' attuazione dei piani stessi e della data entro la quale le macellazioni effettuate possono fruire del finanziamento comunitario ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

In deroga all ' articolo 9 , paragrafo 1 , della direttiva 77/391/CEE , la Repubblica italiana comunica alla Commissione i piani di cui agli articoli 2 e 3 della suddetta direttiva prima della loro attuazione e comunque entro e non oltre il 31 marzo 1979 .

Articolo 2

1 . In deroga all ' articolo 29 , paragrafo 2 , della direttiva 78/52/CEE , la Repubblica italiana mette in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per attuare i piani nazionali di eradicazione accelerata , approvati conformemente all ' articolo 9 , paragrafo 2 , della direttiva 77/391/CEE , alla data fissata dalla Commissione nella sua decisione di approvazione e , comunque , entro e non oltre il 31 dicembre 1979 .

2 . In deroga all ' articolo 29 , paragrafo 3 , della direttiva 78/52/CEE , la durata di realizzazione di tre anni prevista dall ' articolo 6 , paragrafo 1 , della direttiva 77/391/CEE decorre , per la Repubblica italiana , dalla data fissata dalla Commissione in applicazione del paragrafo 1 . Tuttavia , il finanziamento comunitario è comunque limitato alle macellazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1983 .

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 24 gennaio 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . FRANÇOIS-PONCET

( 1 ) GU n . C 289 del 2 . 12 . 1978 , pag . 6 .

( 2 ) Parere espresso il 19 gennaio 1979 ( non ancora pubblicato Gazzetta ufficiale ) .

( 3 ) Parere espresso il 19 dicembre 1978 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 4 ) GU n . L 145 del 13 . 6 . 1977 , pag . 44 .

( 5 ) GU n . L 15 del 19 . 1 . 1978 , pag . 34 .