31979L0005

Direttiva 79/5/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati Membri

Gazzetta ufficiale n. L 005 del 09/01/1979 pag. 0033 - 0033
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 2 pag. 0094
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0138
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0138


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1978

che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati membri

( 79/5/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 75 ,

vista la proposta dellà Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che l ' effetto-pilota della direttiva 75/130/CEE ( 4 ) deve essere considerato come fattore positivo per il periodo trascorso e che è pertanto opportuno mantenere tale direttiva a titolo permanente ;

considerando che è opportuno estenderla , a titolo sperimentale , ad altri trasporti combinati strada/ferrovia per verificare se i motivi politici ed economici , che stanno alla base della suddetta direttiva , siano validi anche per questi altri tipi di trasporto ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 75/130/CEE è modificata come segue :

1 . L ' articolo 1 , paragrafo 1 , è sostituito dal seguente testo :

« 1 . Ai sensi della presente direttiva , si intende per :

- " trasporti combinati strada/ferrovia " i trasporti stradali di merci tra Stati membri per i quali l ' autocarro , il rimorchio , il semirimorchio ( con o senza trattore ) , la sovrastruttura amovibile e il contenitore di 20 piedi e oltre sono trasportati per ferrovia dalla stazione adeguata di carico del veicolo , più vicina al punto di carico della merce , fino alla stazione adeguata più vicina al punto di scarico della merce ;

- " sovrastruttura amovibile " la parte di un veicolo stradale destinata a ricevere il carico e che può essere da esso staccata e ad esso reintegrata » .

2 . L ' articolo 4 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente :

« 1 . In caso di attraversamento della frontiera sulla strada che precede il percorso ferroviario , gli Stati membri possono esigere che il trasportatore esibisca un documento attestante che l ' amministrazione ferroviaria , o un organo da essa incaricato , abbia riservato un posto per il trasporto ferroviario del veicolo trattore , dell ' autocarro , del rimorchio , del semirimorchio o delle relative sovrastrutture amovibili , nonchù del contenitore di 20 piedi e oltre » .

3 . L ' articolo 7 è sostituito dal seguente testo :

« Articolo 7

Ogni due anni la Commissione riferirà al Consiglio sull ' applicazione della presente direttiva ai fini di uno sviluppo del regime in questione , nell ' interesse dell ' insieme dei trasporti combinati strada/ferrovia della Comunità » .

4 . Si inserisce qui di seguito l ' articolo 8 :

« Articolo 8

Per il contenitore di 20 piedi e oltre e per la sovrastruttura amovibile senza piedi d ' appoggio , la presente direttiva è valida fino al 31 dicembre 1981 » .

5 . L ' articolo 8 diventa articolo 9 .

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure supplementari per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1979 e ne informano la Commissione .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 19 dicembre 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . BAUM

( 1 ) GU n . C 185 del 3 . 8 . 1978 , pag . 3 .

( 2 ) GU n . C 296 dell ' 11 . 12 . 1978 , pag . 68 .

( 3 ) Parere dato il 29 novembre 1978 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 4 ) GU n . L 48 del 22 . 2 . 1975 , pag . 31 .