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Raccomandazione n. 1218/79/CECA della Commissione, del 19 giugno 1979, che completa le raccomandazioni nn. 935/79/CECA, 950/79/CECA e 1083/79/CECA concernenti i dazi antidumping per taluni prodotti siderurgici

Gazzetta ufficiale n. L 153 del 21/06/1979 pag. 0017 - 0017


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RACCOMANDAZIONE N . 1218/79/CECA DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1979

che completa le raccomandazioni nn . 935/79/CECA , 950/79/CECA e 1083/79/CECA concernenti i dazi antidumping per taluni prodotti siderurgici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , in particolare gli articoli 74 e 86 ,

vista la raccomandazione 77/329/CECA della Commissione , del 15 aprile 1977 , relativa alla difesa contro le pratiche di dumping , premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ( 1 ) , modificata con le raccomandazioni n . 3004/77/CECA ( 2 ) e n . 158/79/CECA ( 3 ) , in particolare gli articoli 17 e 19 ,

dopo aver ascoltato i pareri espressi all ' interno del comitato consultivo di cui alla raccomandazione 77/329/CECA ;

considerando che con le raccomandazioni nn . 935/79/CECA ( 4 ) , 950/79/CECA ( 5 ) e 1083/79/CECA ( 6 ) la Commissione ha istituito dazi antidumping definitivi per taluni prodotti siderurgici originari della Spagna e del Brasile e provenienti da un altro paese terzo ;

considerando che , come ha dimostrato l ' esperienza nell ' applicazione delle suddette raccomandazioni , al fine di garantire il buon funzionamento degli accordi conclusi con i paesi fornitori di prodotti siderurgici è necessario precisare la nozione di provenienza che ricorre nelle stesse ,

FORMULA LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE :

Articolo 1

Per l ' applicazione delle raccomandazioni nn . 935/79/CECA , 950/79/CECA e 1083/79/CECA , fatte salve le altre disposizioni esistenti , si considera paese di provenienza l ' ultimo paese intermediario nel quale il prodotto in questione è stato oggetto di soste o di operazioni giuridiche non inerenti al trasporto .

Articolo 2

La presente raccomandazione è notificata agli Stati membri .

Essa entra in vigore in ciascuno Stato membro alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e si applica ai prodotti importati dopo questa data .

Fatto a Bruxelles , il 19 giugno 1979 .

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 114 del 5 . 5 . 1977 , pag . 6 .

( 2 ) GU n . L 352 del 31 . 12 . 1977 , pag . 13 .

( 3 ) GU n . L 21 del 30 . 1 . 1979 , pag . 14 .

( 4 ) GU n . L 117 del 12 . 5 . 1979 , pag . 16 .

( 5 ) GU n . L 120 del 16 . 5 . 1979 , pag . 11 .

( 6 ) GU n . L 135 dell ' 1 . 6 . 1979 , pag . 54 .