Raccomandazione n. 158/79/CECA della Commissione, del 29 gennaio 1979, che modifica la raccomandazione 77/329/CECA, relativa alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio
Gazzetta ufficiale n. L 021 del 30/01/1979 pag. 0014 - 0015
++++ RACCOMANDAZIONE N . 158/79/CECA DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 1979 che modifica la raccomandazione 77/329/CECA , relativa alla difesa contro le pratiche di dumping , premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , in particolare gli articoli 74 e 86 , considerando che la Comunità ha emanato norme comuni sulla difesa contro le pratiche di dumping , premi o sovvenzioni da parte di paesi che non sono membri della Comunità e che , per i prodotti di cui al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , queste norme sono enunciate nella raccomandazione 77/329/CECA della Commissione ( 1 ) , modificata dalla raccomandazione n . 3004/77/CECA ( 2 ) ; considerando che queste norme si ispirano ampiamente all ' accordo sull ' applicazione dell ' articolo VI del GATT , noto come codice antidumping ; considerando che sulla base dell ' esperienza acquisita nell ' applicazione di alcune delle suddette norme è necessario chiarire taluni concetti in esse contenuti tenendo conto tra l ' altro della prassi vigente tra i principali partners della Comunità ; considerando che è soprattutto necessario definire con maggior precisione i metodi di calcolo del valore costruito da utilizzare nei casi in cui , a causa di una particolare situazione di mercato , il prezzo di un prodotto simile sul mercato interno non consenta un valido confronto ; considerando che è necessario specificare che , in caso di importazioni da paesi a commercio di Stato , il valore normale è determinato sulla base dei prezzi o dei costi di un prodotto simile in un paese ad economia di mercato ovvero , se necessario , dei prezzi o costi praticati nella Comunità ; considerando che per quanto riguarda il pregiudizio è necessario chiarire i criteri per determinarlo ed in particolare stabilire che i pregiudizi causati da altri fattori non possono essere attribuiti alle pratiche di dumping , ma devono essere ben distinti ; considerando che è necessario per ragioni di utilità pratica modificare talune norme che regolano il campo d ' applicazione delle misure antidumping provvisorie , FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE : Articolo 1 La raccomandazione 77/329/CECA è modificata come segue : 1 . L ' articolo 3 , paragrafo 2 , secondo trattino , è sostituito dal testo seguente : « - al valore costruito , cioè al costo di produzione nel paese d ' origine maggiorato di un equo importo per le spese generali e per i profitti ; di regola la maggiorazione per il profitto non deve essere superiore al profitto normalmente realizzato con la vendita di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d ' origine . Se un beneficio di tale genere non è realizzato , la Commissione determinerà la maggiorazione su una base ragionevole ricorrendo ai migliori elementi probanti disponibili . » 2 . L ' articolo 3 , paragrafo 6 , è sostituito dal testo seguente : « 6 . Nei casi d ' importazioni provenienti da un paese il cui commercio costituisce oggetto di monopolio completo o quasi completo e nel quale i prezzi interni sono fissati dallo Stato , si può tener conto della possibilità che un confronto esatto tra un prezzo d ' esportazione di un prodotto nella Comunità ed i prezzi interni di tale paese non risulti normalmente appropriato . In tali casi il valore normale deve essere determinato su una delle seguenti basi : a ) prezzi ai quali un prodotto simile , ottenuto in uno o più paesi ad economia di mercato , viene venduto ( i ) per il consumo sul mercato interno del o dei paesi in oggetto oppure ( ii ) in altri paesi inclusa la Comunità , b ) valore costruito di un prodotto simile in uno o più paesi ad economia di mercato . Quando nù i prezzi nù il valore costruito , stabiliti in conformità delle lettere a ) e b ) , costituiscono una base appropriata per la determinazione del valore normale , si ricorre ai prezzi o al valore costruito , stabiliti in base alle vendite o ai costi di produzione nella Comunità . » 3 . I primi tre paragrafi dell ' articolo 4 sono sostituiti dal testo seguente : « 1 . La valutazione degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sull ' industria interessata si base sull ' esame di tutti i fattori che incidono sulla situazione dell ' industria considerata , quali l ' evoluzione e le prospettive per quanto riguarda la cifra di affari , la quota di mercato , i profitti , i prezzi ( compresa l ' entità del divario in più o in meno tra il prezzo alla consegna del prodotto sdoganato e il prezzo comparabile più rappresentativo del prodotto simile praticato nelle normali transazioni commerciali nella Comunità ) , l ' occupazione , il volume delle importazioni che costituiscono oggetto di dumping , il volume delle altre importazioni , il grado di sfruttamento del potenziale produttivo dell ' industria comunitaria e le pratiche commerciali restrittive . Uno solo o anche diversi fra i criteri citati non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante . 2 . Per stabilire se le importazioni che costituiscono oggetto di dumping causino pregiudizio , vengono esaminati tutti i fattori che , singolarmente o combinati fra loro , possono incidere negativamente sulla produzione della Comunità . I fattori da prendere in considerazione sono , tra l ' altro , il volume ed i prezzi del prodotto importato non in regime di dumping , la concorrenza tra gli stessi produttori nella Comunità , la contrazione della domanda dovuta ai prodotti di sostituzione o a modifiche nei gusti dei consumatori nonchù i risultati ottenuti all ' esportazione . 3 . a ) Nessun pregiudizio può essere attribuito a pratiche di dumping a meno che le importazioni che ne sono oggetto siano palesemente la causa principale del pregiudizio . Per provare ciò , le conseguenze delle pratiche di dumping effettivamente constatate saranno valutate in rapporto ad ognuno degli altri fattori conosciuti in grado di portare contemporaneamente pregiudizio alla produzione . I pregiudizi causati da questi altri fattori non debbono essere attribuiti alle importazioni che costituiscono oggetto di dumping . b ) La determinazione dell ' esistenza di un pregiudizio deve basarsi in ogni caso su fatti reali e non soltanto su presunzioni , congetture o lontane possibilità . In caso di minaccia di pregiudizio , il mutamento di circostanza atto a creare la situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile ed imminente . » 4 . L ' articolo 16 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente : « 1 . Fatto salvo il disposto dell ' articolo 18 , le misure provvisorie resteranno in vigore per un periodo di tre mesi ; prima della fine di tale periodo , la Commissione potrà decidere un ' azione comunitaria nell ' ambito dell ' articolo 17 ovvero , se degli esportatori o importatori rappresentativi di una parte notevole del commercio interessato lo richiedono o non presentano alcuna obiezione e l ' indagine non è ancora terminata , potrà decidere una proroga delle misure provvisorie per un massimo di tre mesi . » Articolo 2 La presente raccomandazione è notificata agli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Essa entra in vigore il 30 gennaio 1979 . Fatto a Bruxelles , il 29 gennaio 1979 . Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 114 del 5 . 5 . 1977 , pag . 6 . ( 2 ) GU n . L 352 del 31 . 12 . 1977 , pag . 13 .