79/956/CEE: Decisione della Commissione, del 26 ottobre 1979, che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario gli accappatoi da bagno, le vesti da camera, le giacche da casa e simili vestimenta da casa e altri indumenti esterni, tessuti, per uomo e per ragazzo, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 14 A, 14 B, 16, 17, 21, 76 e 79, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, della voce ex 61.01 della tariffa doganale comune (codici Nimexe: 61.01-09, 24, 25, 26, 92, 94, 96), categoria 78, originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 289 del 16/11/1979 pag. 0043 - 0044
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 1979 che autorizza l ' Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario gli accappatoi da bagno , le vesti da camera , le giacche da casa e simili vestimenta da casa e altri indumenti esterni , tessuti , per uomo e per ragazzo , esclusi gli indumenti delle categorie 6 , 14 A , 14 B , 16 , 17 , 21 , 76 e 79 , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali , della voce ex 61.01 della tariffa doganale comune ( codici Nimexe : 61.01-09 , 24 , 25 , 26 , 92 , 94 , 96 ) , categoria 78 , originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri ( Il testo in lingua inglese è il solo facente fede ) ( 79/956/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 115 , primo comma , vista la domanda a titolo dell ' articolo 115 , primo comma , del trattato che il governo irlandese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 17 ottobre 1979 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario gli accappatoi da bagno , le vesti da camera , le giacche da casa e simili vestimenta da casa e altri indumenti esterni , tessuti , per uomo e per ragazzo , esclusi gli indumenti delle categorie 6 , 14 A , 14 B , 16 , 17 , 21 , 76 e 79 , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali , della voce ex 61.01 della tariffa doganale comune ( codici Nimexe : 61.01-09 , 24 , 25 , 26 , 92 , 94 , 96 ) , categoria 78 , originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri , considerando che l ' importazione nella Comunità dei prodotti in causa , originari della Corea del Sud , ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ; considerando che nel contesto di detto accordo la Corea del Sud si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri ; considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l ' uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ; considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà che si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell ' occupazione ; considerando che eventuali importazioni indirette , in aggiunta a quelle già effettuate o previste , possono aggravare dette difficoltà economiche e pregiudicare lo scopo perseguito dalle misure commerciali sopraindicate ; considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ; considerando che per conseguenza si deve autorizzare l ' applicazione delle misure di protezione a norma dell ' articolo 115 , primo comma , alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ( 1 ) , in particolare dall ' articolo 1 ; considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alle domande di licenza che hanno motivato la richiesta , data la loro modesta entità , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri , per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 12 ottobre 1979 : N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * ex 61.01 * Accappatoi da bagno , vesti da camera , giacche da casa e simili vestimenta da casa e altri indumenti esterni , tessuti , per uomo e per ragazzo , esclusi indumenti delle categorie 6 , 14 A , 14 B , 16 , 17 , 21 , 76 e 79 , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche artificiali * ( codici Nimexe : 61.01-09 , 24 , 25 , 26 , 92 , 94 , 96 ) * * categoria 78 * * Articolo 2 La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte in Irlanda nuove possibilità di importazione nei confronti della Corea del Sud per i prodotti predetti e comunque non oltre il 31 dicembre 1979 . Articolo 3 L ' Irlanda è destinataria della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 26 ottobre 1979 . Per la Commissione Wilhelm Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 121 del 3 . 6 . 1971 , pag . 26 .