31979D0874

79/874/CEE: Decisione della Commissione, dell'11 ottobre 1979, relativa all'autorizzazione di misure tariffarie speciali per i trasporti per ferrovia e su strada a favore di talune merci in Francia (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 269 del 26/10/1979 pag. 0031 - 0032
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 2 pag. 0108


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell ' 11 ottobre 1979

relativa all ' autorizzazione di misure tariffarie speciali per i trasporti per ferrovia e su strada a favore di talune merci in Francia

( Il testo in lingua francese è il solo facente fede )

( 79/874/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 80 ,

vista la decisione 64/160/CEE della Commissione , del 26 febbraio 1964 , relativa all ' autorizzazione di mantenimento dell ' allegato B ter alle « Conditions gùnùrales d ' application des tarifs pour le transport des marchandises » ( CGATM ) delle ferrovie francesi ( SNCF ) ( 1 ) ,

visti i pareri espressi dai governi degli Stati membri nel corso delle consultazioni cui ha proceduto la Commissione in conformità dell ' articolo 80 , paragrafo 2 , del trattato CEE ,

I

considerando che , con la decisione 64/160/CEE , la Commissione ha autorizzato , senza limitazione di durata , l ' applicazione delle disposizioni dell ' allegato B ter alle CGATM della SNCF , nella forma del 5 dicembre 1963 , riservandosi tuttavia di modificare dette decisione nel caso in cui avesse accertato che essa non era più giustificata ;

considerando che nel frattempo l ' allegato B ter della SNCF è stato modificato parecchie volte con l ' inserimento di talune regioni nel campo di applicazione e con un aumento sensibile di talune riduzioni ;

considerando che il governo francese ha inserito il 25 luglio 1970 delle disposizioni analoghe a quelle dell ' allegato B ter nel capitolo 2 delle tariffe speciali - titolo V - fascicolo 5 del « recueil gùnùral des tarifs pour les transports routiers de marchandises » per talune merci spedite o ricevute nei dipartimenti bretoni ;

considerando che , con lettera del suo rappresentante permanente presso le Comunità europee dell ' 8 luglio 1971 , il governo francese ha chiesto alla Commissione di autorizzare il mantenimento di queste misure per una durata indeterminata ;

considerando che le tariffe di sostegno in questione costituiscono degli aiuti che , dato che hanno un ' incidenza sui costi di produzione e di commercializzazione , dovrebbero essere eliminati in conformità della risoluzione del Consiglio del 25 maggio 1971 ( 2 ) concernente il nuovo orientamento della politica agricola ; che la Commissione ha riesaminato dette tariffe ;

considerando che nel corso di riunioni di consultazione il governo francese ha comunicato ;

- che i motivi dell ' applicazione delle misure tariffarie in questione , che erano stati riconosciuti validi dalla Commissione al momento della loro autorizzazione nel 1964 , restavano sempre validi segnatamente per quanto riguarda le insufficienze delle infrastrutture di trasporto delle regioni interessate , ma che erano stati varati dei piani di infrastruttura da realizzare in un termine compreso tra 5 e 7 anni ;

- che queste misure di sostegno avevano pertanto un carattere transitorio e che doveva essere ammessa la degressività dell ' aiuto tariffario ;

- che era impossibile determinare gli effetti dell ' aiuto tariffario sul piano della sistemazione delle strutture agricole e che non si poteva dissociare l ' incidenza delle tariffe di sostegno dalle altre forme di aiuto :

- che le tariffe in questione avevano essenzialmente un carattere psicologico ed erano considerate dai produttori francesi come un compenso per gli svantaggi che essi pensavano di subire su alcuni mercati a causa delle tariffe di sostegno italiane ;

- che le misure tariffarie di sostegno sarebbero indispensabili allo sviluppo delle regioni interessate in quanto misure di accompagnamento destinate a completare gli aiuti loro accordati a titolo di programmi di rinnovamento rurale ;

considerando che le autorità francesi hanno deciso di sostituire i versamenti effettuati in base all ' allegato B ter con investimenti diretti in attrezzature ; che la sostituzione si effettuerà per gradi e potrà già entrare in vigore con il regolamento sul bilancio dell ' anno 1979 ; che questo cambiamento nel campo di applicazione del sistema ha formato oggetto di negoziati con in rappresentanti regionali della Bretagna e che l ' obiettivo è la soppressione dell ' allegato B ter ; che tale soppressione può essere realizzata in un periodo di cinque anni ; che questa operazione in corso riguarda , per il momento , solo la Bretagna ;

II

considerando che il governo francese ha dichiarato di non essere in grado di affermare che l ' applicazione delle misure tariffarie di sostegno ha avuto come effetto il miglioramento delle strutture nei settori beneficiari ; che tali misure hanno essenzialmente un carattere psicologico e che perciò esse non sembrano costituire il mezzo più appropriato per la realizzazione degli obiettivi prefissi ; che ciò è confermato dal fatto che le autorità competenti hanno deciso di sostituire progressivamente queste misure tariffarie entro un termine relativamente breve ;

considerando che l ' instaurazione di misure tariffarie speciali nelle tariffe dei trasporti su strada interessanti la Bretagna ha ristabilito l ' uguaglianza di trattamento tra i trasporti ferroviari e stradali e che dall ' esame non è apparso che le disposizioni dell ' allegato B ter a favore di regioni diverse dalla Bretagna abbiano degli effetti nefasti sulla concorrenza tra modi di trasporto ;

considerando che è fuori di dubbio che le misure di sostegno in questione hanno un ' incidenza , anche se difficilmente stimabile , sui costi di produzione e di commercializzazione e che pertanto il loro mantenimento non è conforme alla risoluzione del Consiglio del 25 maggio 1971 ;

considerando che l ' applicazione dell ' allegato B ter della SNCF e delle misure tariffarie a favore dei trasporti stradali interessanti la Bretagna costituisce un aiuto tale da incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri e da turbare il funzionamento del mercato comune ; che taluni Stati membri chiedono la soppressione di queste misure tariffarie ;

considerando che le dette misure sono state applicate a lungo , che , onde evitare un cambiamento troppo brusco della situazione attuale , appare preferibile modificare per gradi l ' attuale situazione tariffaria , prevedendo una progressiva diminuzione delle riduzioni tariffarie sino alla loro soppressione entro un termine ragionevole ; che ciò si giustifica tanto più se si considera la situazione socio-economica sfavorevole delle regioni in questione rispetto alla media comunitaria tanto per quanto riguarda il reddito pro capite quanto per il tasso di disoccupazione ;

considerando che , per i motivi sopra esposti , le riduzioni accordate mediante le tariffe in questione possono essere mantenute inalterate durante un primo periodo che termina il 31 dicembre 1981 , per essere successivamente diminuite di almeno un terzo rispettivamente il 1° gennaio 1982 ed il 1° gennaio 1983 e definitivamente soppresse il 1° gennaio 1984 ;

considerando che la Commissione deve tuttavia conservare il potere di rivedere la decisione nel caso in cui gli elementi sui quali essa è basata siano modificati o vengano meno ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 64/160/CEE è abrogata .

Articolo 2

L ' applicazione dell ' allegato B ter alle « Conditions gùnùrales d ' application des tarifs pour le transport des marchandises par wagon ou par rame » ( CGATMV ) della SNCF e del capitolo 2 delle tariffe speciali - titolo V - fascicolo 5 del « recueil gùnùral des tarifs pour les transports routiers de marchandises » è autorizzata fino al 31 dicembre 1983 .

Articolo 3

L ' autorizzazione di cui all ' articolo 2 è subordinata alla condizione che le aliquote di riduzione tariffarie che essa comporta rispetto alle tariffe di applicazione generale siano diminuite di almeno un terzo rispettivamente il 1° gennaio 1982 ed il 1° gennaio 1983 e definitivamente soppresse il 1° gennaio 1984 .

Articolo 4

La presente decisione potrà essere modificata o revocata se la Commissione accerta che essa non è più giustificata .

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , l ' 11 ottobre 1979 .

Per la Commissione

Richard BURKE

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . 44 del 13 . 3 . 1964 , pag . 710/64 .

( 2 ) GU n . C 52 del 27 . 5 . 1971 , pag . 1 .