31979D0572

79/572/CEE: Decisione della Commissione, dell' 8 giugno 1979, relativa all' istituzione di un comitato scientifico e tecnico per la pesca

Gazzetta ufficiale n. L 156 del 23/06/1979 pag. 0029 - 0030
edizione speciale greca: capitolo 04 tomo 1 pag. 0140
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 1 pag. 0089
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 1 pag. 0089


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell ' 8 giugno 1979

relativa all ' istituzione di un comitato scientifico e tecnico per la pesca

( 79/572/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

considerando che il proseguimento di un sistema comunitario per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche richiede la partecipazione di personale scientifico altamente qualificato , specialmente per quanto concerne l ' applicazione della biologia marina ed ittica , della tecnologia della pesca o di altre discipline analoghe ;

considerando che tale partecipazione deve essere organizzata mediante l ' istituzione presso la Commissione di un comitato permanente ,

DECIDE :

Articolo 1

Viene istituito presso la Commissione un comitato scientifico e tecnico per la presca , in appresso denominato il « comitato » .

Articolo 2

1 . Il comitato può essere consultato periodicamente dalla Commissione sui provvedimenti necessari per garantire la tutela dei fondali di pesca , la conservazione delle risorse biologiche marine ed il loro sfruttamento equilibrato .

2 . Il comitato prepara una relazione annuale sulla situazione delle risorse ittiche , sui mezzi per conservare le riserve e le popolazione ittiche e sulle attrezzature scientifiche e tecniche disponibili nella Comunità .

3 . Il comitato può richiamare l ' attenzione della Commissione su qualsiasi problema rientrante nel quadro dei paragrafi 1 e 2 .

Articolo 3

Il comitato è composto di 25 membri al massimo .

Articolo 4

I membri del comitato sono nominati dalla Commissione fra le personalità scientifiche altamente qualificate aventi competenza nelle materie indicate all ' articolo 2 .

Articolo 5

Il comitato elegge tra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti . L ' elezione ha luogo a maggioranza semplice dei membri .

Articolo 6

1 . Il mandato dei membri , del presidente e dei vicepresidenti del comitato ha una durata di due anni . Esso è rinnovabile . Tuttavia il presidente ed i vicepresidenti del comitato non possono essere rieletti immediatamente dopo aver esercitato la loro funzione per due periodi consecutivi di due anni . Le funzioni non sono retribuite .

Dopo lo scadere del periodo di due anni i membri , il presidente o i vicepresidenti del comitato restano in funzione fino al momento in cui si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato .

2 . Ove i membri , il presidente o il vicepresidente del comitato ritengano che si trovano nell ' impossibilità di esercitare il proprio mandato , ovvero rassegnino volontariamente le dimissioni , sono sostituiti per la rimanente durata del mandato conformemente alla procedura prevista , secondo il caso , dall ' articolo 4 o dall ' articolo 5 .

Articolo 7

1 . Il comitato può costituire nel proprio ambito dei gruppi di lavoro .

2 . I gruppi di lavoro hanno l ' incarico di riferire al comitato sugli argomenti da esso indicati .

Articolo 8

1 . Il comitato ed i gruppi di lavoro si riuniscono su convocazione di un rappresentante della Commissione .

2 . Il rappresentante della Commissione , nonchù gli altri funzionari ed agenti interessati della Commissione assistono alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro .

3 . Il rappresentante della Commissione può invitare a partecipare alle riunioni anche personalità aventi competenze particolari in ordine all ' argomento di esame .

4 . I servizi della Commissione assicurano la segreteria del comitato e dei gruppi di lavoro .

Articolo 9

1 . Le deliberazioni del comitato vertono sulle richieste di parere formulate dal rappresentante della Commissione .

Nel richiedere il parere del comitato , il rappresentante della Commissione può fissare un termine entro cui esso dovrà essere fornito .

2 . Qualora il parere richiesto sia oggetto di consenso unanime dei membri del comitato , questi elaborano conclusioni comuni . Qualora non si verifichi un consenso unanime , le varie posizioni prese nel corso delle deliberazioni devono figurare in un resoconto redatto sotto la responsabilità del rappresentante della Commissione .

Articolo 10

Fatto salvo il disposto dell ' articolo 214 del trattato , i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato qualora il rappresentante della Commissione comunichi loro che il parere richiesto riguarda un argomento di carattere riservato .

In tal caso , solo i membri del comitato nonchù il rappresentante e gli altri funzionari ed agenti interessati della Commissione assistono alle riunioni .

Fatto a Bruxelles , l ' 8 giugno 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente