79/571/CEE: Decisione della Commissione, del 22 maggio 1979, che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, diversi dai nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia, della sottovoce 56.07 A della tariffa doganale comune (codici Nimexe: 56.07-01, 04, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36) (categoria 3), originari della Cecoslovacchia e messi in libera pratica negli altri Stati membri (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 156 del 23/06/1979 pag. 0027 - 0028
++++ COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 1979 che autorizza il Regno del Belgio , il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco , diversi dai nastri , velluti , felpe , tessuti ricci ( compresi i tessuti ricci del tipo spugna ) e tessuti di ciniglia , della sottovoce 56.07 A della tariffa doganale comune ( codici Nimexe : 56.07-01 , 04 , 05 , 07 , 08 , 11 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 21 , 23 , 24 , 26 , 27 , 28 , 32 , 33 , 34 , 36 ) ( categoria 3 ) , originari della Cecoslovacchia e messi in libera pratica negli altri Stati membri ( I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede ) ( 79/571/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 115 , primo comma , vista la domanda a titolo dell ' articolo 115 , primo comma , del trattato , che i governi dei paesi del Benelux hanno presentato alla Commissione delle Comunità europee , in data 8 maggio 1979 , al fine di essere autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco , diversi dai nastri , velluti , felpe , tessuti ricci ( compresi i tessuti ricci del tipo spugna ) e tessuti doganale comune ( codici Nimexe : 56.07-01 , 04 , 05 , 07 , 08 , 11 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 21 , 23 , 24 , 26 , 27 , 28 , 32 , 33 , 34 , 36 ) ( categoria 3 ) , originari della Cecoslovacchia e messi in libera pratica negli altri Stati membri , considerando che nei paesi del Benelux , conformemente alla decisione 79/252/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1978 ( 1 ) , l ' importazione dei prodotti in causa , originari della Cecoslovacchia , è soggetta ad un contingente annuo ; considerando che le disparità delle misure di politica commerciale applicate per questi prodotti dagli Stati membri provocano deviazioni di traffico che ostacolano l ' attuazione delle predette misure di politica commerciale , mantenute per via della precaria situazione economica del settore interessato ; considerando che dalla domanda emerge che , per il settore industriale interessato , esistono serie difficoltà che si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell ' occupazione ; considerando che eventuali importazioni indirette , in aggiunta a quelle già effettuate o previste , possono aggravare dette difficoltà economiche ; considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ; considerando che per conseguenza si deve autorizzare l ' applicazione delle misure di protezione a norma dell ' articolo 115 , primo comma , alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ( 2 ) , in particolare dall ' articolo 1 ; considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato la richiesta , data la sua modesta entità , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 Il Regno del Belgio , il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati , originari dalla Cecoslovacchia e messi in libera pratica negli altri Stati membri , per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 7 maggio 1979 : N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * ex 56.07 A ( codici Nimexe : 56.07-01 , 04 , 05 , 0 7 , 08 , 11 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 21 , 23 , 24 , 26 , 27 , 28 , 32 , 33 , 34 , 36 ) categoria 3 * Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco , diversi dai nastri , velluti , felpe , tessuti ricci ( compresi i tessuti ricci del tipo spugna ) e tessuti di ciniglia * Articolo 2 La presente decisione si applica fino al 30 settembre 1979 . Articolo 3 Il Regno del Belgio , il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 22 maggio 1979 . Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 60 del 12 . 3 . 1979 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 121 del 3 . 6 . 1971 , pag . 26 .