79/542/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1976, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche
Gazzetta ufficiale n. L 146 del 14/06/1979 pag. 0015 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0015
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0135
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0015
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0136
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0136
++++ CONSIGLIO DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1976 recante l ' elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche ( 79/542/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 1 ) , modificata dalla direttiva 77/98/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 1 , vista la proposta della Commissione , considerando che il sistema previsto dalla direttiva 72/462/CEE si fonda sulla compilazione di un elenco dei paesi terzi , o parti di paesi terzi , da cui gli Stati membri autorizzano l ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche di animali delle specie bovina , suina , ovina e caprina , nonchù di solipedi domestici , oppure di uno o più di tali categorie di animali e di carni fresche ; considerando che per decidere , tanto per gli animali quanto per le carni fresche , se un paese , o una parte di paese , può figurare sull ' elenco si tiene conto in particolare dei criteri di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , di detta direttiva ; considerando che si può ritenere che i paesi menzionati nell ' elenco allegato alla presente decisione , che sono fornitori tradizionali degli Stati membri , rispondano a tali criteri ; considerando tuttavia che tale elenco viene compilato con riserva delle modifiche o aggiunte che occorrerà apportati secondo la procedura di cui all ' articolo 30 della direttiva 72/462/CEE ; che potrà risultare necessario , segnatamente in base ad informazioni complementari , limitare o estendere l ' autorizzazione all ' importazione a talune categorie di animali e di carni fresche ; che potrà inoltre essere necessario precisare , in taluni casi , per quanto riguarda sia gli animali che le carni fresche , le parti di paesi da cui saranno autorizzate le importazioni ; considerando che , se l ' elenco dei paesi terzi costituisce una delle basi del regime comunitario applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi , previsto dalla direttiva 72/462/CEE , dovranno essere adottate altre misure , in particolare di igiene e di polizia sanitaria , per definire tale regime ; che è quindi necessario permettere l ' applicazione coordinata dell ' insieme di tali misure , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 Fatta salva di direttiva 72/462/CEE , in particolare le misure da adottare secondo la procedura di cui all ' articolo 29 , nonchù con riserva delle modifiche o aggiunte che , secondo la procedura prevista dall ' articolo 30 , potranno essere apportate all ' elenco allegato alla presente decisione , in particolare allo scopo di estendere o restringere l ' autorizzazione all ' importazione a talune categorie di animali e di carni fresche , oppure allo scopo di precisare , per quanto riguarda sia gli animali sia le carni fresche , le parti di paesi dalle quali le importazioni saranno autorizzate , gli Stati membri autorizzano l ' importazione di animali e di carni fresche in conformità delle indicazioni dell ' elenco suddetto . Articolo 2 L ' elenco di cui all ' allegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , contemporaneamente alle modifiche o aggiunte previste all ' articolo 1 . Articolo 3 Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative per conformarsi alla presente decisione entro due anni dalla pubblicazione prevista all ' articolo 2 , e ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione . Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1976 . Per il Consiglio Il Presidente A.P.L.M.M . van der STEE ( 1 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 28 . ( 2 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977 , pag . 81 . ALLEGATO Paesi * Carni fresche * bovine * porcine * ovine * di solipedi * Animali vivi * Albania * * x * x * x * * Sud Africa * x * x * x * x * * Argentina * x * * x * x * x * Australia * x * x * x * x * x * Austria * x * x * x * x * x * Botswana * x * * x * x * * Brasile * x * * x * x * * Bulgaria * x * x * x * x * x * Canada * x * x * x * x * x * Cina ( Repubblica popolare ) * * x * * x * * Colombia * x * * * x * * Costa Rica * x * * * x * * Cuba * x * * * x * * El Salvador * x * * x * x * * Spagna * * * * x * * Finlandia * x * x * x * x * x * Grecia * * * * x * * Guetamala * x * * * x * * Honduras * x * * * x * * Ungheria * x * x * x * x * x * Islanda * x * x * x * x * x * Israele * * * * x * * Madagascar * x * * x * x * * Malta * x * x * * x * x * Marocco * * * * x * * Messico * x * * * x * * Nicaragua * x * * * x * * Norvegia x * x * x * x * x * Nuova Zelanda * x * x * x * x * x * Panama * x * * * x * * Paraguay * x * * x * x * * Polonia * x * x * x * x * x * Portogallo * * * * x * * Romania * x * x * x * x * x * Svezia * x * x * x * x * x * Svizzera * x * x * x * x * x * Swaziland * x * * * x * * Cecoslovacchia * x * x * x * x * x * Turchia * * * * x * * URSS * x * x * x * x * x * Uruguay * x * * x * x * * USA * x * x * x * x * x * Iugoslavia * x * x * x * x * x * RDT * x * x * x * x * x