31979D0542

79/542/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1976, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche

Gazzetta ufficiale n. L 146 del 14/06/1979 pag. 0015 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0015
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0135
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0015
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0136
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0136


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CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

recante l ' elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche

( 79/542/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 1 ) , modificata dalla direttiva 77/98/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 1 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che il sistema previsto dalla direttiva 72/462/CEE si fonda sulla compilazione di un elenco dei paesi terzi , o parti di paesi terzi , da cui gli Stati membri autorizzano l ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche di animali delle specie bovina , suina , ovina e caprina , nonchù di solipedi domestici , oppure di uno o più di tali categorie di animali e di carni fresche ;

considerando che per decidere , tanto per gli animali quanto per le carni fresche , se un paese , o una parte di paese , può figurare sull ' elenco si tiene conto in particolare dei criteri di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , di detta direttiva ;

considerando che si può ritenere che i paesi menzionati nell ' elenco allegato alla presente decisione , che sono fornitori tradizionali degli Stati membri , rispondano a tali criteri ;

considerando tuttavia che tale elenco viene compilato con riserva delle modifiche o aggiunte che occorrerà apportati secondo la procedura di cui all ' articolo 30 della direttiva 72/462/CEE ; che potrà risultare necessario , segnatamente in base ad informazioni complementari , limitare o estendere l ' autorizzazione all ' importazione a talune categorie di animali e di carni fresche ; che potrà inoltre essere necessario precisare , in taluni casi , per quanto riguarda sia gli animali che le carni fresche , le parti di paesi da cui saranno autorizzate le importazioni ;

considerando che , se l ' elenco dei paesi terzi costituisce una delle basi del regime comunitario applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi , previsto dalla direttiva 72/462/CEE , dovranno essere adottate altre misure , in particolare di igiene e di polizia sanitaria , per definire tale regime ; che è quindi necessario permettere l ' applicazione coordinata dell ' insieme di tali misure ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Fatta salva di direttiva 72/462/CEE , in particolare le misure da adottare secondo la procedura di cui all ' articolo 29 , nonchù con riserva delle modifiche o aggiunte che , secondo la procedura prevista dall ' articolo 30 , potranno essere apportate all ' elenco allegato alla presente decisione , in particolare allo scopo di estendere o restringere l ' autorizzazione all ' importazione a talune categorie di animali e di carni fresche , oppure allo scopo di precisare , per quanto riguarda sia gli animali sia le carni fresche , le parti di paesi dalle quali le importazioni saranno autorizzate , gli Stati membri autorizzano l ' importazione di animali e di carni fresche in conformità delle indicazioni dell ' elenco suddetto .

Articolo 2

L ' elenco di cui all ' allegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , contemporaneamente alle modifiche o aggiunte previste all ' articolo 1 .

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative per conformarsi alla presente decisione entro due anni dalla pubblicazione prevista all ' articolo 2 , e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A.P.L.M.M . van der STEE

( 1 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 28 .

( 2 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977 , pag . 81 .

ALLEGATO

Paesi * Carni fresche * bovine * porcine * ovine * di solipedi * Animali vivi *

Albania * * x * x * x * *

Sud Africa * x * x * x * x * *

Argentina * x * * x * x * x *

Australia * x * x * x * x * x *

Austria * x * x * x * x * x *

Botswana * x * * x * x * *

Brasile * x * * x * x * *

Bulgaria * x * x * x * x * x *

Canada * x * x * x * x * x *

Cina ( Repubblica popolare ) * * x * * x * *

Colombia * x * * * x * *

Costa Rica * x * * * x * *

Cuba * x * * * x * *

El Salvador * x * * x * x * *

Spagna * * * * x * *

Finlandia * x * x * x * x * x *

Grecia * * * * x * *

Guetamala * x * * * x * *

Honduras * x * * * x * *

Ungheria * x * x * x * x * x *

Islanda * x * x * x * x * x *

Israele * * * * x * *

Madagascar * x * * x * x * *

Malta * x * x * * x * x *

Marocco * * * * x * *

Messico * x * * * x * *

Nicaragua * x * * * x * *

Norvegia x * x * x * x * x *

Nuova Zelanda * x * x * x * x * x *

Panama * x * * * x * *

Paraguay * x * * x * x * *

Polonia * x * x * x * x * x *

Portogallo * * * * x * *

Romania * x * x * x * x * x *

Svezia * x * x * x * x * x *

Svizzera * x * x * x * x * x *

Swaziland * x * * * x * *

Cecoslovacchia * x * x * x * x * x *

Turchia * * * * x * *

URSS * x * x * x * x * x *

Uruguay * x * * x * x * *

USA * x * x * x * x * x *

Iugoslavia * x * x * x * x * x *

RDT * x * x * x * x * x