31979D0505

79/505/CEE: Decisione del Consiglio, dell'8 maggio 1979, sulla stipulazione del protocollo da allegare all'accordo per l'importazione di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale

Gazzetta ufficiale n. L 134 del 31/05/1979 pag. 0013 - 0013
edizione speciale greca: capitolo 16 tomo 1 pag. 0040
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 6 pag. 0010
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 6 pag. 0010


DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'8 maggio 1979 sulla stipulazione del protocollo da allegare all'accordo per l'importazione di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (79/505/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'accordo per l'importazione di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, in appresso designato come accordo di Firenze, elaborato su iniziativa dell'UNESCO, è destinato a favorire la libera circolazione di libri, pubblicazioni e oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ; che a tal fine l'accordo prevede tra l'altro la non applicazione di dazi doganali all'importazione di tali oggetti;

considerando che la diciannovesima conferenza generale dell'UNESCO ha adottato, il 26 novembre 1976, un protocollo relativo all'accordo di Firenze al fine di estendere il beneficio della franchigia dai dazi doganali ad un certo numero di oggetti che ne erano stati finora esclusi ; che tale protocollo, se costituisce un atto complementare all'accordo, deve essere considerato come uno strumento distino da quest'ultimo;

considerando che, salvo restando il ricorso alle possibilità offerte dal paragrafo 16, lettera a), le disposizioni del protocollo sono conformi agli obiettivi della Comunità economica europea ; che è quindi opportuno stipulare questo protocollo includendovi le dichiarazioni previste al paragrafo 16, lettera a),

DECIDE:

Articolo 1

1. Il protocollo in data 26 novembre 1976 relativo all'accordo per l'importazione di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, è approvato a nome della Comunità economica europea.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

2. All'atto della firma del protocollo verrà dichiarato che la Comunità - non sarà vincolata dalle parti II e IV;

- non sarà vincolata dall'allegato C 1, dall'allegato F, dall'allegato G e dall'allegato H.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio provvede al deposito dell'atto di accettazione di cui al paragrafo 14, lettera c), del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BERNARD-REYMOND

ALLEGATO

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ACCORDO PER L'IMPORTAZIONE DI OGGETTI DI CARATTERE EDUCATIVO, SCIENTIFICO O CULTURALE (1)

GLI STATI PARTI CONTRAENTI dell'accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, adottato dalla conferenza generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura nella sua quinta sessione svoltasi nel 1950 a Firenze,

RIAFFERMANDO i principi sui quali è basato detto accordo, in appresso denominato «accordo»;

CONSIDERANDO che tale accordo si è rivelato strumento atto a ridurre le barriere doganali e le altre restrizioni economiche che ostacolano lo scambio delle idee e delle conoscenze;

CONSIDERANDO peraltro che nel quarto di secolo successivo all'adozione dell'accordo i progressi tecnici realizzati hanno modificato le modalità della trasmissione delle informazioni e del sapere, che costituisce l'obiettivo fondamentale dell'accordo;

CONSIDERANDO inoltre che, durante questo periodo, l'evoluzione verificatasi nel campo del commercio internazionale si è in generale tradotta in una maggiore liberalizzazione degli scambi,

CONSIDERANDO che, all'adozione dell'accordo in poi, la situazione internazionale è profondamente mutata a causa dello sviluppo della Comunità internazionale, dovuto in particolare al conseguimento dell'indipendenza da parte di numerosi Stati;

CONSIDERANDO che è opportuno prendere in considerazione le esigenze e le preoccupazioni dei paesi in via di sviluppo per dar loro un accesso più agevole e meno oneroso all'istruzione, alla scienza, alla tecnologia ed alla cultura;

RAMMENTANDO le disposizioni della convenzione sulle misure da adottare per vietare ed impedire l'esportazione, l'importazione e il trasferimento di proprietà illecite di beni culturali, adottata dalla conferenza generale dell'UNESCO del 1970, nonché le disposizioni della convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, adottata dalla conferenza generale del 1972;

RAMMENTANDO inoltre le convenzioni doganali concluse sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale, con la collaborazione dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, in materia di importazione temporanea di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale,

CONVINTI della necessità di prendere nuove disposizioni e che queste disposizioni apportino un contributo ancora più efficace allo sviluppo dell'educazione, della scienza e della cultura, basi essenziali del progresso economico e sociale,

RAMMENTANDO la risoluzione 4112 adottata dalla conferenza generale dell'UNESCO in occasione nella sua 18a sessione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

I

1. Gli Stati contraenti si impegnano ad estendere agli oggetti di cui agli alegati A, B, D ed E e, qualora tali allegati non siano stati oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 16, lettera a), agli allegati C 1, F, G ed H del presente protocollo, l'esenzione dai dazi doganali e dalle altre imposizioni all'importazione o in occasione dell'importazione, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo, quando tali oggetti rispondono ai requisiti previsti dagli allegati e sono dei prodotti di un altro Stato contraente. (1)Protocollo adottato sul rapporto della Commissione del programma II alla 34a seduta plenaria del 26 novembre 1976.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente protocollo non impediscono ad uno Stato contraente di riscuotere sugli oggetti importati: a) tasse o altre imposizioni interne di qualsiasi natura, riscosse all'atto dell'importazione o in un secondo tempo, purché esse non siano superiori a quelle che colpiscono direttamente o indirettamente prodotti nazionali similari;

b) canoni e imposizioni diverse dai dazi doganali, riscossi dalle autorità governative o amministrative all'importazione o in occasione dell'importazione, purché essi siano limitati al costo approssimativo dei servizi resi e non costituiscano una protezione indiretta dei prodotti nazionali né tasse di carattere fiscale all'importazione.

II

3. In deroga al paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo, gli Stati contraenti si impegnano a non riscuotere sugli oggetti sottoelencati tasse o altre imposizioni interne di qualsiasi natura, né al momento dell'importazione né in un secondo tempo: a) libri e pubblicazioni destinati alle biblioteche di cui al paragrafo 5 del presente protocollo;

b) documenti ufficiali, parlamentari ed amministrativi pubblicati nel paese di origine;

c) libri e pubblicazioni dell'organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate;

d) libri e pubblicazioni ricevuti dall'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e distribuiti gratuitamente, con divieto di vendita, a cura o sotto il controllo dell'organizzazione stessa;

e) pubblicazioni destinate a promuovere il turismo fuori del paese di importazione, inviate e distribuite gratuitamente;

f) oggetti destinati ai ciechi e ad altri minorati fisici o mentali: i) libri, pubblicazioni e documenti di ogni genere, in rilievo, per ciechi;

ii) altri oggetti appositamente ideati per lo sviluppo educativo, scientifico o culturale dei ciechi e di altri minorati fisici o mentali, importati direttamente da istituzioni o organizzazioni che si occupano della loro istruzione o assistenza e che sono autorizzate dalle competenti autorità del paese di importazione a ricevere tali oggetti in franchigia.

III

4. Gli Stati contraenti si impegnano a non riscuotere sugli oggetti e sui materiali di cui agli allegati del presente protocollo i dazi doganali, le imposizioni all'esportazione o in occasione dell'esportazione, nonché altre imposizioni interne di qualsiasi natura, riscossi su questi oggetti e materiali allorché sono destinati ad essere esportati verso altri Stati contraenti.

IV

5. Gli Stati contraenti si impegnano ad estendere il rilascio, di cui all'articolo II, paragrafo 1, dell'accordo, delle divise e/o delle licenze necessarie all'importazione dei seguenti oggetti: a) libri e pubblicazioni destinati a biblioteche di pubblica utilità, e precisamente: i) biblioteche nazionali ed altre biblioteche centrali di ricerca;

ii) biblioteche universitarie, generali e specializzate, comprese le biblioteche di università, le biblioteche di collegi universitari, le biblioteche di istituti e le biblioteche universitarie aperte al pubblico;

iii) biblioteche pubbliche;

iv) biblioteche scolastiche;

v) biblioteche specializzate, a disposizione di un gruppo di lettori che formino un'entità con soggetti di interesse particolari e identificabili, come le biblioteche di un servizio governativo, le biblioteche di una pubblica amministrazione, le biblioteche di imprese e le biblioteche di associazioni professionali;

vi) biblioteche per minorati e per persone che non possono spostarsi liberamente, come le biblioteche per ciechi, le biblioteche di ospedali e le biblioteche di prigioni;

vii) biblioteche di musica, comprese le discoteche;

b) libri adottati o raccomandati come manuali negli istituti di insegnamento superiore e da questi importati;

c) libri in lingue straniere, ad eccezione dei libri nella lingua o nelle lingue principali del paese d'importazione;

d) pellicole, diapositive, nastri per la registrazione visiva e sonora aventi carattere educativo, scientifico o culturale, importati da organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità del paese di importazione a ricevere tali oggetti in franchigia.

V

6. Gli Stati contraenti si impegnano ad estendere la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo III dell'accordo al materiale ed alle forniture importati esclusivamente per essere esposti in una mostra pubblica di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, approvata dalle competenti autorità del paese di importazione, e destinati ad essere riesportati in un secondo tempo.

7. Nessuna disposizione del precedente paragrafo impedisce alle autorità del paese di importazione di prendere le misure necessarie per assicurarsi che il materiale e le forniture in questione vengano regolarmente riesportati alla chiusura della mostra.

VI

8. Gli Stati contraenti si impegnano: a) ad estendere all'importazione degli oggetti di cui al presente protocollo le disposizioni dell'articolo IV dell'accordo;

b) a promuovere con idonei provvedimenti la circolazione e la distribuzione degli oggetti e del materiale di carattere educativo, scientifico e culturale prodotti nei paesi in via di sviluppo.

VII

9. Nessuna disposizione del presente protocollo può alienare il diritto degli Stati contraenti di prendere, in base alle loro legislazioni nazionali, misure intese a vietare o a limitare l'importazione, o la circolazione dopo l'importazione, di taluni oggetti, allorché tali misure sono fondate su motivi attinenti direttamente alla sicurezza nazionale o alla moralità o all'ordine pubblico dello Stato contraente.

10. Nonostante ogni altra disposizione del presente protocollo, un paese in via di sviluppo che sia definito tale per la consuetudine stabilita dall'assemblea generale delle Nazioni Unite e che sia parte contraente del presente protocollo può sospendere o limitare gli obblighi risultanti dal protocollo stesso e riguardanti l'importazione di qualsiasi oggetto o materiale, se tale importazione causa o minacci di causare grave pregiudizio all'industria nazionale nascente del paese in via di sviluppo. Il paese in questione applicherà tale misura in modo non discriminatorio. Esso informerà il direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura dell'adozione di ogni misura di questo genere, per quanto possibile prima della sua entrata in vigore, e il direttore ne informerà a sua volta tutte le parti contraenti del presente protocollo.

11. Il presente protocollo non può contravvenire né recare modifiche a leggi e regolamenti di uno Stato contraente, o a trattati, convenzioni, accordi o proclamazioni sottoscritti da uno Stato contraente, per quanto riguarda la protezione del diritto di autore o della proprietà industriale, compresi i brevetti e i marchi di fabbrica.

12. Gli Stati contraenti si impegnano a ricorrere a vie negoziali o conciliative per risolvere ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo, fatte salve le disposizioni convenzionali da essi precedentemente sottoscritte in ordine alla risoluzione di conflitti che potrebbero sorgere eventualmente tra di loro.

13. In caso di contestazione fra Stati contraenti in merito al carattere educativo, scientifico o culturale di un determinato oggetto importato, le parti interessate potranno, di comune accordo, chiedere un parere consultivo al direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

VIII

14. a) Il presente protocollo, i cui testi inglese e francese fanno ugualmente fede, porterà la data di oggi e sarà aperto alla firma di ciascuno Stato parte dell'accordo, nonché a quella delle unioni doganali ed economiche, a condizione che anche tutti gli Stati membri che le compongono siano parte di detto protocollo.

I termini «Stato» o «paese» usati nel presente protocollo o nel protocollo di cui al paragrafo 18 si intendono riferiti, a seconda del contesto, anche alle unioni doganali o economiche e, in tutte le materie di competenza di queste ultime, considerata la sfera di applicazione del presente protocollo, alla totalità dei territori degli Stati membri che le compongono e non al territorio di ciascuno di questi Stati.

Resta inteso che, divenendo parti contraenti del presente protocollo, queste unioni doganali o economiche applicheranno anche le disposizioni dell'accordo analogamente a quanto prescritto dal paragrafo precedente per il protocollo.

b) Il presente protocollo sarà sottoposto alla ratifica o all'accettazione degli Stati firmatari conformemente alle loro norme costituzionali.

c) Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.

15. a) Potranno aderire al presente protocollo gli Stati di cui al paragrafo 14, lettera a), non firmatari del presente protocollo.

b) l'adesione avverrà mediante deposito di uno strumento formale presso il segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.

16. a) Gli Stati di cui al paragrafo 14, lettera a), del presente protocollo potranno, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione, dichiarare di non essere vincolati dalla parte II, dalla parte IV, dall'allegato C 1, dall'allegato F, dall'allegato G e dall'allegato H, o da una qualsiasi di queste parti o di questi allegati. Essi possono inoltre dichiarare di essere vincolati al rispetto dell'allegato C 1 soltanto nei confronti degli Stati contraenti che avranno accettato tale allegato.

b) Lo Stato contraente che abbia fatto una tale dichiarazione può in qualsiasi momento revocarla, in tutto o in parte, mediante notifica indirizzata al segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite precisando in essa la data a decorrere dalla quale la revoca ha effetto.

c) Gli Stati che avranno dichiarato, conformemente alla lettera a) del presente paragrafo, di non essere vincolati dall'allegato C 1 saranno obbligatoriamente vincolati dall'allegato C 2, mentre quelli che avranno dichiarato di essere vincolati dall'allegato C 1 soltanto nei confronti degli Stati contraenti che avranno accettato tale allegato saranno obbligatoriamente vincolati dall'allegato C 2 nei confronti degli Stati contraenti che non avranno accettato l'allegato C 1.

17. a) Il presente protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il giorno del deposito del quinto strumento di ratifica, d'accettazione o di adesione presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

b) Per ciascun altro Stato entrerà in vigore sei mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.

c) Entro un mese a decorrere dalla scadenza dei termini previsti dalle lettere a) e b) del presente paragrafo, gli Stati contraenti, parti del presente protocollo, trasmetteranno all'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura un rapporto sulle misure adottate per dargli efficacia.

d) L'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura trasmetterà il rapporto a ciascuno degli Stati parti del presente protocollo.

18. Il protocollo allegato all'accordo, di cui fa parte integrante, come previsto dall'articolo XVII di detto accordo, fa anche parte integrante del presente protocollo e si applica agli obblighi che ne derivano ed ai prodotti considerati.

19. a) Alla scadenza del termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuno degli Stati contraenti potrà denunciarlo mediante strumento scritto e depositato presso il segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.

b) La denuncia avrà effetto un anno dopo la ricezione dello strumento di denuncia.

c) La denuncia dell'accordo comporterà, a norma all'articolo XIV di esso, la denuncia del presente protocollo.

20. Il segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite informerà gli Stati di cui al paragrafo 14, lettera a), nonché l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione menzionati ai paragrafi 14 e 15, delle dichiarazioni fatte o ritirate ai sensi del paragrafo 16, delle date di entrata in vigore del presente protocollo ai sensi dei paragrafi 17, lettera a), e 17, lettera b, e delle denunce di cui al paragrafo 19.

21. a) Il presente protocollo potrà essere oggetto di revisione da parte della conferenza generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. La revisione vincolerà peraltro soltanto gli Stati che diverranno parti del protocollo di revisione.

b) Nel caso che la conferenza generale adottasse un nuovo protocollo di revisione totale o parziale del presente protocollo e a meno che il nuovo protocollo non disponga altrimenti, il presente protocollo cessa di essere aperto alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'adesione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo protocollo di revisione.

22. Il presente protocollo non modifica in nulla l'accordo.

23. Gli allegati A, B, C 1, C 2, D, E, F, G e H fanno parte integrante del protocollo.

24. Conformemente all'articolo 102 della carta delle Nazioni Unite, il presente protocollo sarà registrato dal segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno apposto la loro firma in calce al presente protocollo in nome dei loro rispettivi governi.

ALLEGATO A Libri, pubblicazioni e documenti

i) Libri stampati, in qualsiasi lingua e indipendentemente dall'entità delle illustrazioni in essi contenute, compresi: a) le edizioni di lusso;

b) i libri stampati all'estero, in base a manoscritto di un autore residente nel paese d'importazione;

c) gli album da disegno o da colorare destinati ai bambini;

d) i libri di esercizi (libri-quaderni) destinati agli scolari e che, oltre ad un testo stampato, contengono spazi bianchi che gli scolari stessi devono riempire;

e) le raccolte di problemi di parole incrociate contenenti un testo stampato;

f) le illustrazioni isolate e le pagine stampate a forma di foglietti staccati o in brossura, nonché le bozze su carta o su pellicola destinate alla produzione di libri;

ii) Documenti o rapporti stampati di carattere non commerciale;

iii) Microriproduzione degli oggetti di cui ai capoversi i) e ii) del presente allegato, nonché le microriproduzioni degli oggetti di cui ai capoversi da i) a vi) dell'allegato A all'accordo;

iv) Cataloghi di pellicole, di registrazioni o di qualsiasi altro materiale visivo e auditivo di carattere educativo, scientifico o culturale;

v) Carte riguardanti settori scientifici quali geologia, zoologia, botanica, mineralogia, paleontologia, archeologia, etnologia, meteorologia, climatologia e geofisica, nonché i diagrammi meteorologici;

vi) Piante e disegni di architettura o di carattere industriale o tecnico e loro riproduzioni;

vii) Materiale pubblicitario d'informazione bibliografica, destinato alla distribuzione gratuita.

ALLEGATO B Opere d'arte e oggetti da collezione di carattere educativo, scientifico o culturale

i) Pitture e disegni, qualunque sia la natura delle materie su cui sono interamente eseguiti a mano, comprese le copie eseguite a mano, esclusi i manufatti decorati;

ii) Opere d'arte originali in ceramica e in mosaico su legno;

iii) Oggetti da collezione e oggetti d'arte destinati ai musei, alle gallerie e ad altri istituti autorizzati dalle competenti autorità del paese d'importazione a ricevere tali oggetti in franchigia, con la riserva che essi non possono essere venduti.

ALLEGATO C 1 Materiale visivo e auditivo

i) Pellicole (1), pellicole fisse, microriproduzioni e diapositive;

ii) Registrazioni sonore;

iii) Modelli, plastici e cartelloni murali di carattere educativo, scientifico e culturale, esclusi i plasticigiocattolo;

iv) Altro materiale visivo e auditivo, come: a) Video-nastri, pellicole in cinescope, video-dischi, videogrammi a altre forme di registrazione del suono e dell'immagine;

b) Microschede di vario tipo e supporti magnetici o di tipo diverso usati dai servizi d'informazione e di documentazione mediante calcolatore;

c) Materiale di insegnamento programmato, talvolta in forma di tavole da presentazione, corredato del relativo materiale stampato, compreso il materiale in forma di video-cassette e audio-cassette;

d) Diascopie, comprese quelle destinate alla proiezione diretta o alla lettura su apparecchi ottici;

e) Ologrammi per proiezione mediante laser;

f) Plastici o modelli visivi ridotti di concezioni astratte, quali strutture molecolari o formule matematiche;

g) Giochi multimedia;

h) Materiali di propaganda turistica, compresi quelli prodotti da imprese private e che invitano il pubblico a fare viaggi fuori del paese d'importazione.

(Gli esoneri previsti nel presente allegato C 1 non si applicano ai seguenti oggetti: a) Supporti vergini di microriproduzioni e supporti vergini di registrazioni visive e auditive, nonché il loro imballaggio specifico, quali cassette, cartucce, bobine;

b) Registrazioni visive e auditive, ad esclusione del materiale di propaganda turistica di cui al capoverso iv), lettera h), prodotte essenzialmente a fini di propaganda commerciale da un'impresa commerciale privata o per suo conto;

c) Registrazioni visive e auditive nelle quali la pubblicità supera il 25 % del tempo di durata. Nel caso dei materiali di propaganda turistica, di cui al capoverso iv), lettera h), tale percentuale riguarda soltanto la pubblicità commerciale privata.)

ALLEGATO C 2 Materiale visivo e auditivo di carattere educativo, scientifico o culturale

Purché sia importato da organizzazioni (compresi, a giudizio del paese d'importazione, gli enti di radiodiffusione e di televisione) o da qualsiasi altra istituzione o associazione pubblica o privata, autorizzata dalle competenti autorità del paese d'importazione a riceverlo in franchigia, o purché sia prodotto dall'organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate, materiale visivo e auditivo di carattere educativo, scientifico o culturale, come (1)L'importazione in franchigia di pellicole cinematografiche esposte e sviluppate a scopi di proiezione o vendita commerciale pubbliche può essere limitata ai negativi, rimanendo inteso che tale limitazione non si applica alle pellicole (compresi i documentari di attualità) che sono ammesse in franchigia ai sensi delle disposizioni dell'allegato C 2 del presente protocollo. i) Pellicole, pellicole fisse, microfilm e diapositive;

ii) Documentari d'attualità (sonori o muti) che riportino fatti d'attualità all'epoca dell'importazione e siano importati a fini di riproduzione tanto sotto forma di negativi impressionati e sviluppati quanto sotto forma di positivi esposti e sviluppati ; la franchigia può essere limitata a due copie per soggetto;

iii) Documentari d'archivio (sonori o muti) destinati ad accompagnare pellicole di attualità;

iv) Pellicole di carattere ricreativo particolarmente adatte ai bambini e ai giovani;

v) Registrazioni sonore;

vi) Video-nastri, pellicole in cinescope, video-dischi, videogrammi e altre forme di registrazione del suono e dell'immagine;

vii) Microschede di vario tipo e supporti magnetici o di tipo diverso, usati dai servizi di informazione e di documentazione mediante calcolatore;

viii) Materiale di insegnamento programmato, talvolta in forma di tavole da presentazione, corredato del relativo materiale stampato, compreso il materiale in forma di video-cassette e di audio-cassette;

ix) Diascopie, comprese quelle destinate alla proiezione diretta o alla lettura su apparecchi ottici;

x) Ologrammi per proiezione mediante laser;

xi) Plastici o modelli visivi ridotti di concezioni astratte, quali strutture molecolari o formule matematiche;

xii) Giochi multimedia.

ALLEGATO D Strumenti e apparecchi scientifici

i) Strumenti e apparecchi scientifici, purché a) siano destinati a istituti scientifici o di istruzione pubblici o privati, autorizzati dalle competenti autorità del paese d'importazione a ricevere in franchigia tali oggetti che devono essere usati a fini non commerciali sotto il controllo e la responsabilità degli istituti stessi;

b) strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non vengano attualmente fabbricati nel paese d'importazione;

ii) Pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti o agli apparecchi scientifici, purché tali pezzi di ricambio, elementi o accessori vengano importati contemporaneamente agli strumenti o apparecchi o, nel caso siano importati in un secondo tempo, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia o che possono beneficiare della franchigia.

iii) Utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione degli strumenti scientifici, purché tali utensili vengano importati contemporaneamente agli strumenti e apparecchi o, qualora vengano importati in un secondo tempo, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi ammessi in precedenza in franchigia o che possono beneficiare della franchigia e purché, inoltre, utensili di valore scientifico equivalente non siano fabbricati nel paese d'importazione.

ALLEGATO E Oggetti destinati ai ciechi e ad altri minorati

i) Tutti gli oggetti appositamente ideati per la promozione educativa, scientifica o culturale dei ciechi, importati direttamente da istituti o organizzazioni dediti all'educazione dei ciechi o alla loro assistenza, autorizzati dalle competenti autorità del paese d'importazione a ricevere tali oggetti in franchigia, compresi: a) gli audiolibri (dischi, cassette ed altre riproduzioni sonore) e i libri a grossi caratteri di stampa;

b) i grammofoni e lettori di cassette, specialmente ideati o adattati alle esigenze dei ciechi e degli altri minorati e necessari per ascoltare gli audiolibri;

c) gli apparecchi che permettono ai ciechi e alle persone affette da ampliopia di leggere i testi stampati normali, ad esempio, le macchine elettroniche per leggere, gli apparecchi teleingranditori e gli ausiliari ottici;

d) l'attrezzatura destinata alla produzione, meccanizzata o automatizzata, di materiale in braille e di registrazioni, ad esempio le punzonatrici e le macchine elettroniche per trascrivere e stampare in caratteri braille e i terminali di calcolatori con dispositivi di visualizzazione in braille;

e) la carta braille, i nastri magnetici e le cassette destinate alla fabbricazione di libri in braille e di audiolibri;

f) gli strumenti ausiliari destinati a favorire la mobilità dei ciechi, ad esempio gli apparecchi elettronici di orientamento e di segnalazione degli ostacoli ed i bastoni bianchi;

g) gli strumenti ausiliari tecnici per l'istruzione, la riqualificazione, la formazione professionale e l'occupazione dei ciechi, ad esempio orologi a rilievo, macchine da scrivere in rilievo, sussidi didattici, apparecchi specificamente ideati per i ciechi;

ii) Tutti gli oggetti appositamente ideati per l'istruzione, l'occupazione, la promozione sociale dei minorati fisici o mentali, importati direttamente da istituti o enti dediti all'istruzione o all'assistenza di queste persone, autorizzati dalle competenti autorità del paese d'importazione a ricevere in franchigia tali oggetti, purché nel paese d'importazione non vengano attualmente fabbricati oggetti equivalenti.

ALLEGATO F Materiale sportivo

Materiale sportivo destinato esclusivamente ad associazioni o società di sportivi dilettanti, autorizzate dalle competenti autorità del paese d'importazione a ricevere tali oggetti in franchigia, purché al momento non vengano fabbricati nel paese d'importazione materiali equivalenti.

ALLEGATO G Strumenti musicali e attrezzatura musicale

Strumenti musicali ed altre attrezzature musicali destinati esclusivamente ad istituti culturali o a scuole di musica, autorizzati dalle competenti autorità del paese d'importazione a ricevere tali oggetti in franchigia, purché al momento non vengano fabbricati nel paese d'importazione strumenti ed altre attrezzature equivalenti.

ALLEGATO H Materiali e macchine per la produzione di libri, pubblicazioni e documenti

i) Materiali che servono alla fabbricazione di libri, pubblicazioni e documenti (pasta da carta, carta di reimpiego, carta da giornale e altra carta da stampa, inchiostro tipografico, colle, ecc);

ii) Macchine per il trattamento della pasta da carta e della carta ; macchine per la stampa e la rilegatura, purché macchine di valore tecnico equivalente non vengano al momento fabbricate nel paese d'importazione.